Regolamento (UE) 2024/261
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/261 della Commissione, del 17 gennaio 2024, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di pepe nero e dell’oleoresina di pepe nero ottenuti da Piper nigrum L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e dell’estratto supercritico di pepe nero ottenuto da Piper nigrum L. come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza tre additivi aromatici derivati da Piper nigrum L. nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA. Definisce per ciascun prodotto le specie bersaglio, le specifiche di composizione, i metodi di analisi, i tenori massimi raccomandati e le avvertenze di etichettatura. Prevede inoltre obblighi di gestione del rischio per gli utilizzatori e un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte conformi alla normativa precedente.
Autorizzazione come additivi per mangimi dell’olio essenziale di pepe nero, dell’oleoresina di pepe nero e dell’estratto supercritico di pepe nero ottenuti da Piper nigrum L., con condizioni d’uso, prescrizioni di etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano l’olio essenziale di pepe nero, l’oleoresina di pepe nero e l’estratto supercritico di pepe nero ottenuti da Piper nigrum L. come additivi per mangimi. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti, per tutte le specie animali nel caso dell’olio essenziale di pepe nero e dell’oleoresina di pepe nero, e per gatti e cani nel caso dell’estratto supercritico di pepe nero. Il regolamento non consente l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima di determinate date del 2024, 2025 e 2026, con applicazione fino a esaurimento scorte.
Autorizzazione dell’olio essenziale di pepe nero, dell’oleoresina di pepe nero e dell’estratto supercritico di pepe nero come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/261 della Commissione autorizza tre prodotti ottenuti da Piper nigrum L. come additivi per mangimi, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione fonda la decisione sulla valutazione favorevole dell’EFSA e sul fatto che le sostanze soddisfano le condizioni di autorizzazione previste dal diritto dell’Unione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Nei considerando si ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in esame erano già autorizzate per un periodo illimitato come prodotti esistenti nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. L’EFSA, nel parere del 27 settembre 2022, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, esse sono sicure per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente; ha inoltre qualificato le sostanze come irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’olio essenziale di pepe nero e l’oleoresina di pepe nero sono autorizzati per tutte le specie animali; l’estratto supercritico di pepe nero è autorizzato solo per gatti e cani, in quanto il richiedente ha ritirato la domanda per le altre specie. Nei considerando si precisa anche che l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, perché non previsto per gli aromatizzanti dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Specifiche tecniche, composizione e metodi di analisi
L’allegato dettaglia per ciascun additivo la composizione, la forma liquida, le caratteristiche della sostanza attiva, le specifiche e i metodi di analisi. Per l’olio essenziale di pepe nero il marcatori fitochimico è il beta-cariofillene, determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) secondo la norma ISO 3061. Per l’oleoresina di pepe nero il marcatore è la piperina, determinata mediante HPLC-UV secondo la norma ISO 11027. Per l’estratto supercritico di pepe nero il marcatore è ancora il beta-cariofillene, con determinazione mediante GC-FID secondo ISO 3061.
Tenori massimi raccomandati e condizioni d’impiego
La Commissione non ha ritenuto necessario fissare tenori massimi per ragioni di sicurezza, ma ha stabilito tenori massimi raccomandati da indicare in etichetta per agevolare il controllo. Per l’olio essenziale di pepe nero l’allegato riporta valori differenziati per specie e categorie animali, tra cui: 5 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, 7 mg/kg per tacchini da ingrasso, 8 mg/kg per pollame da uova e riproduzione, 20 mg/kg per pesci, cani, gatti, cavalli e varie altre categorie. Per l’estratto supercritico di pepe nero il limite raccomandato è 1,5 mg/kg per gatti e cani. Per l’oleoresina di pepe nero i valori variano, tra l’altro, da 1 mg/kg per polli da ingrasso a 14 mg/kg per cani e 3,8 mg/kg per gatti.
In tutti i casi l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Obblighi di etichettatura e informazione
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%. Se il livello d’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, devono essere indicati sull’etichetta della premiscela il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Tali prescrizioni mirano a garantire un controllo più efficace della conformità agli impieghi autorizzati.
Sicurezza per gli utilizzatori e misure di prevenzione
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se i rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’uso è subordinato all’impiego di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 7 agosto 2024 conformemente alle norme precedenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 7 febbraio 2025. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la deroga si estende ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 7 febbraio 2026.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 7 febbraio 2034 per le sostanze autorizzate.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", le sostanze indicate nell’allegato alle condizioni ivi previste. L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale di pepe nero, l’oleoresina di pepe nero e l’estratto supercritico di pepe nero ottenuti da Piper nigrum L.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Dai considerando emerge che la richiesta di estendere l’impiego all’acqua di abbeveraggio è stata respinta, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.
Condizioni tecniche e specifiche per i singoli additivi
L’allegato definisce composizione, caratteristiche della sostanza attiva, specifiche chimiche, numeri CAS/FEMA/CoE ove presenti e metodo di analisi per ciascun additivo. Per l’olio essenziale di pepe nero e l’oleoresina di pepe nero si richiede l’identificazione rispettivamente del beta-cariofillene e della piperina come marcatori fitochimici.
Tenori massimi raccomandati e limiti di impiego
L’allegato fissa tenori massimi raccomandati per kg di mangime completo con umidità del 12%: per l’olio essenziale di pepe nero, valori differenziati per specie e categorie animali, tra cui 5 mg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, 7 mg per tacchini da ingrasso, 20 mg per pesci, cani e gatti; per l’estratto supercritico di pepe nero, 1,5 mg per gatti e cani; per l’oleoresina di pepe nero, valori differenziati tra cui 1 mg per polli da ingrasso, 2 mg per suini da ingrasso, 14 mg per cani e 3,8 mg per gatti. È inoltre previsto che i prodotti siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%. Se il livello d’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento di tale tenore, devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Devono inoltre essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso è subordinato a dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Valutazione di sicurezza e razionale dell’autorizzazione
Nei considerando si riporta che l’EFSA, nel parere del 27 settembre 2022, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze sono sicure per specie bersaglio, consumatori e ambiente; che sono irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie; e che non è necessaria ulteriore dimostrazione di efficacia, trattandosi di aromi già riconosciuti per gli alimenti.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente: fino a esaurimento scorte, la commercializzazione e l’uso di sostanze e premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 7 agosto 2024 secondo le norme precedenti; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nell’allegato il periodo di autorizzazione termina il 7 febbraio 2034 per le sostanze autorizzate.
Come è indicizzato
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