Corte di giustizia, Sentenza C-160/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018. — Raoul Thybaut e a. contro Région wallonne. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Perimetro di consolidamento urbano – Possibilità di derogare alle prescrizioni urbanistiche – Modifica dei “piani e programmi”. — Causa C-160/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che un decreto vallone istitutivo di un perimetro di consolidamento urbano, funzionale a un successivo progetto di riqualificazione urbana e idoneo a consentire deroghe alle prescrizioni urbanistiche, sia un "piano o programma" ai sensi della direttiva VAS. La possibilità di incidere sul quadro urbanistico e di agevolare interventi futuri è sufficiente a farlo rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva. Ne consegue l’obbligo di valutazione ambientale, anche se i singoli progetti saranno poi sottoposti a valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA.
Direttiva VAS: un decreto regionale che istituisce un perimetro di consolidamento urbano, consentendo deroghe alle prescrizioni urbanistiche per futuri interventi, costituisce un "piano o programma" soggetto a valutazione ambientale.
La questione giuridica
Se un perimetro di consolidamento urbano adottato da un’autorità regionale, che si limita a delimitare un’area in cui potrà essere realizzato un progetto urbanistico e che consente, per i successivi permessi, deroghe alle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché beneficia di una presunzione di pubblica utilità per eventuali espropriazioni, rientri nella nozione di "piani e programmi" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE e, in caso affermativo, se sia soggetto a valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva.
Principio di diritto
Un atto regionale che istituisce un perimetro di consolidamento urbano rientra nella nozione di "piani e programmi" della direttiva VAS quando, pur non contenendo prescrizioni urbanistiche positive, modifica il quadro normativo applicabile perché facilita deroghe alle regole urbanistiche vigenti per i futuri interventi nell’area delimitata; in tal caso, poiché può avere effetti significativi sull’ambiente, esso deve essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/42/CE
- Articolo 1 della direttiva 2001/42/CE
- Articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE
- Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE
- Articolo 6 della direttiva 2001/42/CE
- Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE
- Direttiva 2011/92/UE
Perimetro di consolidamento urbano e valutazione ambientale strategica
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Conseil d’État belga, riguarda la qualificazione di un decreto regionale che delimita un perimetro di consolidamento urbano (PCU) ai fini della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. La Corte è chiamata a stabilire se un atto di questo tipo, pur limitandosi a definire un’area geografica e a predisporre un regime procedurale favorevole per futuri interventi urbanistici, debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, alcuni residenti hanno impugnato dinanzi al Conseil d’État il decreto del governo vallone del 3 maggio 2012 che approvava un PCU per il centro di Orp-le-Petit, nel comune di Orp-Jauche. Il progetto era promosso da Bodymat SA e prevedeva la riconversione di ex fabbricati industriali in un complesso comprendente punti vendita, un negozio alimentare, attività commerciali complementari, alloggi collegati e una nuova rete stradale con area di parcheggio.
Il giudice del rinvio rilevava che il PCU, di per sé, non autorizzava direttamente il progetto, ma ne costituiva un presupposto essenziale: delimitava l’area, mutava l’autorità competente al rilascio dei permessi e consentiva, per i permessi successivi, deroghe alle prescrizioni urbanistiche vigenti. Inoltre, il regime del PCU comportava una presunzione di pubblica utilità per eventuali espropriazioni nell’area interessata.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2001/42/CE:
- il considerando 4, che individua la valutazione ambientale come strumento di integrazione delle considerazioni ambientali nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi;
- l’articolo 1, che enuncia l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
- l’articolo 2, lettera a), che definisce i "piani e programmi", includendovi anche le loro modifiche;
- l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettera a), che impone la valutazione ambientale per i piani e programmi dei settori, tra gli altri, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, quando definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE;
- l’articolo 3, paragrafo 3, relativo alle modifiche minori e all’uso di piccole aree a livello locale;
- gli articoli 5, paragrafo 3, 6 e 11, paragrafo 1, che disciplinano rapporto ambientale, consultazioni e rapporto con la direttiva VIA.
È richiamata anche la direttiva 2011/92/UE, in particolare il suo allegato II, titolo 10, lettera b), che include i progetti di riassetto urbano.
Sul piano nazionale, vengono citati gli articoli 127, 181 e 58 del CVGTUPE, che regolano il PCU, le deroghe urbanistiche e la pubblica utilità delle espropriazioni.
Questione pregiudiziale
Il Conseil d’État chiede sostanzialmente se un PCU che:
- si limita a delimitare un’area in cui potrà essere realizzato un progetto di urbanizzazione;
- comporta la possibilità di derogare più facilmente alle prescrizioni urbanistiche esistenti;
- e produce effetti anche sul piano espropriativo, debba essere qualificato come "piano o programma" ai sensi della direttiva VAS e, pertanto, sottoposto a valutazione ambientale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "piani e programmi" deve essere interpretata in senso ampio, in coerenza con l’obiettivo di elevata tutela ambientale perseguito dalla direttiva. Per rientrare nella definizione dell’articolo 2, lettera a), l’atto deve essere:
- elaborato e/o adottato da un’autorità nazionale, regionale o locale, oppure predisposto per approvazione legislativa;
- previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Nel caso di specie, il decreto impugnato è adottato da un’autorità regionale sulla base del CVGTUPE, sicché tali condizioni risultano soddisfatte.
Quanto all’articolo 3, la Corte osserva che il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" ha portata ampia e non si limita alla sola suddivisione in zone. Un PCU come quello in esame, proprio perché consente deroghe alle prescrizioni urbanistiche, rientra in tale settore.
Soprattutto, la Corte sottolinea che l’atto definisce un quadro di riferimento per l’autorizzazione futura di progetti elencati nella direttiva VIA. Il perimetro di consolidamento urbano presuppone infatti la realizzazione di un progetto urbanistico di riqualificazione e sviluppo delle funzioni urbane, compresi lavori di riassetto urbano, cioè progetti contemplati dall’allegato II della direttiva 2011/92/UE.
Elemento decisivo è il fatto che il PCU non contiene soltanto una delimitazione geografica, ma modifica il quadro giuridico applicabile, consentendo di ottenere più facilmente deroghe alle norme urbanistiche vigenti. La Corte osserva che tale facoltà di deroga, anche se non accompagnata da prescrizioni positive, altera il regime normativo e può avere effetti significativi sull’ambiente. Per questo, il PCU non può essere sottratto alla direttiva VAS.
La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui la successiva valutazione d’impatto ambientale sui singoli progetti sarebbe sufficiente a escludere la VAS. Richiama infatti la funzione propria della direttiva 2001/42/CE: la valutazione deve essere effettuata il più presto possibile, quando le alternative strategiche sono ancora aperte. La valutazione ai sensi della direttiva VIA non sostituisce quella strategica richiesta dalla direttiva VAS.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE devono essere interpretati nel senso che un decreto che adotta un perimetro di consolidamento urbano, destinato a consentire un progetto urbanistico di riqualificazione e sviluppo delle funzioni urbane mediante deroghe a talune disposizioni urbanistiche, rientra nella nozione di "piani o programmi" che possono avere effetti significativi sull’ambiente e richiede una valutazione ambientale.
Principio affermato
La possibilità, introdotta da un atto di pianificazione, di derogare al regime urbanistico vigente per consentire futuri interventi in un’area delimitata è sufficiente a far rientrare tale atto nella direttiva VAS, anche se esso non autorizza direttamente il progetto finale e anche se quest’ultimo sarà poi sottoposto a VIA.
Rilievo pratico
Per gli operatori italiani, la sentenza ribadisce che la VAS non dipende solo dalla presenza di prescrizioni sostanziali nel piano, ma anche dall’effetto che l’atto produce sul quadro giuridico e procedurale delle future trasformazioni territoriali. In materia urbanistica, l’attenzione va quindi posta non solo ai piani che fissano regole, ma anche a quelli che facilitano deroghe o predispongono in modo significativo l’iter autorizzativo di interventi potenzialmente impattanti.
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