Ordinanza n. 162/2026 - Latina, Sezione 2
per la correzione della sentenza n-OMISSIS- pronunciata da questa Sezione sul ricorso -OMISSIS-del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Omessa indicazione, nella sentenza, della distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (parti vittoriose)
Prevale il privato
La controversia
I due privati hanno depositato un’istanza di correzione di errore materiale chiedendo di integrare il dispositivo della precedente sentenza, che aveva respinto il ricorso proposto dalla società e aveva condannato quest’ultima al pagamento, in loro favore, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori. L’istanza ha evidenziato che il dispositivo ometteva di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori dei privati, i quali si erano dichiarati antistatari. Nessuna delle altre parti ha presentato opposizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione dell’errore materiale anche in caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali, richiamando un orientamento giurisprudenziale pacifico. Ha accertato che il dispositivo della precedente sentenza conteneva effettivamente l’errore materiale denunciato e lo ha corretto disponendo che, dopo l’indicazione della condanna della società al pagamento delle spese legali in favore dei due privati, fosse aggiunta la formula: “spese tutte da distrarsi in favore degli avvocati, dichiaratisi antistatari”. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e ha compensato le spese del procedimento di correzione, in ragione della mancata opposizione della parte resistente.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Il procedimento di correzione di errore materiale è esperibile anche per l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La correzione disposta deve essere annotata dalla Segreteria sull’originale della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale è esperibile quando una sentenza ometta di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
- Quando dal contenuto della sentenza e dagli atti processuali risulti che la distrazione delle spese era stata richiesta e che i difensori si erano dichiarati antistatari, l’omissione della relativa statuizione può essere corretta integrando il dispositivo, senza modificare la decisione sostanziale sulle spese.
- In assenza di opposizione delle altre parti, le spese del procedimento di correzione possono essere compensate.
Come è indicizzato
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