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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/256

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/256 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

Normativa europea32024R0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE di importazione di specifici prodotti alimentari e mangimi originari di paesi terzi interessati dalla contaminazione radioattiva conseguente a Chernobyl. Interviene soprattutto per correggere e chiarire rinvii normativi, reinserire una nota tecnica sui prodotti concentrati o essiccati, allineare i codici NC alla nomenclatura doganale vigente e ampliare l’elenco dei prodotti soggetti a certificazione e controlli. Introduce inoltre una disciplina transitoria per alcune partite già spedite, al fine di agevolare la conformità degli operatori.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 sulle condizioni d'importazione nell'Unione di taluni prodotti alimentari e mangimi originari di paesi terzi a seguito dell'incidente di Chernobyl.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158, con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento, come sostituito dal presente atto. Riguarda in particolare prodotti di origine non animale contenenti funghi selvatici o frutti selvatici del genere Vaccinium, nonché taluni prodotti composti contenenti tali ingredienti in misura superiore al 20 %. Prevede controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione presso posti di controllo frontalieri e, per alcuni prodotti di origine non animale, anche presso punti di controllo designati; se i prodotti contengono ingredienti di origine animale, i controlli devono avvenire solo presso il posto di controllo frontaliero. È prevista una misura transitoria per determinate partite spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento, ammesse fino al 7 marzo 2024 senza il certificato ufficiale richiesto, purché rispettino le altre prescrizioni dell’Unione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 sulle importazioni post-Chernobyl

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/256 della Commissione interviene sul regime unionale applicabile all’importazione di taluni prodotti alimentari e mangimi originari di paesi terzi a seguito dell’incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. L’obiettivo è correggere omissioni e incongruenze del testo previgente, aggiornare i riferimenti alla normativa sulla certificazione ufficiale e adeguare l’elenco dei prodotti soggetti a condizioni d’ingresso alla nomenclatura combinata vigente.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda, in particolare, sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002 e sull’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), nonché sull’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Dai considerando emerge che la Commissione intende garantire un’applicazione armonizzata delle condizioni di importazione, un livello elevato di protezione della salute umana e maggiore certezza del diritto, soprattutto per prodotti contenenti funghi selvatici e frutti selvatici del genere Vaccinium o derivati da essi.

Correzione dei livelli massimi di contaminazione radioattiva

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1158 viene riscritto per confermare i livelli massimi ammissibili cumulativi di cesio-137:

  • 370 Bq/kg per latte, prodotti lattiero-caseari e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;
  • 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Viene inoltre reinserita la nota tecnica, omessa nel testo precedente, secondo cui per i prodotti concentrati o essiccati il livello va calcolato sul prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Certificati ufficiali e sistema IMSOC

L’articolo 4, paragrafi 3 e 4, è aggiornato per allineare il regime di certificazione alla disciplina del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. In particolare:

  • i certificati ufficiali non presentati tramite il sistema IMSOC devono rispettare anche le prescrizioni sui modelli di certificati non presentati mediante IMSOC di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235;
  • i certificati ufficiali di sostituzione possono essere rilasciati soltanto nel rispetto dell’articolo 6 del medesimo regolamento.

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo designati

L’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che le partite di prodotti di origine non animale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione presso un posto di controllo frontaliero e/o un punto di controllo designato. Se le partite contengono uno o più ingredienti di origine animale, il controllo deve svolgersi esclusivamente presso il posto di controllo frontaliero.

Aggiornamento dell’allegato II e ampliamento dei prodotti interessati

Il nuovo allegato II sostituisce integralmente quello previgente ed elenca i codici NC dei prodotti ai quali si applicano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3. L’intervento recepisce anche l’aggiornamento dei codici NC introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 per diversi funghi (tra cui Boletus, Cantharellus, Shiitake, Matsutake e tartufi).

L’elenco comprende, tra gli altri:

  • funghi selvatici freschi, congelati, temporaneamente conservati, secchi o preparati;
  • frutti selvatici del genere Vaccinium, in varie forme;
  • miscele di funghi coltivati e selvatici;
  • miscugli di frutta secca o frutta a guscio contenenti frutti selvatici del genere Vaccinium;
  • confetture, gelatine, marmellate, puree e paste ottenute da tali frutti;
  • succhi, acque aromatizzate e altre bevande non alcoliche contenenti tali prodotti;
  • prodotti alimentari composti come cioccolata, prodotti a base di zuccheri e prodotti di panetteria/pasticceria, quando contengono gli ingredienti rilevanti oltre la soglia indicata.

Per le categorie indicate come "miscele" o "miscugli", il testo precisa che la soglia rilevante è superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma dei funghi selvatici e dei frutti selvatici del genere Vaccinium.

Disciplina transitoria per partite già spedite

Per agevolare la transizione, è prevista una norma transitoria per le partite classificate con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905. Se tali partite sono state spedite nell’Unione da un paese terzo elencato nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1158 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, esse possono entrare fino al 7 marzo 2024 senza il certificato ufficiale richiesto dall’articolo 3, paragrafo 3, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili del diritto dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Livelli massimi di contaminazione radioattiva

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1158 è sostituito per confermare i livelli massimi ammissibili cumulativi di cesio-137: 370 Bq/kg per latte, prodotti lattiero-caseari e alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013; 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati. È reintrodotta la nota secondo cui per i prodotti concentrati o essiccati il livello applicabile si calcola sul prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Certificato ufficiale e certificazione nel sistema IMSOC

L’articolo 4, paragrafi 3 e 4, è sostituito per precisare che i certificati ufficiali non presentati tramite IMSOC devono rispettare anche i requisiti dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235; inoltre i certificati ufficiali di sostituzione possono essere rilasciati solo nel rispetto dell’articolo 6 del medesimo regolamento.

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

L’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito per stabilire che le partite di prodotti di origine non animale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione presso un posto di controllo frontaliero e/o un punto di controllo designato. Se tali partite contengono uno o più ingredienti di origine animale, i controlli si svolgono solo presso un posto di controllo frontaliero.

Aggiornamento dell’elenco dei prodotti soggetti a condizioni d’importazione

L’allegato II del regolamento (UE) 2020/1158 è sostituito con un nuovo elenco dettagliato di codici NC e descrizioni dei prodotti soggetti alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3. L’elenco è ampliato per includere, tra l’altro, funghi selvatici e miscele con funghi coltivati, frutti selvatici del genere Vaccinium e miscele, nonché taluni prodotti trasformati o composti come confetture, succhi, bevande, cioccolata, prodotti di panetteria/pasticceria e miscugli di frutta secca o frutta a guscio contenenti tali ingredienti. È chiarito che per "miscele" o "miscugli" rilevano i prodotti contenenti funghi selvatici e/o frutti selvatici del genere Vaccinium in quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti.

Misure transitorie per partite già spedite

Le partite classificate con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905, spedite nell’Unione da un paese terzo elencato nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1158 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono entrare nell’Unione fino al 7 marzo 2024 senza il certificato ufficiale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, purché rispettino tutte le altre prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio internazionaleradioattivitàdogane e nomenclatura combinata

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