Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia del 04/10/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere disposta dal Giudice del 20/09/2022 dopo convalida di arresto in flagranza per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309 (detenzione e cessione di stupefacenti). Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica della condotta (sostenendo la ricorrenza della cd. "lieve entità" ex comma 5 art. 73) e denunciava violazione di legge e vizio motivazionale: secondo il ricorrente il giudice aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di una vasta platea di acquirenti nonostante riscontri solo su due persone, in assenza di intercettazioni o testimonianze che attestassero una attività di spaccio organizzata; chiedeva la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio cautelare, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti salvo che siano denunciate specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la motivazione del giudice di riesame non è apparsa illogica: erano presenti molteplici elementi indiziari (ritrovamento di più tipologie di sostanze, sostanze da taglio, bilancino, denaro ritenuto consistente e compatibile con 70/75 dosi, dichiarazioni acquirente su ripetuti acquisti, assenza di redditi leciti, precedenti specifici e uso dell'abitazione come centro dell'attività) che giustificavano il convincimento sulla rilevanza della condotta e sulle esigenze cautelari. Per tali motivi il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, con rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (illecito in materia di stupefacenti)
La norma è la base incriminatrice per detenzione e cessione di stupefacenti; nella sentenza si è dato per pacifico l'illecito senza contestare l'illiceità materiale della condotta.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ipotesi di lieve entità)
Il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza (anche grado di purezza) in un giudizio conforme ai principi di offensività e proporzionalità; la Corte ha ritenuto che tale valutazione nel caso concreto non portasse all'esclusione della rilevanza dell'uso commerciale.
Codice di procedura penale, art. 616
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, si applica l'onere delle spese processuali e può scattare il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a tali oneri.
Disposizioni di attuazione del cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha ordinato gli opportuni adempimenti amministrativi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari non può limitarsi a una diversa rivalutazione dei fatti: è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione.
- La qualificazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di mezzi, modalità, quantità, qualità (grado di purezza) e circostanze: elementi come bilancini, sostanze da taglio, ingenti somme di denaro, ripetuti acquisti documentati e assenza di redditi leciti rafforzano l'impostazione di attività di spaccio non marginale.
- In sede di riesame cautelare la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive richiede argomentazioni concrete che dimostrino l'insussistenza o la non rilevanza delle esigenze cautelari: mera contrapposizione narrativa non basta.
- Le valutazioni del giudice di merito (tribunale del riesame) sugli indizi e sulla sussistenza del periculum libertatis e della gravità degli indizi sono difficilmente censurabili in Cassazione se fondate su un'analisi non manifestamente illogica.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili può comportare condanne alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che vi sia colpa processuale nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Documenti concreti (sequestri, riscontri dichiarativi di acquirenti, assenza di reddito, precedenti specifici) hanno elevato peso indiziario nella determinazione della natura e rilevanza dell'attività di spaccio ai fini cautelari.
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