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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/288

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/288 della Commissione, del 18 gennaio 2024, relativo alla frequenza dei controlli effettuati sul materiale da imballaggio in legno utilizzato per trasportare, proteggere o sostenere determinati prodotti provenienti da alcuni paesi terzi

Normativa europea32024R0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa, in continuità con il precedente regime del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, una frequenza minima del 15% dei controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno impiegato per specifiche merci importate da Bielorussia, Cina e India. La misura è giustificata dal permanere del rischio di introduzione nell’Unione di organismi nocivi vivi e da casi di non conformità riscontrati nei controlli nazionali. Il regolamento è temporaneo, con applicazione fino al 31 dicembre 2026, ed è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e in funzione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Regolamento che stabilisce una frequenza minima del 15% per i controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno impiegato per trasportare, proteggere o sostenere determinati prodotti originari di Bielorussia, Cina e India.

Ambito di applicazione

Si applica al materiale da imballaggio in legno utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare i "prodotti specificati" che entrano nell’Unione e che: (i) sono originari di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato; (ii) rientrano nei codici NC indicati nell’allegato; e (iii) sono effettivamente movimentati con tale materiale. Restano esclusi i materiali da imballaggio in legno soggetti alle esenzioni previste dalla norma internazionale ISPM 15. La disciplina è destinata alle autorità competenti degli Stati membri per i controlli fitosanitari e si applica fino al 31 dicembre 2026; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/288: frequenza dei controlli sul materiale da imballaggio in legno

Il regolamento interviene nel quadro dei controlli fitosanitari sui materiali da imballaggio in legno utilizzati nelle importazioni nell’Unione, con l’obiettivo di ridurre il rischio di introduzione di organismi nocivi. La Commissione richiama i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, dai quali è emersa la presenza di organismi nocivi da quarantena e di marcature non conformi, nonché il fatto che il rischio non è diminuito.

Contesto normativo

La base giuridica è l’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Il regolamento si innesta inoltre nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare per assicurare la conformità all’articolo 43, paragrafo 1, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. È richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2019/2125, che disciplina controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno, notifica di partite e misure in caso di non conformità.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda il materiale da imballaggio in legno utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare i "prodotti specificati" che entrano nell’Unione. I prodotti sono individuati cumulativamente in base a tre criteri:

  • utilizzo di imballaggi in legno;
  • origine da Bielorussia, Cina o India;
  • appartenenza ai codici NC elencati nell’allegato.

Sono espressamente esclusi i materiali da imballaggio in legno esentati dall’ISPM 15.

Frequenza dei controlli fitosanitari

L’articolo 3 impone alle autorità competenti di effettuare controlli fitosanitari con un tasso di frequenza almeno pari al 15% delle spedizioni dei prodotti specificati. La misura ha natura minima e si riferisce ai controlli necessari per verificare la conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Prodotti e paesi interessati

L’allegato delimita l’ambito operativo del regolamento ai prodotti originari di Bielorussia, Cina e India. I codici NC richiamati comprendono, tra gli altri, pietre naturali e da costruzione, legna da ardere e prodotti del legno, imballaggi di legno, materiali per pavimentazione e rivestimento, lavorazioni di ardesia e lamiere e nastri di alluminio di spessore superiore a 0,2 mm.

Durata, entrata in vigore e finalità transitoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2026. La Commissione evidenzia che la durata limitata serve a monitorare l’evoluzione della conformità e a verificare se il rischio e le non conformità diminuiscano. La tempestiva entrata in vigore è giustificata dall’esigenza di evitare un vuoto giuridico dopo la cessazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 al 31 dicembre 2023.

Effetti pratici per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e operatori della filiera doganale, la misura comporta la persistenza di controlli rafforzati su determinate merci provenienti dai tre paesi terzi indicati. In pratica, la verifica della conformità del materiale da imballaggio in legno resta una componente rilevante della gestione delle importazioni, con impatti su tempi di sdoganamento, organizzazione documentale e rischio di non conformità in caso di marcature irregolari o presenza di organismi nocivi.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito

Stabilisce la frequenza dei controlli sul materiale da imballaggio in legno utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare i prodotti specificati che entrano nell’Unione. Esclude il materiale da imballaggio in legno che beneficia delle esenzioni previste dall’ISPM 15.

Definizione di prodotti specificati

Qualifica come "prodotti specificati" quelli che sono trasportati, protetti o sostenuti da imballaggi in legno, sono originari di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato e rientrano nei codici NC indicati nell’allegato stesso.

Frequenza minima dei controlli fitosanitari

Per verificare la conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti devono effettuare controlli fitosanitari con un tasso di frequenza pari ad almeno il 15% delle spedizioni dei prodotti specificati.

Ambito geografico e prodotti interessati

L’allegato limita l’applicazione a prodotti originari di Bielorussia, Cina e India e individua i codici NC interessati, tra cui 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 e 7606.

Durata, entrata in vigore e continuità regolatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2026. È adottato per evitare un vuoto normativo dopo la scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, che cessava di applicarsi il 31 dicembre 2023.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialiimportazionicommercio internazionaledogane

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