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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50003/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per omessa dichiarazione della prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. L'appellante contestava che, nonostante la richiesta del Procuratore Generale di pronunciare la non perseguibilità per prescrizione, la Corte territoriale non avesse motivato né dichiarato l'estinzione del reato. I fatti indicano che i reati contestati sono stati commessi il 17/09/2015; il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. ha termine di prescrizione di base di sei anni (estinto il 17/03/2023 considerati gli effetti delle interruzioni), mentre il reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen. ha termine di prescrizione di otto anni (con interruzioni sino a dieci anni, termine massimo 17/09/2025).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte riguardante il reato di cui all'art. 474 cod. pen., dichiarandone l'estinzione per prescrizione (avvenuta il 17/03/2023, prima della sentenza di appello). Per il residuo reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. ha rideterminato la pena, applicando sei mesi di reclusione e una multa di euro centocinquanta, secondo i parametri del giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Invocato come parametro di cassazione per vizio di motivazione/omissione: la mancata trattazione e motivazione della questione di estinzione per prescrizione configura un motivo rilevante ai fini del ricorso per cassazione.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; la Corte deve dichiarare l'estinzione quando il reato è estinto, anche sulla base di istanza del PM o su valutazione dei termini, e motivare la decisione.

  • art. 474, cod. pen.

    Reato per il quale, nel caso concreto, il termine di prescrizione di base è stato ritenuto pari a sei anni; con le interruzioni il termine massimo non supera sette anni e sei mesi, determinando l'estinzione per prescrizione al 17/03/2023.

  • art. 648, cod. pen.

    Reato di ricettazione: qui il termine di prescrizione di base è stato valutato in otto anni (ipotesi di base) e, con interruzioni, può arrivare fino a dieci anni, perciò nel caso di specie la prescrizione non è ancora maturata (scadrebbe il 17/09/2025).

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura seguita è conforme alla disciplina emergenziale che consente la trattazione con contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • Se il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia impugnata, la Corte d'appello deve dichiararne l'estinzione e motivare la decisione; la mancata pronuncia è causa di cassazione.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto della data del fatto, dei termini specifici di ciascun reato e delle eventuali interruzioni: reati diversi possono avere termini diversi e devono essere valutati separatamente.
  • In presenza di plurimi reati con maturazione differente della prescrizione è possibile l'annullamento parziale della sentenza e la rideterminazione della pena per i reati residui.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la questione è risolvibile con la documentazione di causa e non richiede un nuovo esame dei fatti da parte del giudice di merito.
  • Quando il Pubblico Ministero richiede la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, il giudice è tenuto a considerare e motivare tale richiesta: il rigetto implicito o l'omissione deve essere adeguatamente spiegato.

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