Circolare numero 41 del 26-02-2016
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FESICA per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, versamento delle somme all’associazione, clausole di salvaguardia, durata e recesso, oltre alle istruzioni operative e contabili con l’istituzione di specifici codici e conti. È previsto anche l’obbligo per le strutture territoriali di trasmettere un rendiconto annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Convenzione INPS-FESICA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-FESICA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INPS e Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. L’intervento disciplina sia il profilo giuridico della riscossione sia le relative istruzioni operative e contabili, con specifica regolazione dei costi, dei versamenti all’associazione e degli adempimenti di rendicontazione.
Ambito e modalità di riscossione
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, previsti dai contratti di lavoro, è effettuata dall’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Determinazione dell’importo e effetti del mancato pagamento dei contributi obbligatori
Ai fini della convenzione è considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS esclude ogni intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e sono pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; da tale comunicazione decorre per l’associazione la facoltà di recesso entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connessi alla convenzione.
Versamento delle somme e gestione degli acconti
L’INPS corrisponde alla sede nazionale della FESICA le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio di riscossione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente le strutture periferiche rendono disponibili i dati delle imprese che hanno effettuato il versamento, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia. È inoltre previsto che eventuali ritardi nelle rimesse non comportino responsabilità per l’INPS quando derivino da difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e rapporti con gli associati
La convenzione contiene una clausola di esonero di responsabilità ampia in favore dell’INPS, riconosciuta espressamente dall’associazione, sia verso le imprese aderenti sia verso terzi. L’Istituto è sollevato anche in caso di pignoramenti presso terzi promossi da creditori dell’associazione o di strutture associate, incluse le procedure in corso o già eseguite alla data di stipula. L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, anche per eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, l’associazione è tenuta a rimborsarne le spese, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Sospensione, recesso e tutela dell’interesse dell’Istituto
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero se l’associazione perde i requisiti richiesti dalla legge o intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre previsto il recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e obblighi informativi dell’associazione
La convenzione è efficace fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in assenza di richiesta, il rapporto cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, sempre mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto. La sede della FESICA è indicata in via Angelo Emo n. 89, Roma.
Istruzioni operative e contabili per UNIEMENS e contabilità INPS
Alle imprese aderenti alla FESICA è attribuito il nuovo codice W434, da utilizzare nel flusso UNIEMENS con la causale "Ass. Contr. Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA)". I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25521; contestualmente, per rilevare il debito verso la Federazione, viene effettuata la scrittura in partita doppia GPA35521 a GPA11521 per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25521. I saldi dei conti GPA25521 e GPA35521 devono concordare costantemente e, per garantirne la quadratura con le risultanze delle denunce contributive, tali conti devono essere movimentati con codice documento 95 esclusivamente tramite procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente alla contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate alla FESICA al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11521, con addebito in avere del conto GPA24042 per il rimborso spese e del conto GPA25228 per l’imposta di bollo, se dovuta. L’eventuale saldo del conto GPA11521 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.
Rendiconto alle strutture territoriali
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla FESICA un apposito rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, l’ammontare delle somme corrisposte e l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti di nuova istituzione GPA35521, GPA25521 e GPA11521.
Punti principali
Convenzione e finalità
Il 21 ottobre 2015 INPS e FESICA hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro è effettuata dall’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
È considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti o controlli sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Costi del servizio e diritto di recesso
Per il 2015 il costo del servizio di riscossione è fissato in euro 0,17 per ogni UNIEMENS, con aggiornamento annuale comunicato per iscritto all’associazione. In caso di variazione dei costi, l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale della FESICA le somme riscosse, al netto dei costi di riscossione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono inoltre a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo. Se l’acconto periodico è inferiore a euro 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di almeno tale importo.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso connesso a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, su poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Istruzioni operative e contabili
Alle imprese aderenti alla FESICA è attribuito il codice di nuova istituzione W434 da utilizzare nel flusso UNIEMENS, con causale "Ass. Contr. Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA)". I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25521; contestualmente viene rilevato il debito verso la Federazione con scrittura GPA35521 a GPA11521. I conti GPA25521 e GPA35521 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento 95 solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione. Le sedi stampano la reportistica in triplice copia: una per l’impresa, una per l’ufficio contabilità e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi movimenti sono registrati sul conto GPA11521, con addebito delle trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e per imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11521 a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata.
Rendiconto annuale
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono trasmettere alla FESICA un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti GPA35521, GPA25521 e GPA11521 di nuova istituzione.
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