Regolamento (UE) 2024/264
Regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 per adattare le statistiche dell’energia alle evoluzioni del sistema energetico e alle nuove esigenze informative dell’UE. L’intervento introduce maggiori disaggregazioni su idrogeno, rinnovabili, nucleare, prodotti petroliferi e consumo finale, oltre a precisazioni terminologiche e geografiche. Vengono inoltre disciplinati tempi di trasmissione, formati e unità di misura per rilevazioni annuali, mensili e mensili a breve termine.
Regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell’energia, con aggiornamento degli allegati per rafforzare e dettagliare la rilevazione annuale, mensile e mensile a breve termine dei dati energetici nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto modifica direttamente il quadro statistico già previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008, estendendo e aggiornando gli obblighi di comunicazione per le statistiche dell’energia. Riguarda la produzione, l’offerta, le trasformazioni, i consumi finali, le perdite, gli scambi transfrontalieri, le capacità installate e alcuni dati tecnici relativi a carbone e gas manifatturati, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili e rifiuti, energia nucleare e idrogeno. Sono previste alcune esenzioni specifiche, in particolare per Cipro su taluni dettagli delle statistiche petrolifere e sul consumo finale disaggregato di petrolio e prodotti petroliferi delle famiglie; inoltre alcune prime rilevazioni o nuovi dettagli si applicano solo da anni di riferimento determinati (ad esempio 2024 o 2027).
Regolamento (UE) 2024/264 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell’energia, aggiornando integralmente gli allegati tecnici che disciplinano contenuti, definizioni, unità di misura, frequenze e termini di trasmissione. La ratio, richiamata nei considerando, è l’esigenza di adeguare il sistema statistico al progresso tecnologico, all’evoluzione delle politiche energetiche dell’Unione e alle necessità di monitoraggio del Green Deal europeo, del pacchetto "Pronti per il 55 %" e dell’Unione dell’energia.
Finalità e contesto
Il regolamento mira a rendere più affidabili, comparabili e granulari i dati ufficiali sull’energia nell’UE, rafforzando la base informativa per il monitoraggio degli obiettivi strategici europei. In particolare, viene data maggiore attenzione all’idrogeno, alle fonti rinnovabili, all’energia nucleare, alle statistiche sul petrolio e ai dettagli sul consumo finale per settore.
Ambito generale della revisione
L’articolo 1 sostituisce gli allegati del regolamento del 2008 con un nuovo corpus tecnico molto esteso. Il nuovo impianto copre:
- statistiche annuali dell’energia;
- statistiche mensili dell’energia;
- statistiche mensili a breve termine;
- dati annuali preliminari;
- statistiche nucleari annuali;
- dati specifici sull’idrogeno;
- statistiche dettagliate sul consumo energetico finale.
Allegato A: definizioni, precisazioni geografiche e classificazioni
L’allegato A fornisce chiarimenti terminologici vincolanti per gli altri allegati. Le precisazioni geografiche sono definite "a fini esclusivamente statistici" e includono regole particolari per Australia, Danimarca, Francia, Italia, Giappone, Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti.
Sul piano definitorio, l’allegato distingue, tra l’altro:
- produttori di energia e autoproduttori;
- produzione interna, importazioni, esportazioni, bunkeraggi marittimi internazionali e trasporti aerei internazionali;
- trasformazioni energetiche, settore energetico, perdite di trasmissione e distribuzione;
- consumo finale energetico e non energetico;
- classificazione dettagliata dei settori economici secondo la NACE Rev. 2.
Sono inoltre definite in modo puntuale le principali famiglie di prodotti energetici:
- carbone e gas manifatturati;
- gas naturale;
- energia elettrica e termica;
- petrolio greggio e prodotti petroliferi;
- energie rinnovabili e rifiuti;
- idrogeno.
Statistiche annuali dell’energia: struttura e tempistiche
L’allegato B disciplina la rilevazione annuale. Salvo diversa indicazione:
- il periodo di riferimento è l’anno civile, dal 1º gennaio al 31 dicembre, a partire dall’anno di riferimento 2022;
- la frequenza è annuale;
- i dati vanno trasmessi entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento;
- il formato deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio Eurostat;
- l’invio avviene tramite lo sportello unico per la trasmissione dati di Eurostat o mediante caricamento elettronico.
Combustibili fossili solidi e gas manifatturati
Per il carbone e i prodotti affini il regolamento richiede una ricostruzione completa della filiera statistica:
- produzione (anche in sotterraneo e in superficie, a seconda del prodotto);
- prodotti recuperati e provenienti da altre fonti;
- importazioni ed esportazioni, anche per paese di origine/destinazione;
- bunkeraggi marittimi internazionali;
- variazioni e livelli di scorte;
- utilizzi nei settori di trasformazione, energetico, industriale, trasporti e altri settori;
- usi non energetici;
- potere calorifico superiore e inferiore per i prodotti elencati.
Le unità di misura sono, in linea generale, le chilotonnellate; per i gas manifatturati la misura è in TJ PCS. Per questa sezione le esenzioni sono indicate come non pertinenti.
Gas naturale
La rilevazione annuale sul gas naturale include:
- produzione interna, comprensiva dell’offshore e distinta in gas associato, non associato e gas di miniera;
- importazioni, esportazioni e transiti;
- variazioni di scorte e consumo interno osservato;
- gas recuperabile, gas rilasciato nell’atmosfera e gas bruciato;
- autoconsumi e perdite dell’industria del gas naturale;
- forniture alla generazione di energia;
- dettagli per paese di origine/destinazione;
- informazioni sulle capacità di stoccaggio, incluse infrastrutture di stoccaggio gassoso e terminali GNL, con nome del sito, tipo di stoccaggio, working gas, produzione di picco e capacità di rigassificazione o liquefazione.
I quantitativi sono espressi sia in energia (TJ, sulla base del potere calorifico superiore) sia, quando necessario, in volume (10^6 m3 o 10^6 m3/giorno). Il potere calorifico va indicato in kJ/m3.
Energia elettrica e termica
Per l’energia elettrica e termica, l’allegato B richiede dati su produzione lorda e netta, separando:
- energia nucleare, idroelettrica, geotermica, solare, mareomotrice, eolica;
- produzione da combustibili;
- pompe di calore, caldaie elettriche ed energia termica da processi chimici;
- importazioni, esportazioni e bunkeraggi marittimi internazionali;
- perdite di trasmissione e distribuzione;
- consumi finali per trasporti, altri settori e industria;
- settore energetico;
- capacità massima netta, nuova capacità installata e capacità dismessa;
- batterie collegate alla rete, ma solo se con capacità di stoccaggio pari o superiore a 1 MWh.
Le batterie devono essere disaggregate per fasce di capacità di stoccaggio da 1 a 10 MWh, da oltre 10 a 100 MWh e oltre 100 MWh.
Petrolio e prodotti petroliferi
La parte petrolifera del regolamento è molto dettagliata e copre:
- petrolio greggio, LNG/LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti, altri idrocarburi e prodotti finiti;
- restituzioni dall’industria petrolchimica e prodotti trasferiti;
- importazioni ed esportazioni, anche in conto lavorazione;
- impieghi diretti;
- variazioni delle scorte e livelli di giacenza;
- input delle raffinerie osservato e perdite di raffineria;
- consumi interni lordi osservati e ripartizione per settore;
- capacità di raffinazione per raffineria, con dettaglio delle unità di distillazione, cracking, reforming, desolforazione, alchilazione, polimerizzazione, isomerizzazione ed eterificazione.
Le unità sono in chilotonnellate e il potere calorifico in MJ/t. L’allegato prevede inoltre esenzioni per Cipro su specifiche disaggregazioni degli altri settori e sugli usi non energetici.
Energie rinnovabili e rifiuti
L’allegato B amplia notevolmente le statistiche sulle rinnovabili e sui rifiuti, includendo:
- idroelettrico, eolico onshore e offshore, solare fotovoltaico e termico, maree/moto ondoso/correnti marine;
- rifiuti industriali e urbani, distinti tra rinnovabili e non rinnovabili;
- biocarburanti solidi, biogas e biocarburanti liquidi;
- energia termica ambientale da pompe di calore, con dettaglio per aerotermia, geotermia e calore idrotermico.
Per le pompe di calore è prevista la sottocategoria “di cui da pompe di calore con SPF superiore alla soglia”, coerente con le direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001. Per il fotovoltaico sono richieste classi dimensionali della capacità installata e la distinzione tra impianti sui tetti e off-grid; quest’ultima è obbligatoria solo se rappresenta almeno l’1 % della capacità della rispettiva classe.
Dal 2024 è prevista la prima rilevazione dei dati sul consumo finale per usi non energetici dei biocarburanti; fino al 2027 può essere dichiarato solo il totale aggregato, senza la disaggregazione per trasporti, industria e altri settori.
Statistiche nucleari annuali
L’allegato B introduce una sezione specifica per l’uso civile dell’energia nucleare, con dati su:
- capacità di arricchimento;
- capacità di produzione di combustibile fresco e di combustibile MOX;
- produzione di elementi di combustibile fresco e MOX;
- produzione di calore nucleare;
- burnup medio annuo degli elementi scaricati definitivamente;
- produzione di uranio e plutonio negli impianti di ritrattamento;
- capacità degli impianti di ritrattamento.
Le unità di misura sono tSWU, tHM, TJ e GWd/tHM, secondo il dato considerato.
Idrogeno
I dati sull’idrogeno devono essere dichiarati per la prima volta per l’anno di riferimento 2024. Il regolamento richiede un livello di dettaglio molto elevato per:
- produzione interna per fonte (gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, combustibili solidi, rinnovabili, rifiuti non rinnovabili, elettrolisi, altre fonti);
- importazioni, esportazioni e variazioni di scorte;
- bunkeraggi marittimi internazionali e trasporti aerei internazionali;
- trasformazioni, settore energetico, perdite, consumi finali energetici e non energetici;
- capacità di produzione al 31 dicembre dell’anno di riferimento, con lo stesso dettaglio della produzione.
I quantitativi sono espressi in TJ (PCI) e la capacità di produzione in TJ (PCI) all’anno.
Statistiche dettagliate sul consumo energetico finale
L’allegato B prevede una disaggregazione dettagliata del consumo finale per:
- industria, con ripartizioni fino al livello di singole divisioni e gruppi NACE;
- trasporti, con distinzione tra ferroviario ad alta velocità, convenzionale, metro/tram, stradale per tipologia di veicolo, e altre modalità;
- settore commerciale e servizi pubblici, con inclusione dei centri dati ospitati dalle unità rispondenti e capacità totale pari o superiore a 1 MW;
- famiglie, con ripartizione in riscaldamento, climatizzazione, acqua calda, cottura, apparecchi/illuminazione e altri usi finali.
Il termine di trasmissione per questa parte è fissato al 31 marzo del secondo anno successivo a quello di riferimento. È prevista un’esenzione per Cipro sul dettaglio del consumo finale disaggregato di petrolio greggio e prodotti petroliferi nel settore delle famiglie.
Dati annuali preliminari
L’allegato B contiene anche una sezione sui dati annuali preliminari, da trasmettere entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno di riferimento. Le voci richieste sono selezionate tra le principali categorie di combustibili solidi, gas naturale, elettricità, petrolio e rinnovabili, con un set ridotto di aggregati rispetto alla rilevazione annuale completa.
Statistiche mensili dell’energia
L’allegato C disciplina la rilevazione mensile di:
- combustibili solidi;
- energia elettrica;
- petrolio e prodotti petroliferi;
- gas naturale.
Per i combustibili solidi e il gas naturale il termine di trasmissione è entro 55 giorni dalla fine del mese di riferimento; per l’energia elettrica il termine è entro due mesi civili dalla fine del mese; per il petrolio e prodotti petroliferi il termine è anch’esso entro 55 giorni. Il capitolo petrolifero include, tra l’altro, gli stock sul territorio nazionale e all’estero, i movimenti di import/export, i prodotti raffinati, i consumi per trasporti e industria petrolchimica e le forniture interne lorde osservate.
Statistiche mensili a breve termine
L’allegato D riguarda le statistiche mensili a breve termine, in particolare:
- importazioni e offerta di petrolio greggio, con dati su origine, qualità, densità API, tenore di zolfo, prezzi CIF e volume totale;
- trasmissione entro un mese civile dalla fine del mese di riferimento;
- formato e canale di invio conformi agli standard Eurostat.
Per il petrolio greggio, il regolamento chiarisce cosa rientra nelle importazioni e nell’offerta, definisce il prezzo CIF e la densità API e stabilisce gli aggregati da comunicare per tipo e zona geografica di produzione.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto perché amplia in modo significativo la quantità di dati energetici da raccogliere, classificare e trasmettere, con impatto diretto sugli operatori di filiera, sulle imprese energetiche, industriali e di trasporto e sui soggetti che gestiscono infrastrutture di produzione, stoccaggio, trasformazione o consumo finale. L’estrema granularità delle disaggregazioni e le varie scadenze impongono un adeguamento dei sistemi di reporting e della governance dei dati, anche in funzione delle esenzioni territoriali e delle prime annualità di applicazione previste per alcuni nuovi obblighi.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento n. 2024/264, aggiornando il quadro delle statistiche energetiche dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Chiarimenti terminologici e precisazioni geografiche
L’allegato A introduce definizioni e delimitazioni geografiche da usare ai fini statistici, incluse specifiche su Australia, Danimarca, Francia, Italia, Giappone, Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Stabilisce inoltre definizioni comuni per produzione, importazioni/esportazioni, bunkeraggi, variazioni di scorte, trasformazioni, consumi finali e prodotti energetici.
Statistiche annuali dell’energia
L’allegato B disciplina la rilevazione annuale: periodo di riferimento pari all’anno civile dal 1º gennaio al 31 dicembre, a partire dall’anno di riferimento 2022; trasmissione entro il 31 ottobre dell’anno successivo; formato conforme alla norma di interscambio Eurostat; invio tramite sportello unico Eurostat. Il capitolo dettaglia gli aggregati da comunicare per combustibili solidi, gas naturale, elettricità e calore, petrolio e prodotti petroliferi, rinnovabili e rifiuti, nonché, in apposite sezioni, dati preliminari annuali.
Aggiornamenti su combustibili solidi e gas manifatturati
Per carbone, torba, scisti bituminosi e coke vengono richiesti dati su produzione, importazioni/esportazioni, scorte, usi nei vari settori e potere calorifico; per i gas manifatturati sono previste unità in TJ PCS. Il termine di trasmissione per le statistiche mensili sui combustibili solidi è entro due mesi civili dalla fine del mese di riferimento.
Gas naturale: flussi, stoccaggi e capacità
Per il gas naturale sono previsti dati in volume e contenuto energetico, inclusi produzione interna, import/export, variazioni di scorte, consumo interno osservato, gas recuperabile, gas rilasciato e bruciato, consumi dell’industria del gas e forniture alla generazione elettrica. Sono richieste anche informazioni sulle infrastrutture di stoccaggio, sul working gas, sulla produzione di picco e sulle capacità di rigassificazione/liquefazione.
Energia elettrica e termica
Sono richiesti dati su produzione lorda e netta, offerta, importazioni/esportazioni, perdite, consumi finali per settore, produzione netta degli autoproduttori, capacità massima netta, nuova capacità e capacità dismessa. Le batterie collegate alla rete sono incluse solo se con capacità di stoccaggio pari o superiore a 1 MWh, con ulteriori classi dimensionali.
Petrolio e prodotti petroliferi
L’allegato B e l’allegato C introducono un’articolata disciplina per il petrolio greggio, i prodotti base e finiti di raffineria, additivi, biocarburanti e scorte, con dati su input raffinerie, perdite, trasformazioni, consumi finali e capacità di raffinazione. Cipro è esentata da alcune disaggregazioni sugli altri settori e sugli usi non energetici. Per le statistiche mensili del petrolio il termine di trasmissione è entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.
Energie rinnovabili, rifiuti e pompe di calore
Il regolamento amplia la rilevazione su idroelettrico, eolico, solare, biocarburanti solidi e liquidi, biogas, rifiuti e energia termica ambientale. Introduce dettagli su capacità, caratteristiche tecniche, import/export e, per i consumi non energetici dei biocarburanti, stabilisce che la prima annualità di dichiarazione sia il 2024, con possibilità di aggregazione totale fino al 2027.
Statistiche nucleari annuali e idrogeno
L’allegato B include dati sull’uso civile dell’energia nucleare: capacità di arricchimento, fabbricazione di combustibile fresco e MOX, produzione di calore nucleare, burnup medio e ritrattamento. Per l’idrogeno sono introdotti, con prima rilevazione per l’anno di riferimento 2024, dati su offerta, trasformazioni, consumi finali, capacità produttiva e ulteriori disaggregazioni in base alla fonte di produzione.
Statistiche dettagliate sul consumo energetico finale
L’allegato B prevede un livello molto dettagliato di disaggregazione del consumo energetico finale per industria, trasporti, settore commerciale e servizi pubblici, famiglie, agricoltura, silvicoltura, pesca e altre attività. Per i centri dati è richiesta la dichiarazione solo se la capacità totale è pari o superiore a 1 MW, con prima rilevazione obbligatoria nel 2024.
Statistiche mensili e mensili a breve termine
L’allegato C disciplina le statistiche mensili su combustibili solidi, elettricità e gas naturale, con trasmissione entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento, e specifica gli aggregati da dichiarare per ciascun prodotto. L’allegato D disciplina le statistiche mensili a breve termine del petrolio greggio, con termine di trasmissione entro un mese civile per le importazioni e l’offerta di greggio.
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