Circolare numero 37 del 23-02-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della ALI-CONFSAL (Associazione Lavoratori Italiani) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 29 dicembre 2015 tra INPS e ALI-CONFSAL per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Vengono indicati i beneficiari interessati, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i tempi di versamento all’associazione, il costo del servizio e le condizioni di validità, sospensione e recesso della convenzione. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-ALI-CONFSAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-ALI-CONFSAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 29 dicembre 2015 tra INPS e ALI-CONFSAL (Associazione Lavoratori Italiani), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee, definendo soggetti interessati, modalità operative, percentuali, costi e profili di responsabilità.
Ambito di applicazione e beneficiari
La convenzione riguarda i soggetti che percepiscono trattamenti di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili. Tali beneficiari possono versare i contributi associativi a favore dell’associazione mediante trattenuta diretta sulle prestazioni erogate.
Delega alla trattenuta e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità.
La convenzione identifica ALI-CONFSAL con il codice 8201.
Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Contestazioni sulla delega e sospensione delle trattenute
Se sorge contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le relative trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire ai lavoratori interessati le somme indebitamente percepite.
Revoca della delega e nuova delega
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’INPS dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione del contributo associativo, provvede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e alla relativa comunicazione all’associazione revocata.
Qualora venga presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da delega a favore di altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
Revoca, annullamento della prestazione e restituzione delle somme
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’associazione.
ALI-CONFSAL ha comunicato le seguenti aliquote:
- 2% per NASPI;
- 2% per ASDI;
- 2% per DIS-COLL;
- 2% su CIG;
- 2% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle trattenute e servizi informativi
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, dalla relativa comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, esclusioni e controversie
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale, nonché alle vicende connesse.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o delle strutture ad essa collegate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Dati dell’associazione e istruzioni contabili
La sede legale di ALI-CONFSAL è indicata in Roma, piazza dei Condottieri n. 29/30.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti sono istituiti i conti GPA25531, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35531 per l’accreditamento alla ALI-CONFSAL dei contributi associativi e GPA11531 per la rilevazione del debito verso l’associazione. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.
Le rimesse a favore dell’associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25531, GPA35531 e GPA11531.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili di versare contributi associativi ad ALI-CONFSAL tramite trattenuta sulle prestazioni.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo dell’associazione è 8201.
Gestione delle trattenute e contestazioni
Per i pagamenti diretti INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe e conservarle con eventuali revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’associazione restituisce le somme indebitamente ricevute.
Revoca, nuova delega e restituzioni
La delega cessa con il pagamento della prestazione. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’associazione. Se arriva una nuova delega su una prestazione già soggetta a delega di altra associazione, questa produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute.
Misura del contributo e versamenti all’associazione
Il contributo deve essere indicato espressamente nella delega come percentuale della prestazione ed essere uguale per tutti gli iscritti. ALI-CONFSAL ha fissato la misura al 2% per NASPI, ASDI, DIS-COLL, CIG e per gli altri trattamenti richiamati. L’INPS versa le trattenute all’associazione con quattro mandati annui, ad aprile, luglio, ottobre e dicembre, al netto delle spese e di eventuali trattenute non dovute.
Servizi on line, costo del servizio e contabilità
L’INPS mette a disposizione dell’associazione l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig" con gli elenchi dei soggetti trattenuti, i dati anagrafici, gli importi e l’elenco dei pagamenti telematici. Tramite lo stesso canale invia fatture e comunicazioni. Il costo del servizio è pari a 0,80 euro per singola delega, con possibilità di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’eventuale variazione annuale dei costi. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25531, GPA35531, GPA11531 e, per il rimborso spese, GPA24042.
Durata, garanzie e facoltà dell’INPS
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse. L’Istituto è inoltre esonerato da responsabilità per le vicende del rapporto associativo e per eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 feb 2016Circolare numero 36 del 23-02-2016
- Circolare · 23 feb 2016Circolare numero 38 del 23-02-2016
- Circolare · 23 feb 2016Circolare numero 39 del 23-02-2016
- Circolare · 23 feb 2016Circolare numero 40 del 23-02-2016
- Circolare · 26 feb 2016Circolare numero 42 del 26-02-2016
- Circolare · 26 feb 2016Circolare numero 41 del 26-02-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →