Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un laboratorio di analisi cliniche per il pagamento di euro 8.348,22 relativi a prestazioni specialistiche eseguite nel luglio 2006 in regime convenzionato. L’azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che, alla data del ricorso monitorio e del deposito della distinta riepilogativa, il credito non fosse ancora sorto in senso giuridico, perché la corretta quantificazione delle somme dovute per le prestazioni rese oltre budget poteva avvenire solo a fine anno, quando fosse noto l’eventuale sforamento complessivo. Rigettata l’opposizione in primo grado, l’azienda sanitaria appellò deducendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto il credito già liquido ed esigibile prima della scadenza del termine previsto dalla convenzione e dal decreto assessoriale richiamato, e che aveva altresì interpretato in modo non corretto il sistema convenzionale, che a suo dire distingueva una liquidazione ordinaria mensile entro budget e una straordinaria a fine anno per l’extrabudget. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: violazione dell’art. 1362 c.c. e delle clausole convenzionali e norme del decreto assessoriale del 21.12.2005, per avere la Corte d’appello ritenuto anticipatamente esigibile il credito; violazione dell’art. 1363 c.c. per errata interpretazione sistematica delle clausole che disciplinavano i tempi di liquidazione e pagamento delle prestazioni oltre budget.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito dell’interpretazione della convenzione, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva indicato quali specifici canoni ermeneutici sarebbero stati violati, limitandosi a richiamare in modo astratto gli artt. 1362 e 1363 c.c. Quanto al controricorso, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di procura alle liti rinvenibile nel fascicolo. Non sono state liquidate le spese per la mancanza della procura della controricorrente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La doglianza sulla interpretazione del contratto è inammissibile se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito senza indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato.
art. 1363 c.c.
Il ricorso per cassazione deve specificare in concreto l’errore nell’interpretazione sistematica; il mero dissenso sull’esito interpretativo non è scrutinabile.
artt. 4, 5 e 6 del D.A. Sanità 21 dicembre 2005
Le clausole richiamate dalla convenzione sono state invocate dalla ricorrente come fonte di una liquidazione distinta per prestazioni entro e oltre budget, ma la Corte di legittimità non entra nel merito dell’interpretazione data dal giudice di appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure contro l’interpretazione di un contratto sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di riesame del merito e la motivazione del giudice di appello sia logicamente comprensibile.
- Chi deduce la violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale deve indicare in modo specifico quali criteri ermeneutici siano stati disattesi e in quale punto dell’argomentazione interpretativa sia rinvenibile l’errore.
- Le clausole contrattuali che regolano la liquidazione di prestazioni rese in convenzione possono essere interpretate come immediatamente operative se il loro contenuto non è espressamente subordinato alla chiusura dell’intero periodo annuale; tuttavia tale affermazione, nella specie, resta sullo sfondo perché la Corte decide solo sull’inammissibilità dei motivi.
- In cassazione, il controricorso è inammissibile se nel fascicolo non risulta la procura alle liti della parte resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →