Circolare numero 40 del 23-02-2016
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi medesimi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce del d.lgs. n. 80/2015 e del successivo d.lgs. n. 148/2015, la disciplina del congedo parentale fruito ad ore e le modalità di denuncia contributiva nella ListaPosPA. Vengono distinti gli effetti per le amministrazioni pubbliche e per i datori di lavoro tenuti alle contribuzioni minori, con indicazioni puntuali su codici, quadri V1/E0, valorizzazioni in millesimi, gestione della tredicesima e trattamento della contribuzione figurativa e delle gestioni Credito/Enpdep. Sono inoltre richiamate le esclusioni per il comparto sicurezza/difesa e vigili del fuoco, nonché la futura integrazione degli esempi operativi.
Congedo parentale su base oraria e compilazione UNIEMENS/ListaPosPA per contribuzione figurativa
Congedo parentale su base oraria e istruzioni per la denuncia contributiva nella ListaPosPA
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione del congedo parentale fruito su base oraria, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80/2015 al d.lgs. n. 151/2001 e della successiva conferma delle misure ad opera del d.lgs. n. 148/2015. Il documento definisce, in particolare, l’ambito soggettivo, il trattamento economico, la contribuzione figurativa e le modalità di compilazione della denuncia UNIEMENS – ListaPosPA per le diverse categorie di datori di lavoro pubblici o assimilati.
Quadro normativo di riferimento
Il d.lgs. n. 80/2015 ha introdotto, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche alla disciplina del congedo parentale e del suo prolungamento per figli con disabilità in situazione di gravità, nonché ai limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali. Il successivo d.lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24/09/2015, ha stanziato le risorse necessarie a mantenere anche per gli anni successivi le misure di sostegno alla maternità introdotte dal decreto precedente.
L’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015 ha inserito il comma 1-ter nell’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, disciplinando il congedo parentale su base oraria nei casi in cui la contrattazione collettiva, anche aziendale, non abbia regolato le modalità di fruizione. La nuova disciplina consente a ciascun genitore di scegliere tra fruizione giornaliera e fruizione oraria.
Modalità di fruizione del congedo parentale ad ore
La fruizione su base oraria è consentita nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello in cui inizia il congedo parentale. La circolare ribadisce inoltre che la fruizione oraria non è cumulabile con i permessi o i riposi previsti dal d.lgs. n. 151/2001.
Le disposizioni del comma 1-ter si applicano anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, restando ferme le specifiche regole previste dai rispettivi ordinamenti.
Soggetti interessati ed esclusioni
Ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico si richiama l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Le indicazioni della circolare sono estese, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati a iscrivere i dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.
La disciplina del comma 1-ter dell’art. 32 non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa e al personale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. Rimangono pertanto esclusi, tra gli altri, Forze armate, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile, Corpo forestale dello Stato, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Trattamento economico e periodi coperti da contribuzione figurativa per le amministrazioni pubbliche
Per effetto dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dal 25/06/2015 le amministrazioni pubbliche devono corrispondere, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i genitori, se fruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi ulteriori rispetto al limite dei sei mesi, oppure per quelli fruiti tra i 6 e gli 8 anni di età del bambino, la retribuzione al 30% spetta soltanto se il reddito individuale dei genitori richiedenti è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO. I periodi fruiti tra gli 8 e i 12 anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Ai fini previdenziali, il combinato disposto degli artt. 35, 34 e 32 del d.lgs. n. 151/2001, insieme ai nuovi limiti temporali, comporta che il congedo parentale fruito tra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 sia coperto da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino o fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, con il solo limite della maggiore età per i casi di adozione o affidamento.
Compilazione della ListaPosPA per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
Per i mesi in cui il lavoratore fruisce del congedo parentale in modalità oraria, il quadro E0 con tipo servizio 4 "servizio ordinario" deve riportare il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, senza soluzione di continuità, includendo anche il congedo fruito ad ore.
Deve poi essere compilato il quadro V1 con causale 7 e codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", indicando:
- il mese solare in cui si è verificato l’evento;
- il numero complessivo di giorni, espresso in millesimi, calcolato rapportando le ore di congedo all’orario medio giornaliero;
- un numero intero, con arrotondamento per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9.
La circolare chiarisce che un giorno corrisponde a 1000 e fornisce esempi di conversione: ad esempio, con orario medio giornaliero di 6 ore e 15 ore mensili di congedo, il valore da indicare è 2500; con 17 ore mensili il valore è 2833. Se gli eventi si verificano in più periodi non continuativi nello stesso mese, va compilato un unico quadro V1 con il totale delle ore fruite. Se nel mese esiste un periodo non utile ai fini pensionistici, il V1 non deve incidere su tale periodo e vanno predisposti uno o più V1 in continuità con i rispettivi E0.
Nei quadri V1 va inoltre indicato il tipo servizio 72 "Congedo parentale su base oraria con retribuzione ridotta" oppure 73 "Congedo parentale su base oraria senza retribuzione", a seconda che il congedo sia parzialmente retribuito o meno. L’elemento relativo alla gestione pensionistica deve riportare la retribuzione non erogata, mentre gli elementi della gestione credito e della gestione Enpdep devono essere valorizzati con lo stesso valore indicato per la retribuzione figurativa.
Tredicesima mensilità ridotta per eventi con accredito figurativo
Quando la tredicesima mensilità sia ridotta, in tutto o in parte, per eventi già disciplinati dalla circolare n. 81/2015, inclusi i congedi parentali ad ore, occorre elaborare un quadro V1, causale 7, CMU 8, con riferimento a dicembre o all’ultimo mese del rapporto di lavoro.
In questo caso va indicato il tipo servizio 74 "Retribuzione figurativa tredicesima" e l’elemento corrispondente al numero di mesi di riferimento della tredicesima espresso in millesimi, considerando che un mese vale 1000. La gestione pensionistica deve riportare la tredicesima non erogata in tutto o in parte; le gestioni Credito ed Enpdep devono tenere conto della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale.
Datori di lavoro tenuti alle contribuzioni minori
Per le aziende e gli enti di cui all’art. 20, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che dal 1° gennaio 2009 sono tenuti al versamento delle contribuzioni minori per maternità e malattia, la circolare definisce la modalità di denuncia dei periodi che danno diritto all’accredito figurativo ai fini pensionistici, richiamando le istruzioni già contenute nelle circolari n. 139/2015 e n. 152/2015.
Dal febbraio 2015, per i periodi retributivi da gennaio 2015, il quadro E0 deve indicare il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Nei mesi interessati da congedo parentale ad ore va compilato un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8, con il numero di giorni utili all’accredito figurativo espresso in millesimi, sempre assumendo che un giorno corrisponda a 1000. Anche in questo caso il valore è calcolato rapportando le ore fruite all’orario medio giornaliero e va arrotondato secondo le regole generali.
La circolare prevede i seguenti tipi servizio nella ListaPosPA:
- 75: congedo parentale ad ore con contribuzione figurativa ex art. 35, comma 1, d.lgs. n. 151/2001;
- 76: congedo parentale ad ore disciplinato dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 151/2001.
Se lo stesso evento si verifica in più periodi non continuativi nello stesso mese, va compilato un unico V1 con il numero complessivo di giorni espresso in millesimi. Anche qui, qualora nel mese vi sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il V1 non deve incidere su tale periodo e occorre predisporre più elementi V1 in continuità con i rispettivi E0.
A differenza di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche, nei V1 di cui al presente punto non deve essere valorizzato l’elemento indicato per la retribuzione figurativa della gestione pensionistica. La contribuzione per la gestione creditizia e per la gestione Enpdep resta comunque dovuta anche in relazione alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.
Per i tipi servizio 75, nella gestione Credito e nella gestione Enpdep va indicato il valore della retribuzione persa riportato nelle denunce delle contribuzioni minori, maggiorato per i soli iscritti alla CTPS del 18% della base pensionabile annua prevista dall’art. 15 della legge n. 177/1976. Per i tipi servizio 76, invece, l’importo da indicare nelle stesse gestioni deve essere commisurato alla contribuzione convenzionale pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, riferita al periodo complessivo di congedo parentale ad ore; anche in questo caso un giorno corrisponde al numero di ore dell’orario medio giornaliero del mese di riferimento.
Aggiornamento degli esempi di compilazione
La circolare conclude precisando che gli esempi di compilazione della ListaPosPA già pubblicati nel messaggio n. 3284 del 14/05/2015 saranno successivamente aggiornati e integrati con un nuovo messaggio.
Punti principali
Quadro normativo e disciplina del congedo parentale orario
Il d.lgs. n. 80/2015 ha modificato, in via sperimentale per il solo 2015, il d.lgs. n. 151/2001, incidendo sui limiti temporali del congedo parentale, del suo prolungamento per figli con disabilità grave e dei periodi indennizzabili indipendentemente dalle condizioni reddituali. Il d.lgs. n. 148/2015 ha confermato la struttura delle misure di sostegno alla maternità anche per gli anni successivi. L’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015, con il nuovo comma 1-ter dell’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, disciplina il congedo parentale su base oraria in assenza di regolazione della contrattazione collettiva, consentendo a ciascun genitore di scegliere tra fruizione giornaliera e oraria.
Regole di fruizione del congedo parentale ad ore
La fruizione oraria è consentita nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo. È esclusa la cumulabilità del congedo parentale orario con permessi o riposi previsti dal d.lgs. n. 151/2001. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, salvo le specifiche norme di settore.
Ambito soggettivo ed esclusioni
Per individuare il datore di lavoro pubblico si richiama l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Le indicazioni della circolare si estendono, in linea generale, anche agli enti pubblici o organismi obbligati all’iscrizione del personale alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici. Restano espressamente esclusi dal comma 1-ter dell’art. 32 il personale del comparto sicurezza e difesa e quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, quindi Forze armate, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Trattamento economico e contribuzione figurativa per le amministrazioni pubbliche
Per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25/06/2015, le amministrazioni pubbliche corrispondono il 30% della retribuzione persa fino a un massimo complessivo di sei mesi tra i genitori, se fruiti entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso del minore in affidamento o adozione. Per i periodi ulteriori rispetto al limite dei sei mesi, o fruiti tra i 6 e gli 8 anni, la retribuzione al 30% spetta solo se il reddito individuale dei genitori richiedenti è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione AGO. I periodi fruiti tra gli 8 e i 12 anni non danno diritto ad alcuna retribuzione. Ai fini della contribuzione figurativa, tra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 il congedo parentale è coperto fino al 12° anno di vita del bambino o al 12° anno dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando, per l’adozione/affidamento, il limite della maggiore età.
Denuncia UNIEMENS – ListaPosPA per congedo parentale ad ore nelle pubbliche amministrazioni
Per i periodi di congedo parentale fruiti ad ore va compilato il quadro E0 con tipo servizio 4 "servizio ordinario" indicando il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, senza soluzione di continuità e comprensivo del congedo orario. Nei mesi interessati va elaborato un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", indicando il mese solare dell’evento e il numero complessivo di giorni, espresso in millesimi, ottenuto rapportando le ore di congedo all’orario medio giornaliero. Un giorno corrisponde a 1000; il valore va arrotondato per difetto o per eccesso secondo i decimali. Se gli eventi non sono continuativi nello stesso mese, si utilizza un unico V1 con il numero complessivo di ore; se nel mese esiste un periodo non utile ai fini pensionistici, il V1 non deve incidere su tale periodo e vanno predisposti più elementi V1 in continuità con i rispettivi E0. Nei V1 va indicato il tipo servizio 72 se il congedo orario è con retribuzione ridotta e 73 se senza retribuzione. L’elemento della gestione pensionistica deve indicare la retribuzione non erogata, e gli elementi gestione credito ed Enpdep devono assumere lo stesso valore dell’elemento previsto per la retribuzione figurativa.
Tredicesima mensilità e contribuzione figurativa
Quando la tredicesima mensilità risulti ridotta, in tutto o in parte, per eventi già disciplinati dalla circolare n. 81/2015, compresi i congedi parentali fruiti ad ore, va predisposto un quadro V1, causale 7, CMU 8, con riferimento a dicembre o all’ultimo mese del rapporto di lavoro. Deve essere indicato il tipo servizio 74 "Retribuzione figurativa tredicesima" e il valore corrispondente al numero di mesi di riferimento della tredicesima espresso in millesimi, dove un mese equivale a 1000. L’elemento della gestione pensionistica deve riportare la quota di tredicesima non erogata; gli imponibili delle gestioni Credito ed Enpdep devono tener conto della retribuzione figurativa accreditata.
Datori di lavoro soggetti alle contribuzioni minori e compilazione per congedo orario
Per le aziende e gli enti di cui all’art. 20, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che dal 1° gennaio 2009 versano le contribuzioni minori per maternità e malattia, la circolare detta le regole per la denunzia dei periodi che danno diritto all’accredito figurativo. Dal febbraio 2015, per i periodi retributivi da gennaio 2015, il quadro E0 va compilato come periodo utile senza soluzione di continuità. Nei mesi con congedo parentale ad ore va prodotto un V1, causale 7, CMU 8, con il numero di giorni utili all’accredito espresso in millesimi: anche in questo caso un giorno corrisponde a 1000, il valore è determinato rapportando le ore fruite all’orario medio giornaliero e va arrotondato secondo le regole indicate. Sono previsti i codici tipo servizio 75 per il congedo orario con contribuzione figurativa ex art. 35, comma 1, e 76 per quello disciplinato dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001.
Effetti sulle gestioni Credito ed Enpdep per gli eventi dei datori soggetti a contribuzioni minori
Per i tipi servizio 75, nella gestione Credito e nella gestione Enpdep va indicato il valore della retribuzione persa, come risultante nelle denunce delle contribuzioni minori, maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18% della base pensionabile annua ai sensi dell’art. 15 della legge n. 177/1976. Per i tipi servizio 76, invece, l’importo da indicare nelle gestioni Credito ed Enpdep deve essere commisurato alla contribuzione convenzionale pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, riferita al periodo complessivo di congedo parentale ad ore, con il criterio per cui un giorno corrisponde al numero di ore dell’orario medio giornaliero del mese di riferimento.
Aggiornamento degli esempi operativi
La circolare segnala che con successivo messaggio verranno aggiornati e integrati gli esempi di compilazione della ListaPosPA già pubblicati nel messaggio n. 3284 del 14/05/2015.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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