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Circolare

Circolare numero 20 del 28-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli adempimenti da seguire quando l’aspettativa per infermità si avvicina o supera il periodo massimo previsto dal Regolamento organico del personale. Impone ai dirigenti delle Unità funzionali di attivare per tempo l’accertamento del Collegio medico prima della scadenza, così da evitare ritardi nelle decisioni sulla ripresa del servizio o sulla cessazione del rapporto. In caso di idoneità, il dipendente deve essere diffidato a rientrare; in caso di ricorso e successivo giudizio di inidoneità in appello, si procede alla dispensa dal servizio. Le disposizioni incompatibili precedenti sono abrogate.

Gestione delle aspettative per infermità oltre il periodo massimo e procedure di accertamento medico

Gestione dell’aspettativa per infermità oltre il limite massimo

La circolare interviene per disciplinare in modo puntuale le procedure da seguire quando l’aspettativa per infermità del personale si avvicina al limite massimo consentito dal Regolamento organico del personale. L’obiettivo è evitare ritardi negli accertamenti sanitari e nelle conseguenti determinazioni amministrative, riducendo al minimo il periodo intercorrente tra la scadenza dell’aspettativa e l’eventuale rientro o cessazione dal servizio.

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Le disposizioni si fondano sugli artt. 21, 23 e 55 del nuovo Regolamento organico del personale. La circolare richiama espressamente i casi in cui l’aspettativa per infermità raggiunga:

  • il periodo massimo di diciotto mesi;
  • il limite di due anni e mezzo nel quinquennio;
  • l’ulteriore periodo prorogato su domanda del dipendente e previa autorizzazione del Direttore generale.

Attivazione dell’accertamento medico

I Dirigenti delle Unità funzionali devono attivare l’accertamento presso il Collegio medico, costituito ai sensi della circolare 9078/P del 7.12.84, prima della scadenza del termine massimo dell’aspettativa. L’indicazione è quella di procedere con un congruo anticipo, in modo da ottenere il referto sanitario prima della scadenza e consentire la gestione tempestiva degli esiti.

Ipotesi di giudizio di inidoneità e ricorso

Se il Collegio medico di primo grado conclude per l’inidoneità fisica del dipendente alla ripresa del servizio e l’interessato propone ricorso secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il procedimento deve essere trattato con la massima urgenza. Il giudizio sanitario definitivo è demandato al Collegio medico previsto dall’art. 25 del R.O.P. e deve essere definito entro termini tecnici rigorosi, così da limitare il più possibile il cosiddetto "periodo neutro" tra la scadenza dell’aspettativa e la decisione finale sull’eventuale riammissione in servizio.

Ipotesi di giudizio di idoneità in primo grado

Nel caso in cui il Collegio medico di primo grado accerti che il dipendente è idoneo a riprendere servizio, l’interessato deve essere diffidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a riprendere l’attività lavorativa alla scadenza del periodo massimo di aspettativa. La diffida deve essere inviata anche se è già stato presentato ricorso contro il giudizio medico di idoneità.

Se il dipendente non riprende servizio entro dieci giorni dalla data di scadenza del periodo massimo, si deve procedere alla formale pronuncia della decadenza. Decorso inutilmente tale termine, tutta la documentazione, compreso l’avviso di ricevimento della diffida, deve essere trasmessa immediatamente alla Direzione centrale per le risorse umane per l’adozione del provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 54 del Regolamento organico del personale.

Esito dell’appello e dispensa dal servizio

Se in sede di appello il Collegio medico conferma l’inidoneità del dipendente, l’amministrazione deve adottare il provvedimento di dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 55, lettera a), del R.O.P. Il provvedimento produce effetto dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità.

Effetti sulle disposizioni precedenti

La circolare dispone infine che tutte le precedenti istruzioni incompatibili o in contrasto con le presenti indicazioni devono intendersi abrogate.

Punti principali

Ambito e riferimenti normativi

La circolare si riferisce agli articoli 21, 23 e 55 del nuovo Regolamento organico del personale e chiarisce le iniziative da assumere quando le aspettative per infermità raggiungono il limite massimo previsto: diciotto mesi o due anni e mezzo nel quinquennio, oppure l’ulteriore periodo prorogato su domanda del dipendente con autorizzazione del Direttore generale.

Accertamento sanitario prima della scadenza

I dirigenti delle Unità funzionali devono disporre l’accertamento da parte del Collegio medico, costituito ai sensi della circolare 9078/P del 7.12.84, prima della scadenza del termine massimo di aspettativa. L’accertamento deve essere programmato in tempo utile per ottenere il referto sanitario prima della scadenza stessa.

Ricorso avverso il giudizio di inidoneità

Se il dipendente è giudicato fisicamente inidoneo a riprendere servizio e propone ricorso secondo la normativa vigente, le procedure per il giudizio sanitario definitivo, demandato al Collegio medico di cui all’art. 25 del R.O.P., devono essere avviate con la massima tempestività e concluse entro termini tecnici rigorosi, per ridurre al minimo il "periodo neutro" tra la scadenza dell’aspettativa e l’eventuale riammissione in servizio in caso di esito favorevole in appello.

Giudizio di idoneità in primo grado e diffida al rientro

Quando il Collegio medico di primo grado accerta l’idoneità al servizio, il dipendente deve essere diffidato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a riprendere il lavoro alla scadenza del periodo massimo di aspettativa. La diffida opera anche se è stato presentato ricorso contro il giudizio di idoneità.

Decadenza per mancata ripresa del servizio

Se il dipendente non riprende servizio entro dieci giorni dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, la documentazione, comprensiva dell’avviso di ricevimento della diffida, deve essere trasmessa immediatamente alla Direzione centrale per le risorse umane per l’adozione del provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 54 del Regolamento organico del personale.

Dispensa dal servizio in caso di inidoneità definitiva

Qualora in sede di appello il Collegio medico accerti l’inidoneità del dipendente, deve essere adottato il provvedimento di dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 55, lettera a), del R.O.P., con effetto dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità.

Abrogazione delle disposizioni incompatibili

La circolare stabilisce che tutte le precedenti disposizioni incompatibili o in contrasto con quanto indicato devono intendersi abrogate.

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