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Circolare

Circolare numero 38 del 23-02-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della ALI-CONFSAL (Associazione Lavoratori Italiani)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 29 dicembre 2015 tra INPS e ALI-CONFSAL per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni. Sono disciplinate le modalità di delega telematica, i tempi di validità, gli obblighi di restituzione in caso di revoca o controversie, i criteri di versamento all’Organizzazione, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione e le tutele dell’INPS. La circolare contiene inoltre le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-ALI-CONFSAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-ALI-CONFSAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 29 dicembre 2015 tra INPS e ALI-CONFSAL, finalizzata a consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Il documento disciplina le modalità di adesione, i flussi informativi tra INPS e Organizzazione, la gestione dei versamenti e le istruzioni contabili.

Ambito applicativo e soggetti interessati

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli titolari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione. Tali soggetti possono autorizzare il prelievo del contributo associativo a favore di ALI-CONFSAL direttamente sulla prestazione erogata dall’INPS. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.

Delega telematica e condizioni di validità

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, da redigere secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata dalla copia del documento di identità.

La delega:

  • vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
  • non viene presa in considerazione se perviene dopo la domanda di prestazione;
  • deve riportare l’Organizzazione con la sigla "ALI-CONFSAL";
  • deve indicare espressamente la misura del contributo dovuto;
  • produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta.

Revoca, annullamento della prestazione e controversie

Qualora la prestazione venga revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, mediante semplice presentazione di nota specifica.

Versamento delle somme all’Organizzazione

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese di cui all’art. 8;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il pagamento avviene con quattro mandati annui, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi online, elenchi e fatturazione

L’INPS rende disponibile all’Organizzazione, tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni connesse alla convenzione.

Costo del servizio e recesso per variazione annuale

L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata con apposito atto; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.

Esclusione di oneri e responsabilità dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione e alle vicende ad esso connesse. Viene inoltre precisato che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, eseguito da creditori dell’Organizzazione, compresi quelli già in corso o eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione ed eventuale recesso dell’Istituto

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti a favore di ALI-CONFSAL, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25532, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza di ALI-CONFSAL;
  • GPA11532, per la rilevazione del debito verso ALI-CONFSAL, in contropartita del conto GPA35042.

Le spese per il servizio di esazione devono essere imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in dare del conto GPA11532, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione secondo la periodicità prevista dalla convenzione.

Dati dell’Organizzazione

La sede legale di ALI-CONFSAL è indicata in piazza dei Condottieri n. 29/30, Roma (RM).

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 29 dicembre 2015 e predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ad ALI-CONFSAL sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.

Delega, modalità di autorizzazione e validità

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è presa in considerazione se perviene dopo la domanda di prestazione. Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla ALI-CONFSAL; la misura del contributo è indicata espressamente nell’atto di delega. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Revoca, annullamento e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.

Versamento delle trattenute e periodicità dei pagamenti

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre, secondo la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Servizi online, flussi informativi e fatturazione

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Esclusione di oneri e responsabilità per INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i conti GPA25532, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza di ALI-CONFSAL, e GPA11532, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese del servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, in dare del conto GPA11532, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dalla convenzione.

Sede dell’Organizzazione

La sede legale di ALI-CONFSAL è indicata in piazza dei Condottieri n. 29/30, Roma (RM).

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