Cassazione Penale, Sentenza n. 9530/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per rapina impropria, sostenendo che la fattispecie doveva essere qualificata come tentativo in quanto l'addetta all'antitaccheggio aveva mantenuto il controllo sulle autrici del reato e quindi esse non avevano mai acquisito una disponibilità autonoma della merce sottratta; di conseguenza le condotte minacciose al momento del fermo non sarebbero state idonee a configurare la consumazione della rapina impropria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui per la consumazione della rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso autonomo della cosa; è sufficiente la sottrazione seguita dall'uso della violenza o della minaccia anche se il personale di vigilanza aveva mantenuto il controllo, poiché tale controllo può al più impedire l'acquisizione successiva di una disponibilità autonoma. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato di fatto confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117)
«ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa»
La Corte ha interpretato che la sottrazione materiale seguita dall'uso della violenza o della minaccia integra la rapina impropria anche se il personale di vigilanza ha mantenuto il controllo sul bene, perché tale controllo non esclude che la consumazione si sia realizzata.
Massime di principio
- La rapina impropria si considera consumata quando vi è stata effettiva sottrazione della cosa seguita dall'uso di violenza o minaccia finalizzata a garantire la fuga o il possesso, anche se non è stato conseguito un possesso autonomo.
- Il controllo del personale di vigilanza non è di per sé sufficiente a trasformare la condotta in tentativo: conta la soggettiva e l'atto materiale di sottrazione combinato con la condotta violenta o minacciosa.
- Per ottenere una riqualificazione in tentativo è necessario provare l'assenza di una reale sottrazione ovvero che tutte le condizioni oggettive e soggettive della consumazione non si sono concretamente verificate.
- In sede di cassazione, le doglianze contrarie a principi giurisprudenziali consolidati rischiano di essere dichiarate inammissibili; è utile fondare il ricorso su novità di diritto o elementi di fatto non valutati nei precedenti gradi.
- La conferma della condanna comporta anche l'addebito delle spese processuali e, in caso di rigetto o inammissibilità, possibili sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende.
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