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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-671/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018. — Inter-Environnement Bruxelles ASBL e a. contro Région de Bruxelles-Capitale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Regolamento regionale urbanistico relativo al quartiere europeo di Bruxelles (Belgio). — Causa C-671/16

Giurisprudenza europea62016CJ0671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che un regolamento urbanistico regionale, se disciplina in modo sostanziale l’assetto di un quartiere e orienta l’autorizzazione futura di progetti immobiliari, può costituire un "piano o programma" ai sensi della direttiva VAS. In tal caso, esso va sottoposto a valutazione ambientale strategica anche se i singoli permessi edilizi saranno poi oggetto di VIA. La Corte valorizza un’interpretazione ampia della direttiva, funzionale a prevenire elusioni mediante la frammentazione degli atti pianificatori.

Un regolamento urbanistico regionale che disciplina in modo dettagliato l’attuazione di progetti immobiliari può rientrare nella nozione di "piani e programmi" della direttiva VAS e deve quindi essere sottoposto a valutazione ambientale.

La questione giuridica

Se un regolamento urbanistico adottato da un’autorità regionale, applicabile a un quartiere determinato e contenente prescrizioni di dettaglio su volumetrie, altezze, allineamenti, spazi adiacenti, accessi e modalità di presentazione delle domande di permesso, debba essere qualificato come "piano o programma" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE e, in tal caso, se debba essere assoggettato a valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, nonostante le singole autorizzazioni urbanistiche siano a loro volta soggette a VIA.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 2001/42/CE, rientra nella nozione di "piani e programmi" anche un regolamento urbanistico regionale adottato da un’autorità competente che, per il suo contenuto e la sua finalità, stabilisca un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di progetti urbanistici suscettibili di incidere significativamente sull’ambiente; esso deve quindi essere previamente assoggettato a valutazione ambientale. Tale obbligo non viene meno per il solo fatto che i singoli progetti o permessi successivi siano a loro volta sottoposti a valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE
  • Allegato II della direttiva 2011/92/UE

Regolamento urbanistico regionale del quartiere europeo di Bruxelles e obbligo di VAS

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in una controversia sulla validità di un regolamento urbanistico regionale zonale relativo alla rue de la Loi e alle aree adiacenti, nel quartiere europeo di Bruxelles. La questione centrale è se tale atto debba essere qualificato come "piano o programma" ai sensi della direttiva 2001/42/CE e, quindi, essere sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS).

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti contestavano il decreto del 12 dicembre 2013 con cui la Regione di Bruxelles-Capitale aveva approvato il regolamento urbanistico regionale zonale (RRUZ). Essi sostenevano che il governo regionale non avesse rispettato la direttiva VAS, poiché non era stata svolta una valutazione ambientale conforme, e che il diritto belga distingueva erroneamente tra pianificazione territoriale e urbanistica, prevedendo la VAS solo per la prima.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 4 e l’articolo 1 della direttiva 2001/42/CE, che fissano l’obiettivo di elevata protezione ambientale e integrazione delle considerazioni ambientali;
  • l’articolo 2, lettera a), della direttiva, che definisce i "piani e programmi";
  • l’articolo 3, in particolare il paragrafo 2, lettera a), che include i piani e programmi relativi alla pianificazione territoriale o alla destinazione dei suoli;
  • gli articoli 5, 6 e 11 della direttiva VAS;
  • la direttiva 2011/92/UE, richiamata per la valutazione d’impatto ambientale dei singoli progetti.

Qualificazione dell’atto come "piano o programma"

La Corte ricorda che la nozione di "piani e programmi" va interpretata in senso ampio, alla luce della finalità di tutela ambientale della direttiva. Un atto è incluso nella nozione quando:

  • è elaborato o adottato da un’autorità competente nazionale, regionale o locale;
  • è previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Nel caso di specie, il RRUZ è stato adottato da un’autorità regionale sulla base del CoBAT, per cui tali condizioni risultano soddisfatte.

Applicabilità dell’articolo 3 della direttiva VAS

La Corte precisa che il RRUZ rientra nel settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), poiché disciplina aspetti che vanno ben oltre la mera zonizzazione, includendo caratteristiche delle costruzioni, accessi, spazi aperti, raccolta delle acque, sostenibilità e altri elementi urbanistici.

Quanto al requisito del "quadro di riferimento" per l’autorizzazione dei progetti, la Corte osserva che il regolamento fissa criteri e modalità significativi per la futura autorizzazione di progetti di riassetto urbano rientranti nell’allegato II della direttiva VIA. La nozione di criteri e modalità è qualitativa, non quantitativa, e serve a evitare elusioni tramite la frammentazione degli atti pianificatori.

Effetti significativi sull’ambiente

Secondo la Corte, le prescrizioni del RRUZ possono incidere in modo significativo sull’ambiente urbano, influenzando illuminazione, vento, paesaggio, qualità dell’aria, biodiversità, gestione delle acque, sostenibilità degli edifici ed emissioni nella zona interessata. Di conseguenza, l’atto rientra nella nozione di "piani e programmi" di cui alla direttiva VAS e deve essere valutato prima della sua adozione.

Rapporto con la valutazione dei singoli progetti

La Corte respinge l’argomento secondo cui la futura VIA dei singoli permessi urbanistici renderebbe superflua la VAS del regolamento. La valutazione strategica deve essere effettuata il prima possibile, in modo da incidere sulle scelte di fondo; la VIA sui singoli progetti non sostituisce la VAS del piano o programma, salvo che gli effetti ambientali di quest’ultimo siano già stati adeguatamente valutati.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE devono essere interpretati nel senso che un regolamento urbanistico regionale come quello controverso rientra nella nozione di "piani e programmi" che possono avere effetti significativi sull’ambiente e deve quindi essere sottoposto a valutazione ambientale.

Come è indicizzato

Materievalutazione ambientale strategicaurbanistica e pianificazione territorialediritto dell’ambienteautorizzazioni edilizie e progetti immobiliari

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