Sentenza n. 5683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda di ricostruzione della carriera e di attribuzione della denominazione di Assistente Capo Coordinatore
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulle domande relative al riconoscimento del periodo di servizio compreso tra il 22 aprile 2015 e il 1° maggio 2016, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, al TFS/TFR, ai contributi previdenziali, alla riedizione dei giudizi complessivi per gli anni 2009-2016, al pagamento delle somme dovute e al risarcimento dei danni. Ha sostenuto che l'annullamento giudiziale della dispensa dal servizio, con efficacia retroattiva, imponesse il riconoscimento del periodo di servizio e determinasse il raggiungimento degli otto anni necessari per ottenere la denominazione di Assistente Capo Coordinatore ai sensi del d.lgs. n. 95/2017. Ha inoltre dedotto che il TAR avesse applicato erroneamente i requisiti relativi ai giudizi caratteristici, riferendoli ai ruoli superiori e al triennio 2017-2019 anziché al triennio 2014-2016, nonché violato il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del TAR Bologna che avevano annullato i giudizi e la dispensa per difetto di motivazione. Infine, ha contestato l'insufficienza della ricostruzione economica e contributiva effettuata dall'Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la pretesa di attribuzione automatica della denominazione di Assistente Capo Coordinatore. Ha affermato che l'annullamento della dispensa dal servizio e la ricostruzione della posizione giuridica del dipendente non comportano automaticamente l'acquisizione di una qualifica superiore o di una progressione di carriera quando questa richieda valutazioni riservate all'Amministrazione. Il giudicato demolitorio sulle precedenti valutazioni e sulla dispensa imponeva la riedizione del potere valutativo, ma non sostituiva le valutazioni amministrative né riconosceva direttamente la qualifica. È stata quindi esclusa la violazione del giudicato. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la conclusione del TAR secondo cui, alla data del 1° ottobre 2017, l'appellante non possedeva i requisiti previsti dalla disciplina transitoria: nel triennio 2014-2016 aveva riportato i giudizi di mediocre, mediocre e buono, mentre l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 443/1992 esclude dall'attribuzione della denominazione il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a distinto. Diversamente, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che spettava all'appellante la ricostruzione della carriera conseguente all'annullamento della dispensa dal servizio, ma ha rilevato che la documentazione prodotta dal Ministero non dimostrava l'integrale ricostruzione economica, previdenziale e relativa al TFS/TFR. Ha pertanto ordinato al Ministero di depositare entro trenta giorni il cedolino del luglio 2017, la specificazione degli importi stipendiali e previdenziali e la quota di TFS/TFR relativa al periodo controverso. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva e la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 44, comma 16, d.lgs. 95/2017
Agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
L'anzianità di otto anni costituisce un requisito necessario ma non sufficiente: l'attribuzione della denominazione presuppone anche l'assenza dei motivi ostativi previsti dalla disciplina richiamata.
art. 4, comma 5, d.lgs. 443/1992
È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
La presenza, nel triennio precedente, di giudizi inferiori a distinto impedisce l'attribuzione della denominazione di coordinatore; nel caso concreto i giudizi del triennio 2014-2016 costituivano motivo ostativo.
art. 4, comma 5, d.lgs. 443/1992
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria.
La disciplina individua ulteriori situazioni ostative all'attribuzione della denominazione, da valutare secondo la posizione individuale dell'interessato.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo sfavorevole e la conseguente ricostruzione della posizione giuridica del dipendente non attribuiscono automaticamente una qualifica superiore o una progressione di carriera quando tale risultato presupponga valutazioni amministrative discrezionali o tecniche.
- Il giudicato demolitorio che annulla valutazioni negative per difetto di motivazione impone all'Amministrazione la riedizione del potere secondo i principi stabiliti dal giudice, ma non sostituisce il nuovo apprezzamento amministrativo e non consente al giudice di attribuire direttamente la progressione di carriera.
- L'attribuzione della denominazione di coordinatore prevista dalla disciplina transitoria per gli assistenti capo richiede sia il raggiungimento dell'anzianità minima sia l'assenza dei motivi ostativi previsti dalla legge, tra cui un giudizio caratteristico inferiore a distinto nel triennio precedente.
- Quando l'Amministrazione afferma di avere integralmente ricostruito la carriera del dipendente reintegrato, deve fornire documentazione idonea a dimostrare in modo specifico gli effetti stipendiali, previdenziali e relativi al TFS/TFR del periodo riconosciuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →