Cassazione Penale, Sentenza n. 5006/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura la ritenuta sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" in ordine ai reati contestati al capo 2 (associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ex art. 416-bis) e al capo 27 (detenzione di cocaina). La difesa sostiene che il Tribunale del riesame abbia semplicemente ripetuto le valutazioni del G.I.P. senza confrontarsi con le doglianze difensive sulla mancanza anche di un fumus probatorio della partecipazione all'associazione; contesta che l'episodicità dell'eventuale condotta non possa essere sintomo di contributo stabile all'associazione; afferma che le conversazioni ritenute indizianti (in particolare la preoccupazione di Giacomo Madaffari per l'assistenza legale a De Gilio) si spiegano con rapporti di amicizia e non con appartenenza associativa; e deduce l'insussistenza dell'aggravante per agevolazione mafiosa perché non vi sarebbe prova che l'imputato fosse consapevole della finalità di agevolazione mafiosa dei concorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali (divieto di revisione del merito e delle valutazioni fattuali, sindacato consentito solo per manifesta illogicità o vizi giuridici) e ha ritenuto non manifestamente illogiche le argomentazioni del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame aveva fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni del collaboratore Antonino Belnome e sui riscontri delle intercettazioni, ricostruendo una struttura verticistica dell'organizzazione, la ripartizione di compiti (con De Gilio indicato come venditore/stabilmente impiegato per lo smercio) e specifici riscontri relativi a forniture e pagamenti (acquisti da Domenico Del Genio). Le conversazioni dopo l'arresto di De Gilio sono state ritenute indicative della sua affiliazione (interessamento dei capi, assicurazione di tutela legale, preoccupazione dei sodali). Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la consapevolezza dell'imputato, in ragione del radicamento territoriale e dei rapporti fiduciari con soggetti affiliati al locale di 'ndrangheta di Anzio/Nettuno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
menzionato come aggravante (art. 416 bis.1 cod. pen.)
La Corte ha dato rilievo all'aggravante per agevolazione mafiosa ritenendo che la partecipazione all'organizzazione e i rapporti con soggetti apicali rendessero l'imputato consapevole della finalità di rafforzamento del locale di 'ndrangheta
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per la comminazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
richiamate, tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000; Sez. 1, n.1951 dell'1/04/2010; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Ribadito il principio secondo cui la Cassazione non può riesaminare il merito e le risultanze di fatto delle indagini cautelari, potendo sindacare solo la logicità e la congruenza della motivazione e la presenza di vizi giuridici o manifesta illogicità nelle valutazioni delle intercettazioni e degli indizi
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari personali la Corte di legittimità non rivede il merito: per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi giuridici evidenti o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e i riscontri delle intercettazioni, se congruamente motivate e integrati tra loro, possono formare base sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico
- Per neutralizzare l'accusa di partecipazione stabile ad un'organizzazione è necessario non limitarsi a contestazioni generiche: la difesa deve proporre interpretazioni alternative delle conversazioni e dei fatti, con elementi probatori specifici che smentiscano il ruolo stabile o la consapevolezza dell'affiliazione
- L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere ritenuta fondata anche in assenza di un atto formale di affiliazione, se emergono rapporti fiduciari, radicamento territoriale e partecipazione sistematica alle attività illecite del locale mafioso
- Quando le intercettazioni costituiscono elemento centrale, la difesa dovrebbe puntare a mostrarne l'ambiguità interpretativa o l'assenza di riscontri esterni; in assenza di tale controprova, il giudice di merito ha ampia discrezionalità valutativa non facilmente sindacabile in Cassazione
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