Circolare numero 21 del 28-1-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per determinare la quota o maggior quota di pensione derivante dai contributi CD/CM del periodo 1957/1961 riscattati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 233/1990, occorre prendere in considerazione soltanto la contribuzione maturata nella gestione speciale CD/CM. Tuttavia, quando si deve individuare l’anzianità contributiva utile per applicare i coefficienti tabellari necessari al calcolo della riserva matematica, va considerata anche l’eventuale contribuzione presente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o in altre gestioni autonome, in quanto utile al perfezionamento del diritto a pensione per effetto del cumulo previsto dalla legge n. 613/1966.
Chiarimenti sul calcolo della quota di pensione per contributi CD/CM riscattati e sull’anzianità contributiva da considerare per la riserva matematica
Chiarimento sul calcolo della quota di pensione CD/CM e sulla riserva matematica
La circolare fornisce un chiarimento operativo in materia di riscatti di contribuzione CD/CM relativi al periodo 1957/1961, con riferimento al trattamento pensionistico e alla determinazione della riserva matematica. Il documento precisa la diversa rilevanza della contribuzione a seconda della fase di calcolo considerata.
Determinazione della quota o maggior quota di pensione
Ai fini del calcolo della quota, o della maggior quota, di pensione derivante dai contributi CD/CM relativi al periodo 1957/61 riscattati ai sensi dell’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione fatta valere dall’assicurato nella gestione speciale CD/CM. La circolare richiama quanto già precisato al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.
Anzianità contributiva rilevante per i coefficienti tabellari
La successiva fase di accertamento dell’anzianità contributiva, necessaria per individuare i coefficienti tabellari da applicare nella determinazione della riserva matematica, non segue invece lo stesso criterio restrittivo. In tale verifica deve essere inclusa anche l’eventuale contribuzione fatta valere dall’interessato nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o nelle altre gestioni autonome, in particolare artigiani e commercianti.
Fondamento normativo del chiarimento
La precisazione viene motivata con il richiamo al cumulo contributivo previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Tali disposizioni rendono utili, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione, i contributi presenti nelle diverse gestioni considerate, giustificando così la loro rilevanza nell’accertamento dell’anzianità contributiva per i coefficienti tabellari.
Punti principali
Calcolo della quota di pensione per i contributi CD/CM riscattati
La circolare ribadisce che, ai fini della determinazione della quota o della maggior quota di pensione derivante dai contributi CD/CM relativi al periodo 1957/1961 riscattati ex art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere presa in considerazione esclusivamente la contribuzione fatta valere dall’assicurato nella gestione speciale CD/CM.
Anzianità contributiva per i coefficienti tabellari della riserva matematica
Una volta calcolata la quota di pensione con il criterio sopra indicato, l’anzianità contributiva da utilizzare per individuare i coefficienti tabellari applicabili al fine di determinare la riserva matematica deve comprendere anche l’eventuale contribuzione fatta valere dall’interessato nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o nelle altre gestioni autonome (artigiani e commercianti).
Rilevanza del cumulo contributivo
La precisazione si fonda sul principio del cumulo previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in base al quale i contributi versati nelle diverse gestioni sono utili per il perfezionamento dei requisiti necessari al diritto a pensione.
Testo integrale
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