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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 1483 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della legittimità della Delibera comunale (istituzione della TIA) e della conseguente pretesa tributaria; il ricorrente deduceva violazione del D.Lgs. 152/2006, art. 238, comma 11 e omissione di esame del principio nomofilattico della sentenza Cons. Stato n. 4756/2013. In sostanza la questione verteva sul fatto se i Comuni potessero adottare (o continuare ad applicare) la TIA dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 29.4.2006 n. 152, alla luce del regime transitorio e delle norme di abrogazione/salvaguardia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Al. S.p.a., confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della s.n.c. Is. e ritenuto illegittima la delibera comunale adottata dopo il 29.4.2006 che istituiva il passaggio alla TIA. Il giudice ha ricostruito la sequenza normativa (D.Lgs. 22/1997 art.49; DPR 158/1999 regime transitorio; D.Lgs. 152/2006 soppressione della TIA1 e clausole di salvaguardia) e ha concluso che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, i Comuni potevano continuare ad applicare soltanto le discipline regolamentari già vigenti o i provvedimenti attuativi già adottati, mentre non era consentito un nuovo passaggio a TIA1 mediante delibere adottate successivamente al 29.4.2006. Le spese di giudizio sono compensate per le incertezze normative riscontrate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    soppressione della TARSU a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5

    Istituiva la TIA (cd. TIA1) e prevedeva un regime transitorio affidato a regolamento ministeriale; la disciplina non fu tuttavia attuata pienamente prima dell'intervento successivo

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi ... attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima ...

    Ha fissato i termini del regime transitorio per l'attuazione della TIA1 (durata minima di 7-8 anni), implicando che la TARSU potesse rimanere applicata fino al completamento della transizione

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1

    La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

    Sopprime la TIA1 a partire dall'entrata in vigore del decreto; implica che l'istituto precedente cessi salvo le specifiche misure di salvaguardia

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11

    Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti

    Stabilisce che, in assenza dei regolamenti attuativi della nuova disciplina, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari già vigenti; ciò è stato interpretato come limite alla possibilità di nuove adozioni della TIA dopo il 29.4.2006

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i

    sono abrogati i provvedimenti previsti ... il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ... i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto

    Pur abrogando il precedente decreto, la norma dispone una continuità operativa limitata dei provvedimenti attuativi già adottati fino all'entrata in vigore dei nuovi atti attuativi

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29.4.2006) non è consentito ai Comuni introdurre ex novo la TIA prevista dal D.Lgs. 22/1997 mediante delibere adottate successivamente a quella data; possono continuare solo le discipline/regolamenti già vigenti alla stessa data.
  • Le clausole di salvaguardia (art. 238 comma 11 e art. 264) preservano l'applicazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi già adottati, ma non attribuiscono efficacia ultrattiva a nuove delibere che istituirebbero un sistema tariffario superato dalla nuova normativa.
  • Quando la disciplina fiscale richiede atti attuativi specifici, l'assenza di tali atti impedisce l'introduzione di nuovi corrispettivi tariffari; l'adozione legittima di una tariffa dipende dalla previa esistenza degli strumenti regolamentari richiesti dalla legge.
  • In presenza di complessità e oscillazioni giurisprudenziali su materie transitorie, i giudici possono compensare le spese processuali per le oggettive incertezze normative.
  • Nelle controversie tributarie il ricorrente che impugna la validità di un provvedimento comunale deve fondare la propria doglianza su chiara interpretazione normativa e sulla corretta ricostruzione del regime transitorio applicabile.

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