Sentenza del 21/10/2020 n. 22899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento TARSU (anni 2005-2006) a causa di difformità tra la relata consegnata al destinatario e la relata in possesso dell'agente di riscossione e per la mancata prova dell'invio/ ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR 600/1973. Il ricorrente contestava l'obbligo di prova della raccomandata nel caso di notifica tramite messo presso la sede legale ai sensi dell'art. 145 c.p.c., nonché la valutazione probatoria delle copie prodotte dall'agente di riscossione e la presunta nullità senza puntuale indicazione delle difformità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi e quarti motivi di ricorso del ricorrente (XXXXX s.p.a.) nei termini indicati nella motivazione, dichiarando assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha rigettato il ricorso incidentale della (XXXXX) s.r.l. e ha cassato la sentenza della CTR nei limiti dei motivi accolti, rinviando la causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame. In sostanza la Cassazione ha ritenuto che: (i) la notifica tramite messo presso la sede legale di una persona giuridica ai sensi dell'art. 145 c.p.c. non richiede l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 DPR 600/1973; (ii) la CTR non aveva adeguatamente motivato la nullità riscontrata in relazione alle difformità tra le due relate e non aveva descritto le specifiche incongruenze che avrebbero determinato l'invalidità.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 30/9/1973 n.602, articolo 26
comma 1, comma 3, comma 5, comma 6
Disciplina la notifica delle cartelle mediante messo: la notifica presso la sede legale a persona trovata nei locali non richiede la firma dell'originale; il consegnatario deve conservare la matrice/copia per cinque anni ed esibirla su richiesta; per quanto non previsto si applica l'art. 60 del DPR 600/1973. La Corte ha ritenuto che, per la notifica a persona giuridica tramite messo, non sia necessaria la raccomandata informativa.
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n.600, articolo 60, comma 1, lettera b-bis
Prevede l'obbligo, in alcuni casi, dell'invio di una raccomandata informativa quando il consegnatario non è il destinatario. La Corte ha precisato che tale raccomandata è rilevante nelle notifiche a persone fisiche quando non è consegna a mani proprie, ma non è richiesta per la notifica tramite messo presso la sede legale di una persona giuridica.
Codice di Procedura Civile, articolo 145
Regola la notifica nella sede legale/ufficio: la consegna a persona ivi rinvenuta fa presumere che sia addetta alla ricezione; questa presunzione colpisce l'ente, che deve provare l'assenza dei presupposti per invalidarla. La Corte si è richiamata a tale principio per affermare la validità della notifica alla società.
Codice di Procedura Civile, articolo 148
Stabilisce gli elementi che devono risultare nella relata apposta sulla copia consegnata al destinatario. In caso di mancanza di elementi essenziali sulla copia del destinatario la notifica è nulla. In caso di difformità tra le due relate la giurisprudenza richiede specifica allegazione (es. querela di falso) e la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare le difformità rilevate.
Codice di Procedura Civile, articolo 156
Riguarda la sanatoria degli atti notificatori se la parte impugna tempestivamente l'atto; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo che invocava tale sanatoria in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
Codice Civile, articolo 2719
Disciplina il disconoscimento della conformità di copie alle scritture. La Corte ha ricordato che il disconoscimento ex art.2719 non ha lo stesso effetto preclusivo del disconoscimento di scritture private ex art.215 c.p.c.; il giudice può comunque apprezzare copie e adottare presunzioni o altri mezzi di prova.
Codice Civile, articolo 2697
Principio sulla prova: chi afferma un fatto ha l'onere della prova. Richiamato con riguardo all'onere dell'agente di riscossione di provare l'invio/ ricezione della raccomandata quando rilevante.
Decreto Legislativo 2/9/1992 n.546, articolo 14 e articolo 22
art.14, comma 4-5; art.22, comma 5
Regole procedurali nel processo tributario: la costituzione del Comune chiamato in causa dall'agente di riscossione può essere eseguita mediante deposito in cancelleria senza notifica alle altre parti; norme su esibizione di documenti e valore probatorio.
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.445, articolo 18
Riguarda la certificazione di conformità dei documenti prodotti; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la validità della certificazione ma ha ritenuto che la CTR non abbia escluso in generale il valore probatorio della matrice.
Decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.115, articolo 1, comma 1 quater e articolo 13
Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale se dovuto.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite messo presso la sede legale di una persona giuridica (art.145 c.p.c.) è valida con la consegna a persona rinvenuta nei locali e non richiede l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art.60 DPR 600/1973, che trova applicazione soprattutto nelle notifiche a persone fisiche quando non vi è consegna a mani proprie.
- In caso di difformità tra la relata allegata all'originale e la copia consegnata al destinatario, la giurisprudenza tende a far riferimento alla copia in possesso del destinatario; tuttavia la parte che deduce la falsità o inesattezza deve indicare e provare le specifiche incongruenze (es. tramite querela di falso) e il giudice deve motivare quali vizi determinano la nullità.
- La mera produzione di copie e la contestazione della loro conformità (art.2719 c.c.) non impediscono al giudice di valutare la prova mediante presunzioni o altri elementi; il disconoscimento della copia non comporta automaticamente l'esclusione del documento dalla valutazione probatoria.
- La presunzione che la persona trovata nella sede legale sia addetta alla ricezione degli atti grava sull'ente destinatario, che ha l'onere di provare l'assenza di tale requisito per invalidare la notifica.
- Se il giudice di merito ritiene la notificazione nulla per difformità tra relate, deve descrivere chiaramente le difformità e i vizi che portano alla nullità; l'assenza di una motivazione puntuale può essere motivo di cassazione e rinvio.
- Per questioni processuali relative alla costituzione di enti chiamati in causa, il deposito in cancelleria può sostituire la notifica diretta, se previsto dalla normativa speciale (es. D.Lgs. 546/1992) quando l'ente è stato effettivamente chiamato in causa.
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