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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14793/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente volta a far accertare che il beneficio aziendale denominato "Cambio Merci" avesse natura retributiva, con conseguente richiesta di differenze retributive e regolarizzazione contributiva. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non provata la stretta inerenza del benefit al rapporto di lavoro e aveva dichiarato inammissibile un capitolo di prova già non ammesso in primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato carente, omessa e contraddittoria motivazione, oltre a violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2094 c.c., 2697 c.c., 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c., 116 c.p.c. e 51 DPR 917/1986, con riferimento alla lettera di assunzione; con il terzo ha nuovamente censurato la valutazione delle prove documentali (documenti 48, 49 e 50).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero affetti da plurimi profili di inammissibilità: deduzione del vizio di motivazione oltre i limiti consentiti e in un contesto di doppia conforme; sovrapposizione di censure eterogenee e difetto di specificità; impropria richiesta di rivalutazione del merito sotto l'apparente deduzione di violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata considerata inammissibile perché sollecitava un riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato oltre i limiti attuali del vizio motivazionale e in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per escludere il sindacato sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale con proposta del relatore

  • art. 2094 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza superare il vaglio di ammissibilità

  • artt. 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c.

    invocati dal ricorrente in tema di interpretazione del rapporto/documento, ma la censura è stata considerata inammissibile per eterogeneità e difetto di specificità

  • art. 51 DPR n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla natura retributiva del benefit, ma senza accoglimento della censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto al di fuori dei limiti attualmente vigenti e, in presenza di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è ulteriormente ristretto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli censure eterogenee, sostanziali e processuali, senza una chiara e specifica indicazione del singolo errore denunciato.
  • La doglianza sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito, perché il giudice di legittimità non è giudice del fatto.
  • Quando la parte ricorrente contesta l'accertamento di fatto relativo alla natura di un benefit o alla sua inerenza al rapporto di lavoro, deve articolare censure specifiche e coerenti con i limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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