Cassazione Penale, Sentenza n. 13344/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2022 del Tribunale di Avellino che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei €3.805,00 e dei €33.000,00 ritenuti provento dei reati contestati. Due motivi: (1) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e carenza di motivazione sul "periculum in mora" riguardo ai €3.805,00, con censura della motivazione che avrebbe agganciato il pericolo alla sola qualificazione della cosa come confiscabile (periculum in re ipsa); (2) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e carenza/illogicità di motivazione in ordine alla riconducibilità ai beni dell'indagato della somma di €33.000,00 rinvenuta in una cassetta di sicurezza dei genitori, chiave nella disponibilità esclusiva della madre e presumibilmente costituita da risparmi dei genitori pensionati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile (carenza di interesse) il secondo motivo perché il ricorrente stesso ha dichiarato di non essere proprietario dei €33.000,00, perciò solo i genitori avrebbero interesse a impugnare. Ha invece accolto il primo motivo relativo ai €3.805,00: il Tribunale del riesame aveva motivato in modo meramente assertivo che il sequestro era "finalizzato a scongiurare il pericolo della dispersione" senza spiegare perché non si potesse attendere la definizione del giudizio. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone la specifica indicazione delle ragioni del periculum in mora quando la confisca dipende dalla sentenza, salvo i casi di cose il cui possesso/uso costituisce di per sé reato. Perciò l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente al profilo del periculum in mora sul sequestro dei €3.805,00 e il fascicolo è rinviato al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio sul punto; la statuizione relativa ai €33.000,00 resta impregiudicata per carenza di interesse del ricorrente.
Norme richiamate
art. 240, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è stata evocata come fonte della confiscabilità della somma; tuttavia la Corte osserva che anche quando si invoca la finalità confiscatoria occorre motivare il periculum in mora salvo che il bene sia criminale per natura (fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento di sequestro; la censura riguardava la carenza o l'illogicità della motivazione sul periculum in mora.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiama la legittimazione astratta a proporre il riesame reale (indagato, persona cui le cose sono state sequestrate, titolare della restituzione).
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato sul requisito dell'interesse all'impugnazione: l'impugnazione è ammissibile solo se l'accoglimento può produrre un vantaggio giuridico concreto per il ricorrente.
Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Interpretazione giurisprudenziale utilizzata come principio di riferimento: quando la confisca è subordinata a sentenza, il provvedimento di sequestro preventivo deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora, specificando le ragioni per cui non è possibile attendere la definizione del giudizio, salvo i casi in cui il bene costituisca reato per la sua fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre, salvo rare eccezioni (beni "criminali" per natura), una motivazione esplicita e specifica sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché non si può attendere la sentenza e quali concrete condizioni rendono probabile la dispersione/alterazione/alienazione del bene.
- La circostanza che il bene sia considerato confiscabile per legge non esonera il giudice dall'indicare le ragioni dell'esigenza cautelare anticipatoria; la motivazione può essere modulata sul tipo di bene ma non può essere meramente formulaica o affermativa.
- Chi dichiara di non essere proprietario del bene sottoposto a sequestro può risultare privo di interesse all'impugnazione: il diritto di proporre il riesame reale compete a chi, in caso di accoglimento, avrebbe diritto alla restituzione (proprietario o titolare di diritto reale o di possesso qualificato).
- Se si contesta la riconducibilità del bene a terzi (es. somme nella cassaforte dei genitori), sono i titolari di quel rapporto giuridico (i genitori) che devono proporre l'impugnazione o fornire elementi di prova della titolarità; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale il giudice di merito dovrà riesaminare concretamente le condizioni di fatto e le ragioni logiche che giustificano l'immediata anticipazione degli effetti della confisca, documentando puntualmente il rischio di vanificazione del futuro provvedimento ablativo.
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