Circolare numero 36 del 23-02-2016
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 13 gennaio 2016, a seguito della deliberazione assunta in data 14 ottobre 2015 dal Consiglio di amministrazione del patronato EASA, ha disposto lo scioglimento di detto patronato, in quanto il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, in tema di diffusione sul territorio nazionale, nonché di quelli fissati in merito alla mole di attività finanziabile da realizzare e in materia di sedi all’estero, integra la fattispecie di cui all’art. 16, comma 2, della medesima legge che elenca le fattispecie al verificarsi delle quali si deve provvedere allo scioglimento degli Istituti di patronato e alla nomina di un liquidatore. Si forniscono di seguito le relative istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica lo scioglimento dell’Istituto di patronato EASA, disposto dal decreto ministeriale del 13 gennaio 2016, con conseguente cessazione dell’acquisizione del relativo codice. Vengono inoltre indicati gli adempimenti richiesti alle strutture periferiche, agli operatori e allo stesso patronato per consentire verifiche, comunicazioni agli assistiti e corretta gestione delle pratiche ancora pendenti.
Scioglimento del Patronato EASA e conseguenze operative
Scioglimento del Patronato EASA e adempimenti conseguenti
La circolare rende noto lo scioglimento dell’Istituto di patronato e assistenza sociale EASA, disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2016. Il provvedimento produce effetti dalla data del decreto e comporta una serie di conseguenze operative per le strutture territoriali, per il patronato stesso e per i suoi operatori.
Quadro del provvedimento
Il patronato EASA, promosso dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, era stato costituito con decreto ministeriale del 12 luglio 1971. Il Consiglio di amministrazione aveva già deliberato il 14 ottobre 2015 la cessazione dell’attività e la messa in liquidazione. La circolare prende atto di tale assetto e ne disciplina gli effetti amministrativi e gestionali.
Effetti sui sistemi e sulle pratiche
A seguito dello scioglimento, il codice 4, corrispondente al patronato EASA, non è più acquisibile. Le strutture territoriali dell’Istituto devono intervenire sulle pratiche ancora aperte, cancellando il codice del patronato da tutte le posizioni non definite, incluse le procedure di ricorso sia amministrative sia giudiziarie.
Verifiche ispettive e documentazione da esibire
Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la verifica dell’attività svolta dalle sedi locali del patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro:
- le rilevazioni statistiche;
- le liste nominative delle pratiche accolte;
- ogni altro elemento utile alla rilevazione dell’attività del patronato disciolto.
Obblighi del patronato sciolto verso assistiti e amministrazioni
Ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, il Patronato EASA ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto scioglimento:
- agli assistiti;
- alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni;
- per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari.
Lo stesso patronato deve inoltre restituire tutta la documentazione in proprio possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
Gestione dei provvedimenti e continuità dell’assistenza
Qualora non sia stato conferito un successivo mandato ad altro Istituto di patronato, le strutture territoriali devono notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni. La circolare mira così a garantire la corretta conclusione dei procedimenti pendenti e la continuità delle comunicazioni verso gli interessati.
Limiti all’attività degli operatori del Patronato EASA
Gli operatori del Patronato EASA non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro ente di patronato che possieda i requisiti di cui all’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Punti principali
Scioglimento del patronato EASA
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2016 è stato sciolto l’Istituto di patronato e assistenza sociale EASA, promosso dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani. La costituzione del patronato era stata in precedenza approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 1971. Il Consiglio di amministrazione aveva deliberato il 14 ottobre 2015 la cessazione dell’attività e la messa in liquidazione.
Codice patronato non più acquisibile
A seguito dello scioglimento, il codice 4 corrispondente al patronato EASA non è più acquisibile nei sistemi e nelle pratiche gestite dall’Istituto.
Verifiche dell’attività svolta dalle sedi locali
Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la verifica dell’attività espletata dalle sedi locali del patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile alla rilevazione dell’attività del patronato disciolto.
Obblighi di comunicazione e restituzione documentale
Ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, il Patronato EASA deve comunicare l’avvenuto scioglimento agli assistiti e alle amministrazioni che erogano le prestazioni, nonché, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Deve inoltre restituire tutta la documentazione in suo possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data dello scioglimento.
Gestione delle pratiche pendenti
Le strutture territoriali dell’Istituto devono cancellare il codice del patronato EASA in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari. Se non risulta rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di patronato, devono anche notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.
Attività degli operatori del Patronato EASA
Gli operatori del Patronato EASA non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto, salvo il caso in cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro ente di patronato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
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