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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31720/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ordinanza riguarda avvisi di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2007, notificati a una società estera operante nel settore delle scommesse senza concessione, in solido con alcuni ricevitori che raccoglievano le giocate per suo conto. Le società avevano contestato la pretesa davanti al giudice tributario, ma i ricorsi sono stati rigettati in primo e secondo grado. In Cassazione hanno proposto sette motivi: (1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, commi 64 e 66, l. 220/2010, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) violazione delle medesime norme e degli artt. 136 Cost. e 30 l. 87/1953 per gli effetti della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto il bookmaker estero unico obbligato al tributo; (4) omesso esame della censura sul difetto del presupposto territoriale; (5) omesso esame della censura sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; (6) omesso esame della censura sulla carenza di motivazione degli avvisi ai sensi dello Statuto del contribuente; (7) violazione del sistema della solidarietà e dell'art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973, anche in relazione ai principi costituzionali. Nel complesso, le ricorrenti sostenevano che la disciplina interpretativa introdotta nel 2010 non potesse applicarsi retroattivamente nei loro confronti, che la territorialità e la motivazione degli avvisi fossero errate, che mancasse un contraddittorio procedimentale obbligatorio, che la pretesa fosse discriminatoria e in contrasto con il diritto UE e che la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria non potesse essere ricostruita nei termini accolti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, valorizzando l'orientamento già consolidato in materia e i precedenti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia: l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche quando la raccolta avvenga fuori dal sistema concessorio; il bookmaker, anche estero, che gestisce scommesse raccolte in Italia realizza il presupposto impositivo; la solidarietà con la ricevitoria è paritetica e non dipendente; il fatto imponibile è l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non il solo perfezionamento del contratto di scommessa. Ha poi escluso profili di discriminazione, violazione della libertà di stabilimento e lesione dell'affidamento, richiamando la sentenza della CGUE nella causa C-788/18 e la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. Il quinto motivo è stato respinto perché, fuori dai tributi armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione di legge. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto il contenuto dell'avviso per dimostrarne le asserite carenze motivazionali. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la decisione impugnata e comunque inconferente rispetto alla posizione del bookmaker. La Corte ha inoltre respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo la causa riconducibile a principi già consolidati.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    come interpretato dall'art. 1, commi 64 e 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220

    l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche per la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, svolta in assenza o inefficacia della concessione; soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi, anche all'estero, e, se l'attività è svolta per conto di terzi, questi è obbligato solidalmente

  • art. 1, commi 64 e 66, lett. a) e b), l. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma di interpretazione autentica

    ha chiarito che il tributo si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e ha esteso la soggettività passiva anche ai gestori che operano per conto di terzi

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per contestare la qualificazione del soggetto obbligato e la motivazione della pretesa, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sui motivi di appello; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile nei punti rilevanti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama i propri precedenti e le loro motivazioni, facendole proprie

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato per il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato insieme all'art. 7 Statuto del contribuente per dedurre violazione del contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in relazione alla motivazione degli atti amministrativi

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per sostenere un diverso regime della solidarietà e della rivalsa; la Corte ha chiarito che opera solo quando il coobbligato paga per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri

  • art. 3 Cost.

    invocato sotto il profilo dell'eguaglianza e non discriminazione; la Corte ha escluso profili di irragionevolezza

  • art. 53 Cost.

    richiamato con riferimento alla capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che il tributo colpisca un fatto indice di capacità contributiva proprio del gestore

  • art. 136 Cost.

    richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di incostituzionalità

  • art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato per gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale

  • art. 267 TFUE

    richiamato quale base per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte lo ha escluso perché la questione era già stata chiarita

  • art. 56 TFUE

    richiamato con riferimento alla libera prestazione di servizi; la Corte ha escluso restrizioni discriminatorie

  • art. 6 CEDU

    richiamato con riguardo al principio di pubblicità dell'udienza, non ritenuto assoluto

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato in tema di diritto di difesa e contraddittorio

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo è individuato non solo nel bookmaker, ma anche in chi organizza o raccoglie le scommesse in Italia per conto proprio o di terzi; se l'attività è svolta per conto di terzi, la responsabilità verso l'Erario è solidale e paritetica, non dipendente.
  • Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretativa e la relativa lettura costituzionalmente orientata non consentono di escludere il bookmaker dalla soggettività passiva del tributo; l'eventuale illegittimità colpisce solo la pretesa verso le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, nei limiti individuati dalla Corte costituzionale.
  • Ai fini della territorialità dell'imposizione, rileva l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non la sola conclusione del contratto di scommessa.
  • La mera qualificazione penale dell'attività come lecita o non punibile non esclude di per sé la soggezione al tributo, quando il fatto economico realizzato integra il presupposto impositivo previsto dalla legge.
  • Fuori dai tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato, ma richiede una specifica previsione normativa; la sua deduzione in cassazione deve inoltre rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo gli atti rilevanti per consentire il controllo della censura.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione unionale è già stata risolta con pronunce chiare e pertinenti, idonee a regolare il caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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