Cassazione Penale, Sentenza n. 28806/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), da cui il ricorrente è stato definitivamente assolto. Il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione ex art. 314 c.p.p., lamentando travisamento della prova e l'assenza di elementi certi a fondamento della ritenuta sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi all'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice della riparazione non ha accertato, con dati di fatto certi, l'esistenza di comportamenti specifici del ricorrente che avessero causalmente determinato o concorso alla adozione della misura cautelare; si è invece basato su valutazioni congetturali e su generiche affermazioni relative a "altre captazioni" e ad una presunta identificazione vocale, non specificate e non decisive. È stato richiamato il principio per cui non possono essere considerate ostative all'indennizzo condotte non provate o escluse dalla sentenza di assoluzione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; l'esclusione dell'indennizzo richiede dolo o colpa grave e sempre l'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura cautelare. La decisione deve fondarsi su elementi di fatto certi ('accertati o non negati').
art. 74 d.P.R. 309/90
Norma che definisce il reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), cui si collegava la custodia cautelare oggetto della domanda di riparazione.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 - Sarnataro; Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010 - Morra; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - Tinacci; Sez. 4, n. 21598 del 15/04/2014 - Teschio; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 - Colandrea)
Principi consolidati: per escludere l'indennizzo è necessario fondarsi su dati certi e sul rapporto eziologico tra la condotta e la misura cautelare; non si può considerare ostativa una condotta non provata o esclusa con la sentenza di assoluzione; non sono ammissibili valutazioni meramente congetturali.
Massime di principio
- L'esclusione del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione richiede la prova del dolo o della colpa grave e del nesso causale specifico tra la condotta contestata e l'adozione della misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve basare la propria decisione su elementi di fatto certi, 'accertati o non negati', e non su mere congetture o indizi generici.
- Condotte ritenute non provate o escluse dalla sentenza di assoluzione non possono essere usate per ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Riferimenti vaghi ad 'altre intercettazioni' o ad identificazioni non specificate non sono idonei a dimostrare la responsabilità ostativa; è necessaria indicazione puntuale del contenuto e della decisività delle prove.
- L'onere di dimostrare l'esistenza di dolo o colpa grave gravante sulla parte resistente (es. autorità giudiziaria o amministrazione) che si oppone all'indennizzo.
- Se la motivazione della Corte della riparazione è carente o si fonda su elementi non certi, la decisione va annullata e la vicenda rimessa per nuovo esame.
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