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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) nella parte di interesse, della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; 2) per l'effetto, dichiarare l'obbligo a carico della Regione Abruzzo di concludere il procedimento di negoziazione di cui all''''art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, finalizzato all''''acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2024, con ammissione della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge. Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SE.GI. SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE il 12/3/025 : si chiede che l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, voglia disporre l’annullamento: - in parte qua, per la parte di interesse relativa all’Area della Specialistica Ambulatoriale, della deliberazione di Giunta Regionale assunta dalla Regione Abruzzo in data 30 dicembre 2024, recante il n. 945, avente ad oggetto “Avvio procedimento contrattuale ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.- disposizioni a tutela della continuità assistenziale”, non comunicata alla ricorrente, pubblicata sul BURAT ordinario n. 6 in data 12 febbraio 2025. - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SE.GI. SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE il 15/10/2025: Annullamento in parte qua della delibera di Giunta regionale assunta in data 30 giugno 2025, recante il n. 406, avente ad oggetto “contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. – prestazioni ospedaliere (01 luglio 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni”, non comunicata alla ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SE.GI. SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE il 25/11/2025 : voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, previo accoglimento della domanda cautelare: 1) annullare, in parte qua, la delibera assunta dalla Giunta Regionale d’Abruzzo in data 16 settembre 2025, recante il n. 600, comunicata alla ricorrente il 22 settembre 2025, ed avente ad oggetto: “contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. – Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni”, unitamente agli allegati, in particolare all’Allegato 1 (Tabella 1 e Tabella 2), nella sola parte in contestazione, nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; 2) e, conseguentemente, dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione regionale resistente di rideterminarsi, assegnando a tal uopo un termine. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge.

Giustizia amministrativa202400115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale del 15 febbraio 2024 sul mantenimento del tetto di spesa della specialistica ambulatoriale per il 2024 e, con motivi aggiunti, deliberazioni regionali nn. 945/2024, 406/2025 e 600/2025 concernenti proroghe, programmazione e contrattualizzazione delle prestazioni specialistiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha contestato il mantenimento provvisorio per il 2024 del tetto di spesa del 2023, la mancata ammissione alla negoziazione ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, le successive proroghe degli accordi contrattuali in essere e, infine, il budget assegnatole con la deliberazione n. 600/2025. Ha dedotto violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 7 e 8 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, delle deliberazioni regionali e degli accordi negoziali precedenti, nonché difetto o carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, perplessità, violazione dei principi di buona fede, correttezza, par condicio, imparzialità, trasparenza, uguaglianza e tutela della concorrenza. La ricorrente ha sostenuto che la Regione avrebbe dovuto ammettere alla contrattazione gli erogatori accreditati, coinvolgerla nei piani di recupero delle liste d'attesa e definire tempestivamente i nuovi tetti di spesa, senza prorogare gli accordi degli operatori già contrattualizzati. Ha inoltre contestato il budget di euro 65.263,00 annui attribuitole per la prima contrattualizzazione, ritenendolo insufficiente e fondato su un criterio non adeguatamente esplicitato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti. In via preliminare ha ritenuto ammissibili gli atti, pur rilevando carenze di chiarezza e sinteticità, poiché le memorie avevano consentito di comprendere le censure. Nel merito, ha escluso l'illegittimità della conferma provvisoria del tetto di spesa 2023 per il 2024: la Regione era impegnata nella ridefinizione dei fabbisogni e della metodologia di attribuzione dei budget, anche tramite AGENAS, e doveva considerare l'impatto del nuovo nomenclatore tariffario, i vincoli del Fondo sanitario regionale e il Piano di rientro. La proroga alle medesime condizioni è stata ritenuta funzionale alla continuità delle cure e riconducibile alla clausola dello schema contrattuale che consentiva la proroga in attesa del nuovo contratto. Il Collegio ha chiarito che l'accreditamento non attribuisce un diritto alla contrattualizzazione né all'erogazione di prestazioni a carico del bilancio pubblico: l'operatività economica richiede un accordo contrattuale e dipende dai tetti di spesa fissati dalla programmazione regionale. È stata respinta anche la censura relativa al mancato coinvolgimento nei piani di recupero delle liste d'attesa, poiché la ASL di Pescara aveva dichiarato di non avere necessità di ricorrere a strutture private per la branca interessata e aveva scelto di operare mediante attività istituzionale aggiuntiva. Le proroghe disposte con le deliberazioni nn. 945/2024 e 406/2025 sono state ritenute giustificate dalla vacanza dell'esecutivo regionale, dal disavanzo sanitario, dai piani di razionalizzazione, dall'evoluzione della disciplina nazionale e dalla necessità di acquisire i dati tecnici di AGENAS; la proroga della DGR n. 406/2025, limitata a due mesi e adeguatamente motivata, è stata considerata ragionevole. Il rinvio della contrattualizzazione non equivale a sospensione dell'accreditamento, poiché l'art. 7 della l.r. n. 32/2007 riguarda la struttura accreditata che, dopo essere stata ammessa alla negoziazione, rifiuti di sottoscrivere l'accordo. Quanto alla DGR n. 600/2025, il criterio di attribuzione del budget alle strutture di prima contrattualizzazione, parametrato al minore tetto riconosciuto a una struttura già contrattualizzata per la medesima branca, è stato ritenuto razionale, verificabile e coerente con la continuità dei LEA, l'affidamento degli operatori e l'equilibrio finanziario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 8.000,00 di spese di lite, oltre accessori, in favore della Regione Abruzzo.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La disciplina dei termini procedimentali non imponeva, nelle circostanze esaminate, l'immediata conclusione della nuova contrattualizzazione, essendo giustificata la prosecuzione provvisoria nelle more della complessa ridefinizione programmatoria.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La contrattualizzazione degli erogatori privati richiede una procedura di programmazione e negoziazione riferita ai fabbisogni e alle risorse disponibili; l'accreditamento non determina automaticamente il diritto alla stipula dell'accordo.

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    L'operatività dell'erogatore accreditato per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale consegue alla stipulazione del contratto che definisce caratteristiche e volume massimo delle prestazioni.

  • artt. 7 e 8 l.r. Abruzzo 32/2007

    La disciplina regionale collega la sospensione del titolo concessorio al rifiuto della struttura già ammessa alla negoziazione di sottoscrivere l'accordo; il mero rinvio della contrattualizzazione non integra una sospensione dell'accreditamento.

  • art. 2, comma 3, schema contrattuale approvato con DGR Abruzzo 806/2022

    Le parti concordano che il presente contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni giuridiche ed economiche in attesa della stipula del nuovo contratto

    La clausola legittima la proroga degli accordi alle condizioni precedenti nelle more della nuova contrattualizzazione.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. 215/2023

    La disposizione è stata considerata nel quadro della proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui criteri di selezione degli erogatori.

  • art. 4, comma 7, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025

    La norma ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2026 l'entrata in vigore della nuova disciplina, contribuendo al contesto di incertezza normativa valutato dal giudice.

  • art. 36 l. 193/2024

    La norma è richiamata quale ulteriore fonte del differimento dell'entrata in vigore della riforma della contrattualizzazione.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente aveva formulato una riserva di domanda risarcitoria, ma la sentenza ha definito il giudizio respingendo le domande impugnatorie senza esaminare una concreta domanda di risarcimento.

Massime di principio

  • L'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata non attribuisce, di per sé, il diritto alla contrattualizzazione né all'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale; tali effetti richiedono la stipula di un accordo contrattuale e sono subordinati alla programmazione dei fabbisogni e alle risorse finanziarie disponibili.
  • La Regione può prorogare provvisoriamente gli accordi contrattuali sanitari alle condizioni vigenti, quando ciò sia previsto dagli schemi negoziali e risulti necessario per assicurare la continuità dei LEA nelle more della ridefinizione dei fabbisogni, dei criteri di selezione e dei tetti di spesa.
  • La mancata ammissione di un erogatore accreditato alla contrattualizzazione non equivale alla sospensione dell'accreditamento, qualora non vi sia stata una precedente ammissione alla negoziazione seguita dal rifiuto di sottoscrivere l'accordo.
  • La scelta regionale di determinare i tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale rientra nella potestà programmatoria e finanziaria dell'amministrazione, la quale deve bilanciare continuità dei LEA, fabbisogni assistenziali, affidamento degli operatori ed equilibrio del Fondo sanitario regionale; il giudice amministrativo può sindacare la scelta solo per manifesta irrazionalità, carenza istruttoria o illogicità.
  • Il coinvolgimento di strutture private accreditate nei piani di recupero delle liste d'attesa non costituisce un diritto automatico dell'erogatore, ma dipende dalla concreta necessità organizzativa manifestata dalla competente azienda sanitaria.
  • Un criterio di prima attribuzione del budget parametrato al minore tetto riconosciuto a una struttura già contrattualizzata per la medesima branca può ritenersi legittimo se è verificabile, coerente con i requisiti produttivi e applicato in modo uniforme, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della continuità assistenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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