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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/292

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/292 della Commissione, del 18 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 per quanto riguarda il periodo di deroga e gli organismi nocivi rilevanti per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone

Normativa europea32024R0292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, la deroga che consente l’importazione nell’Unione di specifiche piante bonsai di origine giapponese, mantenendo le condizioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217. Contestualmente aggiorna l’allegato di tale regolamento per includere Urocerus japonicus tra gli organismi nocivi rilevanti per alcune piante ospiti. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2024, pur entrando formalmente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per evitare lacune giuridiche e perturbazioni degli scambi.

Proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga che consente l’introduzione nell’Unione di alcune piante nanizzate originarie del Giappone e aggiornamento dell’elenco degli organismi nocivi rilevanti per tali piante.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217. Riguarda gli operatori che importano tali piante e le autorità competenti degli Stati membri nell’applicazione delle condizioni fitosanitarie. Non incide sull’insieme delle importazioni vegetali in generale, ma sulla specifica deroga al divieto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; per il resto resta ferma la disciplina ordinaria sulle piante da impianto e sugli organismi nocivi da quarantena.

Proroga della deroga per l’importazione di bonsai giapponesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/292 della Commissione interviene sul regime fitosanitario applicabile all’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L. originarie del Giappone. Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, prorogando la deroga esistente e aggiornando l’elenco degli organismi nocivi rilevanti.

La Commissione richiama il fatto che, in base al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione di piante da impianto di Chamaecyparis, Juniperus e Pinus è in linea generale vietata, salvo deroghe specifiche. La deroga introdotta nel 2020 è stata ritenuta compatibile con un rischio fitosanitario trascurabile, ma richiede un ulteriore periodo di valutazione dei rischi relativi a organismi nocivi ancora non inclusi nell’elenco dei quarantinari rilevanti per l’Unione.

Ambito della deroga e soggetti interessati

La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di "piante specificate", cioè piante nanizzate di Chamaecyparis, Juniperus e alcune specie di Pinus originarie del Giappone, introdotte nel territorio dell’Unione secondo le condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217. Il provvedimento interessa quindi gli operatori importatori, i soggetti della filiera vivaistica e le autorità fitosanitarie chiamate a verificare il rispetto delle condizioni di ingresso.

La proroga distingue i periodi di applicazione per genere/specie:

  • Chamaecyparis: dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024;
  • Juniperus: dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2024;
  • Pinus L.: dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024.

Modifica dell’elenco degli organismi nocivi rilevanti

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2020/1217 per inserire Urocerus japonicus (F. Sm.) tra gli organismi nocivi rilevanti per alcune piante ospiti. In particolare, per le piante di Chamaecyparis vengono indicati Popillia japonica Newman, Urocerus japonicus e una clausola aperta che ricomprende ogni altro organismo nocivo da quarantena o soggetto alle misure dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 non noto come presente nell’Unione.

Per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) l’elenco degli organismi nocivi rilevanti è più ampio e comprende, oltre a Popillia japonica e Urocerus japonicus, numerosi altri parassiti e patogeni, tra cui Bursaphelenchus xylophilus, i Dendrolimus spp. indicati, Monochamus spp. (popolazioni non europee), Pseudocercospora pini-densiflorae e Thecodiplosis japonensis, nonché la stessa clausola aperta finale sugli ulteriori organismi nocivi non noti come presenti nell’Unione.

Razionale della proroga

La Commissione afferma che l’esperienza applicativa del regime di deroga ha mostrato un rischio fitosanitario trascurabile per il territorio dell’Unione, purché siano rispettate le prescrizioni già previste dal regolamento 2020/1217 e applicate dal Giappone. La proroga fino al 31 dicembre 2024 serve a consentire una valutazione completa dei rischi connessi agli organismi nocivi ancora non inseriti negli elenchi rilevanti e a decidere se la deroga debba cessare oppure se le piante specificate debbano essere assoggettate alle prescrizioni dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e applicazione

Per evitare perturbazioni delle importazioni e garantire la continuità degli scambi dopo la scadenza originaria del 31 dicembre 2023, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024. La scelta normativa mira a evitare una lacuna giuridica nel periodo di transizione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli importatori e gli operatori del settore vivaistico, il regolamento comporta la conferma temporanea della possibilità di importare in UE le piante specificate dal Giappone, alle condizioni già vigenti, fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2024. Al contempo, l’ampliamento dell’elenco degli organismi nocivi rilevanti rafforza l’attenzione documentale e fitosanitaria sulle specie interessate, in particolare per Chamaecyparis e Pinus parviflora, in un quadro di vigilanza che resta ancorato al regolamento (UE) 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Disposizioni principali

Proroga della deroga per l’importazione delle piante specificate

L’articolo 1 modifica l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 e proroga la deroga per le piante specificate importate nell’Unione fino al 31 dicembre 2024. I periodi autorizzati restano differenziati per specie: Chamaecyparis dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024; Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2024; Pinus L. dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024.

Aggiornamento dell’allegato sugli organismi nocivi rilevanti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 è modificato per includere Urocerus japonicus (F. Sm.) tra gli organismi nocivi rilevanti per le piante di Chamaecyparis e per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr). Per Chamaecyparis e per Pinus parviflora sono elencati, oltre a Popillia japonica Newman, altri organismi nocivi specifici e la clausola generale sugli ulteriori organismi nocivi da quarantena o soggetti alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 non noti come presenti nell’Unione.

Motivazione della proroga

La Commissione motiva la proroga sul rilievo che le importazioni effettuate nel rispetto delle condizioni del regolamento 2020/1217 e come applicate dal Giappone hanno comportato un rischio fitosanitario trascurabile per l’Unione. La proroga serve inoltre a disporre del tempo necessario per valutare pienamente i rischi derivanti da organismi nocivi non ancora inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e per decidere se far cessare la deroga o assoggettare le piante specificate alle prescrizioni dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. È quindi concepito per evitare interruzioni normative e garantire la continuità degli scambi dopo la scadenza originaria della deroga al 31 dicembre 2023.

Base giuridica e natura obbligatoria

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare degli articoli 30, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazioniagricolturacommercio internazionale

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