Circolare numero 18 del 27-1-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il diritto dell'Istituto a pretendere l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dagli imprenditori appaltanti, responsabili in solido con gli appaltatori, è soggetto al termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto. Viene così modificata l'interpretazione contenuta nella precedente circolare n. 15 C. e V. dell'8.6.1961, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. Le S.A.P. sono invitate a intervenire con la massima urgenza quando emergano casi riconducibili a tale fattispecie.
Applicazione del termine di decadenza di un anno ex art. 4 L. n. 1369/1960 anche nei confronti delle ditte appaltanti
Applicazione del termine di decadenza agli appalti ai sensi della L. n. 1369/1960
La circolare interviene per aggiornare l'orientamento applicativo già espresso nella circolare n. 15 C. e V. dell'8.6.1961 in materia di impiego della manodopera negli appalti di opere e servizi. Alla luce di successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, viene riformulato il regime del termine di decadenza previsto dall'art. 4 della L. 23.10.1960 n. 1369.
Quadro normativo richiamato
La disciplina di riferimento è la L. n. 1369/1960, che regola l'impiego della manodopera negli appalti. La precedente circolare n. 15 C. e V. aveva fornito istruzioni applicative, precisando che il termine di decadenza annuale non si estendeva al diritto dell'Istituto verso le ditte appaltanti ai sensi dell'art. 3 della legge.
Intervento della giurisprudenza
La circolare segnala che la Corte di cassazione, con sentenza n. 5006 del 20.7.1983 e successivamente con sentenza n. 4663 del 9.9.1985, ha invece affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 4 si applica anche al diritto dell'Istituto nei confronti delle ditte appaltanti.
Nuovo indirizzo operativo
In conseguenza di tale orientamento giurisprudenziale, viene modificato quanto previsto al punto 10 della circolare n. 15 C. e V. e si precisa che il diritto dell'Istituto di richiedere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza nei confronti degli imprenditori appaltanti è soggetto a decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto.
Indicazioni per gli uffici
La circolare conclude invitando le S.A.P. a intervenire con la massima urgenza ogni volta che vengano a conoscenza di situazioni rientranti in tale fattispecie, al fine di evitare il decorso del termine decadenziale.
Punti principali
Richiamo alla disciplina originaria sugli appalti
La circolare richiama la L. 23.10.1960 n. 1369, che disciplina l'impiego della manodopera negli appalti di opere e servizi, e la precedente circolare n. 15 C. e V. dell'8.6.1961, che aveva fornito disposizioni applicative della legge.
Rettifica dell'orientamento precedente
In origine si escludeva che il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 4 della legge si applicasse anche al diritto dell'Istituto verso le ditte appaltanti ai sensi dell'art. 3. La nuova circolare modifica espressamente tale impostazione.
Orientamento della giurisprudenza di legittimità
La circolare si fonda sulle sentenze della Corte di cassazione n. 5006 del 20.7.1983 e n. 4663 del 9.9.1985, che hanno statuito l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 4 L. n. 1369/1960 anche al diritto dell'Istituto nei confronti delle ditte appaltanti.
Ambito del diritto dell'Istituto e responsabilità solidale
Viene precisato che il diritto dell'Istituto a pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza riguarda gli imprenditori appaltanti, considerati responsabili in solido con gli appaltatori per i comportamenti da questi tenuti.
Termine applicabile e decorrenza
Il diritto dell'Istituto è assoggettato a un termine di decadenza di un anno decorrente dalla cessazione dell'appalto.
Indicazioni operative alle S.A.P.
Le S.A.P. sono invitate a intervenire con la massima urgenza ogni volta che vengano a conoscenza di fattispecie riconducibili all'applicazione della disciplina richiamata.
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