Corte di giustizia, Sentenza C-44/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018. — Scotch Whisky Association contro Michael Klotz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Articolo 16, lettere da a) a c) – Allegato III – Indicazione geografica registrata come “Scotch Whisky” – Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione “Glen Buchenbach”. — Causa C-44/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha interpretato restrittivamente la nozione di "impiego commerciale indiretto" e, al contempo, in modo ampio le nozioni di "evocazione" e di "indicazione falsa o ingannevole" nell’ambito della protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Nel caso del whisky tedesco commercializzato come "Glen Buchenbach", ha chiarito che il semplice richiamo mentale alla Scozia non basta per l’articolo 16, lettera a), mentre per le lettere b) e c) il contesto esplicativo e l’indicazione della vera origine non neutralizzano automaticamente la tutela. La pronuncia rafforza la protezione uniforme delle IG nel mercato interno.
Protezione dell’indicazione geografica "Scotch Whisky": criteri per integrare "impiego commerciale indiretto", "evocazione" e "indicazione falsa o ingannevole" ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 110/2008.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 16, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 110/2008, sia sufficiente che il segno/dicitura controversa richiami in qualche modo l’indicazione geografica protetta o la sua area geografica, oppure se occorra una corrispondenza più stretta; e, in particolare, se il contesto dell’etichetta o della presentazione, inclusa l’indicazione della vera origine del prodotto, possa escludere la violazione.
Principio di diritto
L’articolo 16 del regolamento n. 110/2008 tutela le indicazioni geografiche registrate con un’intensità crescente: per l’"impiego commerciale indiretto" dell’articolo 16, lettera a), il segno controverso deve utilizzare l’indicazione geografica in forma identica o quantomeno fortemente simile sul piano fonetico e/o visivo; non basta una mera associazione mentale con la zona geografica. Per l’"evocazione" dell’articolo 16, lettera b), occorre verificare se il consumatore europeo medio, di fronte alla denominazione controversa, sia indotto a pensare direttamente al prodotto protetto, valutando se del caso somiglianze fonetiche, visive o concettuali; il contesto e l’indicazione della vera origine non escludono la violazione. Per l’articolo 16, lettera c), qualsiasi indicazione falsa o ingannevole nella designazione, presentazione o etichettatura è vietata senza che possano rilevare informazioni supplementari corrette che la accompagnino.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 110/2008
- Articolo 16, lettere a), b), c) e d), regolamento (CE) n. 110/2008
- Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008
Protezione dell’indicazione geografica "Scotch Whisky" e uso della denominazione "Glen Buchenbach"
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hamburg in una controversia tra la Scotch Whisky Association e un distributore tedesco di whisky commercializzato online con la denominazione "Glen Buchenbach". La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 16, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Contesto fattuale e procedimento principale
Il prodotto contestato era un whisky prodotto in Germania e venduto con etichetta recante, tra l’altro, le diciture "Glen Buchenbach", "Swabian Single Malt Whisky", "Deutsches Erzeugnis" e "Hergestellt in den Berglen". La Scotch Whisky Association ha chiesto di vietarne la commercializzazione sostenendo che l’uso della denominazione "Glen" evocasse il riferimento allo "Scotch Whisky", indicazione geografica registrata nell’allegato III del regolamento n. 110/2008.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 2 del regolamento n. 110/2008, che collega la disciplina alla tutela dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla trasparenza del mercato;
- il considerando 4, che valorizza la fissazione di criteri precisi per la protezione delle indicazioni geografiche;
- il considerando 14, che spiega la logica della registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose;
- l’articolo 16, lettere a), b), c) e d), che definisce la protezione delle indicazioni geografiche registrate.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’"impiego commerciale indiretto" richieda l’uso dell’indicazione geografica in forma identica o simile, oppure se basti una qualunque associazione mentale con l’area geografica;
- se la nozione di "evocazione" richieda una somiglianza fonetica o visiva, oppure se basti un’associazione di idee con l’indicazione o la zona geografica;
- se, per l’"indicazione falsa o ingannevole", occorra considerare il contesto complessivo dell’etichetta, specie quando vi sia anche un’indicazione della vera origine del prodotto.
Ragionamento della Corte sull’articolo 16, lettera a)
La Corte ha affermato che l’"impiego commerciale indiretto" presuppone che il segno controverso usi l’indicazione geografica registrata nella sua forma identica o in una forma molto simile sul piano fonetico e/o visivo. Non è sufficiente che il pubblico di riferimento associ genericamente il segno alla regione o all’indicazione protetta.
La Corte ha distinto l’ipotesi dell’articolo 16, lettera a), da quella della lettera b): se bastasse una mera evocazione mentale per integrare l’impiego indiretto, la specifica tutela contro l’"evocazione" perderebbe autonomia e utilità. La disposizione mira a impedire l’uso commerciale improprio dell’indicazione geografica per prodotti non registrati, soprattutto quando ciò consenta di beneficiare indebitamente della sua rinomanza.
Ragionamento della Corte sull’articolo 16, lettera b)
Per l’"evocazione" la Corte richiama la propria giurisprudenza: occorre verificare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, vedendo la denominazione controversa, sia indotto a pensare direttamente al prodotto protetto come immagine di riferimento. La somiglianza fonetica, visiva o concettuale è un criterio utile, ma non un presupposto essenziale.
La Corte ha precisato che non basta una qualsiasi associazione con l’indicazione geografica o con la sua area. Serve un nesso diretto e univoco. Inoltre, il contesto dell’etichetta e l’indicazione della vera origine del prodotto non escludono l’evocazione: la protezione opera anche quando l’origine reale sia correttamente dichiarata. Né rileva che la denominazione rinvii al luogo di produzione o al nome dell’operatore.
Ragionamento della Corte sull’articolo 16, lettera c)
Quanto all’"indicazione falsa o ingannevole", la Corte ha sottolineato che la formulazione della norma non impone di valutare il contesto complessivo in cui l’elemento controverso è inserito. Se una dicitura è falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, la circostanza che accanto vi siano informazioni corrette sulla vera origine non neutralizza la violazione.
Secondo la Corte, consentire che un’indicazione ingannevole sia salvata da precisazioni aggiuntive svuoterebbe di effetto utile la tutela accordata dall’articolo 16, lettera c), e comprometterebbe gli obiettivi di protezione dei consumatori e di leale concorrenza.
Decisione e risposta ai quesiti
La Corte ha risposto che:
- per l’articolo 16, lettera a), occorre un uso identico o fortemente simile dell’indicazione geografica, non una semplice associazione mentale;
- per l’articolo 16, lettera b), va verificato se il consumatore medio sia indotto a pensare direttamente al prodotto protetto, senza che il contesto o l’indicazione della vera origine escludano la tutela;
- per l’articolo 16, lettera c), non occorre tener conto del contesto in cui l’elemento controverso è utilizzato.
Impatto pratico della pronuncia
La sentenza è rilevante per operatori del settore alimentare e delle bevande, in particolare per l’uso di termini che possano richiamare indicazioni geografiche protette anche indirettamente. Per avvocati e consulenti d’impresa, il messaggio operativo è che l’assenza di un’identità o di una forte somiglianza con l’IG riduce il rischio ex articolo 16, lettera a), ma non elimina il rischio di contestazioni per evocazione o per indicazione ingannevole. L’indicazione chiara dell’origine reale, da sola, non basta a mettere al riparo dalla violazione delle lettere b) e c).
Come è indicizzato
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