Circolare numero 42 del 26-02-2016
La circolare fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di: indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi; diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative per gli iscritti alla Gestione separata INPS a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80/2015 al T.U. maternità/paternità. Viene estesa a 5 mesi l’indennità in caso di adozione e affidamento preadottivo e viene introdotto il principio di automaticità delle prestazioni anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente/associante, con limiti temporali e contributivi dettagliati. La circolare disciplina inoltre istruttoria, finanziamento, contabilità, procedure di pagamento e regime fiscale.
Indennità di maternità/paternità per iscritti alla Gestione separata: adozione/affidamento e automaticità delle prestazioni
Indennità di maternità/paternità per iscritti alla Gestione separata: adozione, affidamento e automaticità delle prestazioni
La circolare illustra l’impatto del d.lgs. n. 80/2015 sul Testo unico maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. Le nuove disposizioni riguardano, da un lato, l’estensione della tutela in caso di adozione e affidamento preadottivo e, dall’altro, il riconoscimento dell’indennità anche in presenza di omissione contributiva del committente o associante.
Premessa normativa e ambito di intervento
Il provvedimento richiama il d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo della legge delega n. 183/2014, che ha introdotto nel d.lgs. n. 151/2001 gli articoli 64-bis e 64-ter. Le misure erano state previste in via sperimentale per il 2015, ma, per effetto del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salvo eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti.
La circolare precisa che, per quanto non modificato, restano valide le istruzioni già emanate in materia, richiamando in particolare:
- circolare INPS n. 47 dell’1 marzo 1999, sulle modalità di accredito dei contributi;
- circolare n. 93 del 26 maggio 2003, su misura e calcolo dell’indennità di maternità/paternità per gli iscritti alla Gestione separata;
- circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, sull’individuazione dei periodi indennizzabili.
Diritto all’indennità per 5 mesi in caso di adozione e affidamento preadottivo
L’art. 64-bis del T.U. maternità/paternità riconosce alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, non iscritte ad altre forme obbligatorie, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione nazionale o internazionale.
La circolare evidenzia che la norma interessa la generalità degli iscritti alla Gestione separata, sia parasubordinati sia liberi professionisti, ma non modifica la tutela già esistente: si tratta piuttosto di un’armonizzazione della disciplina del T.U. con la sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, che aveva già esteso il periodo indennizzabile da 3 a 5 mesi.
Per la concreta applicazione si continua a fare riferimento al D.M. 4 aprile 2002, adottato ai sensi dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. La circolare segnala inoltre che è di imminente pubblicazione un nuovo decreto ministeriale volto a modificare le condizioni di accesso alla tutela in caso di adozione e affidamento.
Diritto all’indennità in caso di mancato versamento dei contributi
L’art. 64-ter introduce il principio di automaticità delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, riconoscendo il diritto all’indennità di maternità anche quando il committente non abbia versato i relativi contributi previdenziali.
La tutela vale anche per l’indennità di paternità, se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002. Viceversa, non si estende al congedo parentale, per il quale rimane necessario il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità, ossia nei 12 mesi antecedenti la data di inizio del congedo di maternità.
La circolare chiarisce inoltre che la disposizione si applica ai soli lavoratori parasubordinati, in quanto non responsabili dell’adempimento contributivo, che grava invece sul committente o associante. Non trova applicazione per i soggetti che sono invece direttamente responsabili del versamento, come i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
Periodi indennizzabili e limiti temporali
In assenza di contribuzione effettiva, la contribuzione dovuta può essere utilizzata per indennizzare i congedi di maternità/paternità ricadenti dal 2015 in poi.
Per l’anno 2015 la circolare distingue diverse ipotesi:
- i congedi iniziati dopo il 25 giugno 2015 sono indennizzabili anche con contribuzione dovuta;
- i congedi "a cavaliere", ossia in corso al 25 giugno 2015, sono interamente indennizzabili, anche per la parte anteriore a tale data, se il requisito dei 3 mesi è soddisfatto;
- i congedi conclusi prima del 25 giugno 2015 non possono essere indennizzati sulla base della contribuzione dovuta e restano soggetti al requisito della contribuzione effettiva;
- le giornate di congedo ricadenti nell’anno 2014 non sono indennizzabili tramite contribuzione dovuta;
- il congedo parentale resta escluso dall’utilizzo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal momento di fruizione.
Sono riportate anche casistiche esemplificative che confermano tali regole: per i congedi iniziati dopo il 25 giugno 2015 o proseguiti oltre tale data, la contribuzione dovuta può integrare o sostituire quella effettiva fino al raggiungimento delle 3 mensilità richieste; se invece il requisito minimo non è raggiunto, l’indennità non spetta.
Istruttoria per la prestazione e calcolo delle mensilità
La circolare spiega come deve essere svolta l’istruttoria quando nei 12 mesi di riferimento non risultano 3 mesi di contribuzione effettiva, o quando i mesi accreditati sono inferiori a 3.
In tale caso occorre verificare, tramite l’archivio della Gestione separata:
- la presenza di compensi corrisposti al lavoratore;
- la contribuzione dovuta calcolata con l’aliquota piena, comprensiva della maggiorazione per maternità.
Gli operatori di sede possono reperire questi dati nella maschera "Presenza periodi non accreditati", selezionando la voce "SI". Se l’aliquota visualizzata non è corretta, ad esempio perché la lavoratrice risultava coperta da altra gestione previdenziale obbligatoria, la prestazione non deve essere liquidata e la circostanza va segnalata all’Anagrafica e flussi.
Per determinare i mesi accreditabili, la circolare prevede di:
- reperire l’importo mensile contributivo dell’anno in cui è stato pagato il compenso; per il 2015 tale importo è pari a 398,03 euro;
- dividere la contribuzione dovuta per tale importo;
- attribuire le mensilità risultanti ai mesi solari a partire da gennaio dell’anno di versamento del compenso, oppure dal mese di iscrizione se si tratta di prima iscrizione.
La contribuzione dovuta può integrare quella effettivamente versata: il requisito delle 3 mensilità può dunque essere soddisfatto anche da una combinazione di mesi accreditati e mesi dovuti. Se, invece, nei 12 mesi di riferimento non risultano né contribuzione versata né dovuta, oppure il totale è inferiore a 3 mensilità, il congedo non è indennizzabile.
La simulazione delle mensilità dovute ha effetto esclusivamente ai fini del riconoscimento delle prestazioni di maternità e non produce effetti sulla posizione contributiva, sulle prestazioni pensionistiche o su altre prestazioni.
Requisiti ulteriori e congedo parentale
La circolare ribadisce che rimangono fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di evento tutelato, sia esso parto, adozione o affidamento. Per tali profili si rinvia alle norme e alle precedenti istruzioni INPS richiamate in premessa.
Inoltre, resta fermo che l’indennità di congedo parentale può essere corrisposta solo se nei 12 mesi antecedenti al congedo di maternità risultano almeno 3 mesi di contribuzione effettiva. Il riconoscimento dell’indennità di maternità/paternità sulla base della sola contribuzione dovuta non è sufficiente per il congedo parentale.
La prestazione viene pagata direttamente dalle strutture periferiche ai lavoratori e alle lavoratrici richiedenti.
Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa
Le prestazioni della Gestione separata sono normalmente finanziate dalle risorse del relativo gettito contributivo; la circolare ricorda che l’aliquota è stata inizialmente pari allo 0,50% e poi elevata allo 0,72% dal D.M. 12 luglio 2007.
Per le riforme introdotte dal d.lgs. n. 80/2015, gli oneri sono coperti mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 190/2014. Per il 2015 la spesa complessiva è valutata in 104 milioni di euro.
Per gli anni successivi, la copertura è assicurata dagli stanziamenti previsti dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, che riporta le seguenti valutazioni di onere:
- 123 milioni per il 2016;
- 125 milioni per il 2017;
- 128 milioni per il 2018;
- 130 milioni per il 2019;
- 133 milioni per il 2020;
- 136 milioni per il 2021;
- 138 milioni per il 2022;
- 141 milioni per il 2023;
- 144 milioni annui dal 2024.
La circolare richiama anche la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del d.lgs. n. 80/2015: il MEF e il Ministero del lavoro monitorano gli effetti finanziari e, se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia, sentito il Ministro del lavoro, può rideterminare i benefici.
Istruzioni contabili
Per l’estensione della tutela ex art. 64-bis, gli oneri sono posti a carico dello Stato e vengono istituiti nell’ambito della gestione contabile GAT i seguenti conti:
- GAT30177, per l’onere relativo all’estensione dell’indennità di maternità per adozione/affidamento preadottivo;
- conto di debito in uso PAR10030, da utilizzare per l’erogazione tramite procedura "Pagamenti vari".
Per l’art. 64-ter, anch’esso a carico dello Stato, sono istituiti:
- GAT30121, per la rilevazione dell’onere;
- GAT10121, per il debito verso i beneficiari della prestazione;
- GAT24121, per i recuperi delle indennità di maternità di cui agli artt. 64-bis e 64-ter.
La circolare indica inoltre:
- il codice bilancio 1135 per il recupero delle indennità di maternità ai parasubordinati;
- il conto GAT00030 per le partite ancora da definire a fine esercizio;
- il conto GPA10031 per i riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, con codice bilancio 3147.
Resta valido, per quanto non espressamente disciplinato, il richiamo alle istruzioni contabili della circolare n. 137 del 21 dicembre 2007.
Modalità di pagamento e procedure operative
Per le pratiche oggetto della circolare l’istruttoria deve essere svolta con la procedura EAP dedicata ai lavoratori parasubordinati, ma solo per la definizione del diritto e della misura. La liquidazione deve invece avvenire tramite la procedura "Pagamenti vari".
Per evitare errori e garantire i controlli, la circolare impone l’uso di specifiche collezioni centralmente impostate:
- "MATER64BISnn" per adozioni e affidamenti ex art. 64-bis;
- "MATER64TERnn" per l’automaticità delle prestazioni ex art. 64-ter.
Per entrambe le collezioni devono essere acquisiti i dati anagrafici del beneficiario, il periodo liquidato, l’importo, la modalità di pagamento e il codice fiscale del bambino inserito nella causale. Le somme lorde, le trattenute fiscali e l’importo da erogare devono essere imputati ai conti indicati per ciascuna fattispecie, quindi la collezione deve essere quadrata ed elaborata per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
Regime fiscale
L’indennità disciplinata dalla circolare è soggetta a tassazione corrente ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Punti principali
Estensione a 5 mesi per adozione e affidamento preadottivo
L’art. 64-bis del T.U. maternità/paternità riconosce alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, non iscritte ad altre forme obbligatorie, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo. La disciplina è coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che aveva già esteso da 3 a 5 mesi il periodo indennizzabile. Restano applicabili le condizioni e modalità del D.M. 4 aprile 2002, in attesa di un nuovo decreto ministeriale di modifica.
Automaticità delle prestazioni in caso di contributi non versati
L’art. 64-ter stabilisce che lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche se il committente o associante non ha versato i contributi dovuti. La norma vale anche per l’indennità di paternità, quando ricorrano i presupposti del D.M. 4 aprile 2002, ma non si applica al congedo parentale, che continua a richiedere almeno 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi di riferimento.
Ambito soggettivo e requisiti contributivi
La nuova tutela riguarda i lavoratori parasubordinati, per i quali l’obbligo contributivo è in capo al committente/associante, e non i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che restano responsabili del proprio versamento. Per il riconoscimento delle prestazioni restano necessari almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi antecedenti l’inizio del congedo; tale requisito può essere soddisfatto anche in parte con contribuzione dovuta e non versata, purché il compenso sia stato corrisposto.
Regole temporali di applicazione
La possibilità di utilizzare la contribuzione dovuta vale per i congedi di maternità/paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi. Per i congedi iniziati dopo il 25 giugno 2015 l’indennità può essere riconosciuta anche con contribuzione dovuta; per i congedi in corso a tale data la tutela è riconosciuta per l’intero periodo; per i congedi conclusi prima del 25 giugno 2015 resta necessario il versamento effettivo. I periodi ricadenti nel 2014 non sono indennizzabili sulla base della sola contribuzione dovuta.
Istruttoria, contabilità e pagamento
La circolare descrive la verifica dei compensi e della contribuzione dovuta tramite archivio della Gestione separata, l’attribuzione simulata delle mensilità ai mesi solari secondo le regole dell’accredito contributivo e le procedure da usare per la liquidazione. Introduce nuovi conti contabili per le prestazioni ex art. 64-bis e 64-ter, indica le collezioni da utilizzare in procedura "Pagamenti vari" e precisa che la prestazione è soggetta a tassazione corrente ai sensi del TUIR.
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