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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/262

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/262 della Commissione, del 17 gennaio 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma NV) e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305

Normativa europea32024R0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 per alcune categorie animali già autorizzate e ne estende l’uso a nuove specie/categorie. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305, sopprimendone l’articolo 1 e l’allegato. Sono previste condizioni d’uso specifiche, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a disposizioni transitorie per l’esaurimento delle scorte.

Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 come additivo per mangimi, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari e utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, nonché ai produttori di mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti il preparato di endo–1,4-beta-glucanasi. Riguarda l’impiego dell’additivo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, suinetti svezzati, tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; prevede inoltre un regime transitorio per prodotti immessi sul mercato prima di specifiche date di cut-off.

Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-glucanasi

Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, sulla base della domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV, del parere EFSA del 21 marzo 2023 e delle valutazioni del laboratorio di riferimento, ritiene sussistenti le condizioni per rinnovare l’autorizzazione già esistente e per estenderla a nuove destinazioni d’uso.

Contesto normativo e valutazioni scientifiche

Il considerando richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale. Il preparato di endo–1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati.

La domanda presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ha riguardato il rinnovo di tale autorizzazione e, ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento, anche l’estensione a tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti. La domanda era corredata dalla documentazione richiesta dagli articoli 14, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3.

Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso già autorizzate il preparato continua a essere sicuro per animali destinatari, consumatori e ambiente; tale conclusione è stata estesa anche alle nuove specie/categorie richieste. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato non è corrosivo per la pelle né irritante per gli occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Il laboratorio di riferimento ha considerato validi, per la domanda attuale, i risultati della precedente valutazione sul metodo analitico; per questo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Autorizzazione, rinnovo e modifiche dell’atto precedente

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati. L’articolo 2 autorizza il medesimo additivo per tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti.

L’articolo 3 adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305, sopprimendone l’articolo 1 e l’allegato, poiché il precedente regime autorizzativo viene sostituito dal nuovo testo.

Condizioni tecniche, composizione e metodo di analisi

L’allegato identifica l’additivo con numero 4a1616 e titolare Huvepharma NV. Il preparato è descritto come endo–1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Trichoderma citrinoviride IMI 360748, in forma solida o liquida, con attività minima di 2 000 CU/g.

Per la determinazione dell’enzima nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto un metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti colorati idrosolubili (azzurrina) prodotti dall’azione dell’endo–1,4-beta-glucanasi su cellulosa reticolata con azzurrina.

Per le specie di pollame da ingrasso, nonché per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e per gli uccelli ornamentali, il tenore minimo è fissato a 500 CU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per i suinetti lattanti e i suinetti svezzati il tenore minimo è 350 CU/kg nelle medesime condizioni di umidità.

Obblighi operativi e misure di protezione

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Misure transitorie e applicazione nel tempo

L’articolo 4 introduce un regime transitorio per il solo rinnovo relativo a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati. I preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono restare commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti il preparato, il termine è invece il 7 febbraio 2025, purché prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2024.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per le categorie già autorizzate

L’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride IMI 360748 è rinnovata per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, alle condizioni fissate nell’allegato. Il preparato resta classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione".

Nuove autorizzazioni per ulteriori specie animali

Lo stesso preparato è autorizzato per tacchini da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti, sempre secondo le condizioni tecniche e d’impiego riportate nell’allegato.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 è modificato mediante soppressione dell’articolo 1 e dell’allegato, in ragione del rinnovo/autorizzazione disciplinati dal nuovo atto.

Condizioni di impiego e livelli di inclusione

Per le specie di pollame da ingrasso, per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e per gli uccelli ornamentali, il tenore minimo è fissato a 500 CU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per i suinetti lattanti e svezzati, il tenore minimo è fissato a 350 CU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato scade il 7 febbraio 2034.

Prescrizioni per etichettatura, conservazione e tutela degli utilizzatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Misure transitorie

Il preparato e le premiscele destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, prodotti ed ეტichettati prima del 7 agosto 2024 conformemente alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, destinati alle stesse specie, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2025 conformemente alle norme precedenti, possono anch’essi continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazione di additivi per mangimisanità e sicurezza alimentarebenessere e tutela degli utilizzatori

Testo integrale

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