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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19128/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione immobiliare promossa contro una società, un creditore intervenuto ha proposto opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva approvato il progetto di riparto delle somme, dal quale egli era rimasto escluso. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione; la corte d’appello ha poi dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che la decisione di primo grado avesse qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, e che tale qualificazione fosse comunque corretta perché l’opposizione aveva per oggetto il provvedimento di approvazione del piano di riparto, disciplinato dall’art. 512 c.p.c. e soggetto al rimedio ex art. 617 c.p.c. Il ricorrente ha censurato tale ricostruzione sostenendo che la sua domanda dovesse essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché il giudice di primo grado aveva in sostanza escluso la sua legittimazione a partecipare al riparto per difetto di efficacia esecutiva dei titoli posti a base del suo intervento. Con gli altri motivi ha contestato la condanna alle spese e la mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione dell’opposizione, affermando che il principio dell’apparenza impone di fare riferimento alla qualificazione data dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e che, in ogni caso, la contestazione riguardava il provvedimento di approvazione del riparto, dunque un’opposizione agli atti esecutivi ex artt. 512 e 617 c.p.c. La Corte ha aggiunto che non sarebbe comunque configurabile un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da un creditore intervenuto, rimedio riservato al debitore esecutato. Sono stati respinti anche i motivi sulle spese, perché la soccombenza era integrale e la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione per difetto di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.c.

    "approvato il piano di riparto"

    il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione/riparto è attratto nel regime dell’opposizione agli atti esecutivi richiamato dalla norma.

  • art. 617 c.p.c.

    l’opposizione contro il provvedimento di approvazione del riparto è opposizione agli atti esecutivi; la relativa decisione, secondo la qualificazione operata dal giudice, è soggetta al regime impugnatorio corrispondente.

  • art. 615 c.p.c.

    l’opposizione all’esecuzione è rimedio riservato al debitore esecutato e non è proponibile dal creditore procedente o intervenuto per contestare il riparto.

  • art. 618 c.p.c.

    la decisione resa sull’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi è stata ritenuta correttamente non appellabile ma impugnabile secondo il regime previsto per tale tipo di opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa; nel caso la soccombenza è stata ritenuta integrale.

  • art. 92 c.p.c.

    la censura è stata respinta perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato come motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema delle opposizioni esecutive, la qualificazione del rimedio e del mezzo di impugnazione si determina, in base al principio dell’apparenza, dalla qualificazione data dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, anche se tale qualificazione fosse errata.
  • La contestazione del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione delle somme nell’espropriazione forzata integra opposizione agli atti esecutivi e segue il regime dell’art. 617 c.p.c., richiamato dall’art. 512 c.p.c.
  • L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è rimedio riservato al debitore esecutato e non può essere utilizzata dal creditore procedente o intervenuto per contestare la distribuzione delle somme.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo di per sé censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
  • La radicale inammissibilità dell’impugnazione comporta soccombenza integrale della parte che l’ha proposta, con conseguente applicazione delle regole sulle spese e, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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