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Circolare

Circolare numero 17 del 25-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento delle procedure di calcolo delle pensioni alle nuove aliquote IRPEF introdotte dalla legge finanziaria 1992. Le nuove liquidazioni elaborate dal 9 gennaio 1992 sono calcolate con le aliquote aggiornate; le pensioni in pagamento nei mesi pari vengono rinnovate con le nuove aliquote, con conguaglio nei casi di tassazione congiunta. Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari non tassate congiuntamente è previsto un secondo rinnovo, con decorrenze diverse a seconda della tipologia di pensione. È inoltre allegata la tabella delle aliquote mensili e annuali valide dal 1° gennaio 1992.

Aggiornamento aliquote IRPEF 1992 per il calcolo delle pensioni

Aggiornamento delle aliquote IRPEF per il calcolo delle pensioni dal 1992

La circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 3, comma 6, che ha elevato le aliquote IRPEF applicabili per gli anni 1992, 1993 e 1994. L’intervento riguarda le procedure di calcolo delle pensioni e stabilisce le modalità di aggiornamento delle liquidazioni e dei rinnovi in corso.

Base normativa

La modifica normativa richiama l’art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le aliquote originarie del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento vengono elevate, per il periodo considerato, rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.

Aggiornamento delle procedure di calcolo

Le procedure di calcolo delle pensioni risultano aggiornate in applicazione della nuova disciplina fiscale. In particolare:

  • le nuove liquidazioni in competenza dell’esercizio 1992, elaborate dal 9 gennaio in poi, devono essere calcolate con le nuove aliquote;
  • le pensioni già in pagamento nei mesi pari sono rinnovate tenendo conto delle nuove aliquote;
  • nei casi di più pensioni assoggettate a tassazione congiunta, sulla pensione in pagamento nei mesi pari viene effettuato anche il conguaglio dell’imposta dovuta sull’altro trattamento, anche se pagato nei mesi dispari.

Pensioni in pagamento nei mesi dispari

Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari che rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove aliquote e che non sono tassate congiuntamente con pensioni in pagamento nei mesi pari, è previsto un secondo rinnovo. Tale rinnovo decorre dalla rata marzo-aprile. Per le pensioni dei Fondi speciali, invece, il rinnovo avviene con effetto dalla rata maggio-giugno.

Tabella delle aliquote e criterio di calcolo

La circolare allega una tabella con le aliquote per il calcolo dell’imposta lorda mensile e annua, valide dal 1° gennaio 1992. La nota esplicativa indica che, per determinare l’imposta lorda, occorre applicare l’aliquota prevista per lo scaglione di reddito corrispondente e sottrarre il correttivo previsto per quello scaglione.

Scaglioni mensili e annuali riportati nell’allegato

Per il calcolo mensile, gli scaglioni indicati sono:

  • fino a lire 600.000: 10%
  • oltre lire 600.000 fino a lire 1.200.000: 22%, correttivo lire 72.000
  • oltre lire 1.200.000 fino a lire 2.991.667: 27%, correttivo lire 132.000
  • oltre lire 2.991.667 fino a lire 6.000.000: 34%, correttivo lire 341.417
  • oltre lire 6.000.000 fino a lire 14.983.333: 41%, correttivo lire 761.417
  • oltre lire 14.983.333 fino a lire 29.975.000: 46%, correttivo lire 1.510.583
  • oltre lire 29.975.000: 51%, correttivo lire 3.009.333

Per il calcolo annuo, gli scaglioni indicati sono:

  • fino a lire 7.200.000: 10%
  • oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000: 22%, correttivo lire 864.000
  • oltre lire 14.400.000 fino a lire 35.900.000: 27%, correttivo lire 1.584.000
  • oltre lire 35.900.000 fino a lire 72.000.000: 34%, correttivo lire 4.097.000
  • oltre lire 72.000.000 fino a lire 179.800.000: 41%, correttivo lire 9.137.000
  • oltre lire 179.800.000 fino a lire 359.700.000: 46%, correttivo lire 18.127.000
  • oltre lire 359.700.000: 51%, correttivo lire 36.112.000

Punti principali

Base normativa e finalità

La legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 3, comma 6, ha elevato per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote IRPEF previste dall’art. 11 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La circolare recepisce tali modifiche e ne dispone l’applicazione alle procedure di calcolo delle pensioni.

Nuove liquidazioni dal 9 gennaio 1992

Le nuove liquidazioni in competenza dell’esercizio 1992, elaborate a far tempo dal 9 gennaio 1992, devono essere calcolate tenendo conto delle nuove aliquote d’imposta.

Rinnovo delle pensioni in pagamento nei mesi pari

Le pensioni già in pagamento nei mesi pari vengono rinnovate applicando le nuove aliquote. Nei casi di più pensioni soggette a tassazione congiunta, sulla pensione in pagamento nei mesi pari viene effettuato anche il conguaglio di quanto dovuto sull’altro trattamento di pensione, anche se quest’ultimo è pagato nei mesi dispari.

Rinnovo delle pensioni in pagamento nei mesi dispari

Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari rientranti nell’ambito di applicazione delle nuove aliquote e non tassate congiuntamente con pensioni in pagamento nei mesi pari, è previsto un secondo rinnovo a partire dalla rata marzo-aprile. Per le pensioni dei Fondi speciali il rinnovo decorre invece dalla rata maggio-giugno.

Aliquote e correttivi in vigore dal 1° gennaio 1992

È allegata la tabella delle aliquote per il calcolo dell’imposta lorda mensile e annua in vigore dal 1° gennaio 1992. La nota finale precisa che, per calcolare l’imposta lorda, occorre applicare l’aliquota prevista per lo scaglione di reddito in cui è compreso il reddito e sottrarre il correttivo indicato per quello stesso scaglione.

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