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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/946

Regolamento delegato (UE) 2024/946 della Commissione, del 18 gennaio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti

Normativa europea32024R0946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna le dotazioni della Francia per i pagamenti diretti nell’ambito della PAC, per tenere conto della decisione nazionale di destinare fino al 5 % di tali dotazioni a interventi in altri settori. La modifica riguarda gli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 e si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2024. L’intervento è tecnico e finanziario, senza disciplinare nuove procedure sostanziali, ma solo la ripartizione delle risorse UE per lo Stato membro interessato.

Modifica delle dotazioni della Francia per i pagamenti diretti nell’ambito della PAC, mediante aggiornamento degli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla Francia e incide esclusivamente sulle dotazioni finanziarie nazionali per i pagamenti diretti previste dal regolamento (UE) 2021/2115, con effetto sul periodo 2024-2027 e sugli anni successivi come riflessi negli allegati V e IX. Non introduce obblighi generali per altri Stati membri, ma adegua la ripartizione delle risorse in conseguenza della scelta della Francia di trasferire fino al 5 % delle proprie dotazioni per i pagamenti diretti verso interventi in altri settori ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

Modifica delle dotazioni della Francia per i pagamenti diretti

Il regolamento delegato (UE) 2024/946 interviene sul regolamento (UE) 2021/2115, che disciplina il sostegno ai piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR. La finalità è meramente di aggiornamento finanziario: la Commissione adegua le dotazioni della Francia per i pagamenti diretti per recepire una scelta già effettuata dallo Stato membro nel proprio piano strategico della PAC.

Contesto normativo e motivo della modifica

Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la Francia ha deciso di utilizzare fino al 5 % delle proprie dotazioni per i pagamenti diretti per finanziare tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, per gli anni civili dal 2024 al 2027. Ne consegue che gli importi corrispondenti devono essere sottratti dalle dotazioni iniziali per i pagamenti diretti.

Il considerando evidenzia inoltre che il regolamento delegato (UE) 2023/813 aveva già recepito le modifiche delle dotazioni conseguenti all’approvazione dei piani strategici della PAC, ma non quella specifica decisa dalla Francia. Da qui la necessità di un ulteriore adeguamento degli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone che gli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento delegato 2024/946. La modifica è limitata alla riga relativa alla Francia, per la quale vengono sostituiti gli importi annui delle dotazioni per i pagamenti diretti.

Nuove dotazioni della Francia

L’allegato sostituisce, sia nell’allegato V sia nell’allegato IX, la tabella relativa alla Francia con i seguenti importi:

  • 2023: 6 736 440 037
  • 2024: 6 718 840 037
  • 2025: 6 710 740 037
  • 2026: 6 705 140 037
  • 2027 e anni successivi: 7 252 000 537

La ripetizione della stessa tabella in entrambi gli allegati indica un coordinamento delle dotazioni finanziarie nei diversi quadri tabellari del regolamento base.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024, così da allineare la disciplina alle annualità interessate dal trasferimento deciso dalla Francia. Il testo precisa anche che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle dotazioni della Francia

Gli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati per adeguare le dotazioni della Francia per i pagamenti diretti alla scelta di trasferire fino al 5 % delle risorse verso tipi di interventi in altri settori per gli anni civili dal 2024 al 2027, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 6, secondo comma.

Nuovi importi per la Francia negli allegati V e IX

Per la Francia, gli importi sostituiti sono i seguenti: 2023: 6 736 440 037; 2024: 6 718 840 037; 2025: 6 710 740 037; 2026: 6 705 140 037; 2027 e anni successivi: 7 252 000 537. La stessa tabella è sostituita in entrambi gli allegati V e IX.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024. Il considerando chiarisce che la retroattività è necessaria per riflettere correttamente la modifica finanziaria già a partire dal 2024.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamenti uesviluppo ruralepagamenti diretti

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