Circolare numero 39 del 23-02-2016
Il decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fissato la nuova ulteriore misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili - di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 - destinata a finanziare gestioni previdenziali. Il nuovo incremento decorre dal 1° gennaio 2016 ed è pari a euro 2,50 per l’anno 2016, a euro 2,42 per l’anno 2017 e a euro 2,34 per l’anno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri, aggiornata dal D.I. n. 357 del 29 ottobre 2015, e chiarisce le somme da applicare per gli imbarchi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Vengono inoltre confermate le modalità operative per le comunicazioni all’INPS tramite la procedura "Addizionale Passeggeri" e per l’esposizione nel flusso Uniemens con i codici causale M405, M402 e M403. Infine, sono richiamate le istruzioni contabili per la ripartizione e l’imputazione degli incassi ai conti GVR24111 e GAU24111, secondo il periodo di riferimento dell’imbarco.
Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri e relative modalità di comunicazione e contabilizzazione
Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri e relative modalità operative
La circolare interviene sulla disciplina dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, aggiornando la misura applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e richiamando gli adempimenti a carico dei gestori aeroportuali sia sul piano delle comunicazioni all’INPS sia su quello della contabilizzazione delle somme riscosse. Il testo ricostruisce inoltre il susseguirsi delle norme che hanno modificato la destinazione del gettito nel tempo.
Quadro normativo e evoluzione della misura
La materia è inquadrata a partire dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 11, e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 6-quater, comma 2, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, che quantifica in 3 euro per passeggero l’incremento dell’addizionale destinato all’INPS.
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 75, prevede poi che, dal 1° luglio 2013, l’addizionale sia ulteriormente incrementata di 2 euro per passeggero imbarcato. Lo stesso impianto normativo viene successivamente inciso dal comma 47 dell’art. 2 della medesima legge, che dispone il riversamento delle maggiori somme alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Tale termine viene però differito al 1° gennaio 2019 dall’art. 13, comma 21, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, con conseguente spostamento del termine finale di destinazione al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del comparto trasporto aereo dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018.
Nuova misura dell’incremento dal 1° gennaio 2016
Con decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene fissata la nuova misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco destinata a finanziare l’onere derivante dall’applicazione dell’art. 13, comma 21, del D.L. n. 145/2013.
Il decreto, in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce che l’incremento è pari a:
- 2,50 euro per l’anno 2016;
- 2,42 euro per l’anno 2017;
- 2,34 euro per l’anno 2018.
La circolare precisa che le misure per il 2017 e il 2018 possono essere aggiornate con successivo decreto interministeriale in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di traffico.
Destinazione delle somme e versamento all’INPS
Le somme derivanti dall’incremento disposto dal D.I. n. 357/2015 sono versate all’INPS con le stesse modalità previste dal comma 48, lettera b), dell’art. 2 della Legge n. 92/2012. Alle medesime somme si applicano anche le disposizioni dei commi 49 e 50 del citato art. 2.
La circolare sottolinea quindi la continuità delle regole di riversamento, pur nel mutato quadro di destinazione temporale e nella diversa misura dell’incremento applicabile nei singoli anni.
Comunicazioni tramite procedura "Addizionale Passeggeri"
I gestori dei servizi aeroportuali devono continuare a comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree attraverso la procedura "Addizionale Passeggeri" disponibile sul sito INPS.
Per tale adempimento restano valide le indicazioni già fornite con la circolare n. 112/2013 e con il messaggio n. 014354 del 12/09/2013.
Esposizione nel flusso Uniemens
Sul flusso Uniemens le società di gestione autorizzate devono indicare gli importi a debito secondo il periodo di riferimento dell’imbarco e il relativo codice causale.
Per gli imbarchi successivi al 1° gennaio 2016 deve essere utilizzato il codice causale:
- "M405", con il significato di "incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo gennaio 2016 (D.L. 145/2013)".
In tale elemento deve essere indicato l’importo da versare, cioè tutte le somme riscosse nel mese di denuncia e riferite a imbarchi successivi al 1° gennaio 2016. Per l’anno 2016 tali somme corrispondono a 7,50 euro per ogni imbarco, al netto dello 0,25% di compenso per la riscossione.
Per le somme riscosse con riferimento ad imbarchi precedenti al 1° gennaio 2016 continuano a valere le modalità già previste dalla circolare n. 112/2013:
- "M402" per gli imbarchi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2015, con il significato di "incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo luglio 2013 al 31 dicembre 2015 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)";
- "M403" per gli imbarchi anteriori al 1° luglio 2013, con il significato di "incremento dell’addizionale comunale passeggeri - imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)".
Istruzioni contabili
Per l’imputazione contabile delle somme riscosse dal 1° gennaio 2016, a titolo di incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri nella misura stabilita dal D.I. n. 357/2015, si confermano le istruzioni già fornite con il messaggio n. 5499 del 20/06/2014.
Le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il codice "M405" devono essere rilevate contabilmente sui conti esistenti GVR24111 e GAU24111, secondo le rispettive percentuali di competenza, nell’ambito:
- del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;
- della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, indicata anche come Gestione degli oneri per il mantenimento del salario.
Tale ripartizione avviene tramite la procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, che deve essere opportunamente aggiornata.
Le riscossioni imputate al codice "M402", relative agli imbarchi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2015, seguono la stessa logica di ripartizione, nel rispetto della misura dell’incremento disciplinata dall’art. 4, comma 75, della Legge n. 92/2012.
Gli incassi associati al codice "M403", relativi agli imbarchi anteriori al 1° luglio 2013, devono invece essere imputati esclusivamente al conto GVR24111, come già indicato nella circolare n. 112 del 25/07/2013.
Punti principali
Quadro normativo e misura dell’incremento
La disciplina richiama la Legge n. 92/2012, che ha modificato la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri. L’importo originario dell’incremento destinato all’INPS era pari a 3 euro per passeggero; la stessa legge ha poi previsto un ulteriore incremento di 2 euro a decorrere dal 1° luglio 2013. Con il D.I. n. 357 del 29 ottobre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, la misura dell’incremento destinata all’INPS è stata fissata in 2,50 euro per il 2016, 2,42 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018, con possibilità di aggiornamento per il 2017 e 2018 in caso di scostamenti del traffico rispetto alle previsioni.
Destinazione delle somme e decorrenze
La circolare ricostruisce il passaggio di destinazione delle maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale: inizialmente destinate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e alla riconversione e riqualificazione del personale del comparto trasporto aereo, esse sono poi state riorientate verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS. Il termine originariamente previsto per tale riversamento, fissato al 1° gennaio 2016, è stato differito al 1° gennaio 2019 dal D.L. n. 145/2013; conseguentemente, anche il termine finale di destinazione al Fondo speciale è stato spostato al 31 dicembre 2018.
Comunicazioni all’INPS tramite procedura Addizionale Passeggeri
I gestori dei servizi aeroportuali devono continuare a comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree, utilizzando la procedura "Addizionale Passeggeri" disponibile sul sito INPS. La circolare rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 112/2013 e con il messaggio n. 014354 del 12/09/2013.
Esposizione nel flusso Uniemens e codici causale
Per gli imbarchi successivi al 1° gennaio 2016 le società di gestione autorizzate devono esporre gli importi a debito nel flusso Uniemens con il nuovo codice causale "M405", che identifica l’incremento dell’addizionale comunale passeggeri per imbarchi dal 1° gennaio 2016 (D.L. 145/2013). Per tali somme va indicato l’importo da versare, corrispondente alle riscossioni del mese di denuncia relative a imbarchi successivi a tale data. Per l’anno 2016 la circolare precisa che l’importo è pari a 7,50 euro per ogni imbarco, al netto dello 0,25% di compenso per la riscossione.
Regole per gli imbarchi anteriori al 1° gennaio 2016
Le somme riscosse con riferimento ad imbarchi anteriori al 1° gennaio 2016 continuano a essere esposte con le modalità della circolare n. 112/2013. In particolare, per gli imbarchi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2015 si utilizza il codice causale "M402", con il nuovo significato di incremento dell’addizionale comunale passeggeri per quel periodo; per gli imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 si utilizza il codice causale "M403", relativo all’incremento disciplinato dal D.L. n. 7/2005.
Istruzioni contabili e imputazione ai conti
Per le somme riscosse dal 1° gennaio 2016 si confermano le istruzioni contabili del messaggio n. 5499 del 20/06/2014. Le somme esposte con codice "M405" devono essere rilevate sui conti esistenti GVR24111 e GAU24111, secondo le rispettive percentuali di competenza, mediante la procedura automatizzata di ripartizione contabile DM aggiornata. Le riscossioni con codice "M402" seguono la stessa logica di ripartizione, nel rispetto della misura dell’incremento prevista dall’art. 4, comma 75, della Legge n. 92/2012. Gli incassi con codice "M403", relativi agli imbarchi anteriori al 1° luglio 2013, vanno invece imputati esclusivamente al conto GVR24111.
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