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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-83/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018. — KP contro LO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia del 2007 – Legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Cambiamento della residenza abituale del creditore – Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione “qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale. — Causa C-83/17

Giurisprudenza europea62017CJ0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007 in materia di obbligazioni alimentari. Stabilisce che la legge del foro può trovare applicazione anche quando il foro coincide con la nuova residenza abituale del creditore, se per il periodo pregresso la legge del foro è diversa da quella della precedente residenza e sussiste un adeguato nesso con la controversia. Precisa inoltre che la formula "non possa ottenere alimenti" include anche il mancato soddisfacimento di condizioni legali previste dalla legge normalmente applicabile.

Legge applicabile ai crediti alimentari retroattivi dopo il cambio di residenza abituale del creditore e portata dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007 consenta di applicare la legge del foro anche quando il foro coincide con la nuova residenza abituale del creditore, per domande relative a un periodo anteriore al trasferimento; e se la formula "non possa ottenere alimenti" comprenda anche l’ipotesi in cui il creditore non ottenga gli alimenti perché non soddisfa un presupposto legale della legge applicabile in base all’articolo 3, come la previa messa in mora del debitore.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007 può applicarsi anche se il foro coincide con lo Stato della nuova residenza abituale del creditore, purché, per il periodo controverso, la legge del foro non coincida con quella designata dall’articolo 3 e vi sia un nesso sufficiente tra la legge del foro e la situazione familiare, nesso che può risultare dalla competenza che avevano le autorità di tale Stato per le controversie alimentari relative a quel periodo. Inoltre, la locuzione "non possa ottenere alimenti" comprende anche il caso in cui il creditore sia precluso dall’ottenere gli alimenti perché non ha rispettato un presupposto legale della legge altrimenti applicabile, come la messa in mora del debitore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
  • Articolo 3 del protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
  • Articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
  • Decisione 2009/941/CE del Consiglio
  • Articolo 1613 del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Legge applicabile ai crediti alimentari retroattivi dopo il cambio di residenza abituale del creditore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra una minore e il padre per crediti alimentari. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in coordinamento con il regolamento (CE) n. 4/2009.

Fatti e procedimento principale

KP, minore di cittadinanza tedesca, e sua madre si trasferiscono in Austria il 28 maggio 2015, fissandovi la nuova residenza abituale. KP aveva proposto in Austria una domanda di alimenti contro il padre LO il 18 maggio 2015, poi estesa anche al periodo 1o giugno 2013 - 31 maggio 2015.

I giudici austriaci di primo e secondo grado respingono la domanda retroattiva per quel periodo, ritenendo applicabile la legge tedesca in base all’articolo 3 del protocollo dell’Aia e osservando che l’articolo 4, paragrafo 2, non consentirebbe di sostituirla con la legge austriaca. Dinanzi alla Corte suprema austriaca KP sostiene invece che, poiché la legge tedesca non consente il recupero retroattivo per mancanza dei presupposti dell’articolo 1613 BGB, dovrebbe operare la legge del foro, cioè quella austriaca.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell’Aia per determinare la legge applicabile negli Stati vincolati;
  • l’articolo 3 del protocollo dell’Aia, che stabilisce come regola generale la legge dello Stato della residenza abituale del creditore e, in caso di cambio di residenza, la legge della nuova residenza dal momento del cambiamento;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, che consente, in via sussidiaria, l’applicazione della legge del foro se il creditore non può ottenere alimenti in base alla legge dell’articolo 3;
  • la decisione 2009/941/CE, con cui il Consiglio ha approvato il protocollo;
  • l’articolo 267 TFUE, quanto alla competenza della Corte a interpretare un accordo approvato dall’Unione.

Prima questione: applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 2, quando il foro coincide con la nuova residenza abituale

La Corte chiarisce anzitutto che la circostanza che il foro coincida con lo Stato della nuova residenza abituale del creditore non impedisce di applicare l’articolo 4, paragrafo 2, se, per il periodo controverso, la legge del foro non coincide con quella designata dalla norma generale dell’articolo 3. Nel caso concreto, per il periodo anteriore al trasferimento la legge applicabile ex articolo 3 era quella tedesca, mentre la legge del foro era quella austriaca.

La Corte sottolinea però che l’applicazione della legge del foro in via sussidiaria non può dipendere dal solo fatto che il creditore abbia scelto la nuova residenza abituale, altrimenti si svuoterebbe di contenuto la regola dell’articolo 3, paragrafo 2. Per preservare la prevedibilità e il necessario nesso con la situazione familiare, occorre un collegamento sufficiente tra la legge del foro e il periodo cui il credito si riferisce.

Questo nesso sussiste quando le autorità giurisdizionali dello Stato del foro erano competenti, secondo il regolamento n. 4/2009, a conoscere delle controversie alimentari relative alle stesse parti e a quel periodo. La Corte valorizza così il rapporto sistematico tra regolamento n. 4/2009 e protocollo dell’Aia.

Seconda questione: significato di "non possa ottenere alimenti"

La Corte interpreta in senso ampio la formula dell’articolo 4, paragrafo 2. Essa non riguarda solo i casi in cui la legge applicabile in via principale non preveda affatto un diritto agli alimenti, ma anche quelli in cui tale diritto sia in astratto riconosciuto ma non possa essere concretamente fatto valere perché manca una condizione legale richiesta dalla legge stessa.

Nel caso di specie, la mancanza della messa in mora del debitore ai sensi dell’articolo 1613 BGB rientra in tale ipotesi. Pertanto, il creditore che non ottiene alimenti per il mancato rispetto di un presupposto legale può invocare la legge del foro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 4, paragrafo 2, può applicarsi anche se il foro coincide con lo Stato della nuova residenza abituale del creditore, purché per il periodo controverso la legge del foro sia diversa da quella dell’articolo 3 e le autorità di quello Stato fossero competenti per la controversia relativa a quel periodo;
  • la locuzione "non possa ottenere alimenti" comprende anche il caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale della legge altrimenti applicabile.

Principi utili per la pratica

La sentenza è rilevante perché conferma che, in materia di alimenti, il cambio di residenza del creditore non esclude automaticamente l’applicazione della legge del foro per i periodi anteriori, ma richiede un effettivo collegamento con la controversia. Inoltre, la Corte adotta una lettura funzionale della clausola di sussidiarietà, utile nei casi in cui il diritto sostanziale sia astrattamente esistente ma processualmente o sostanzialmente inattuabile per il mancato rispetto di condizioni legali.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni alimentarilegge applicabilecooperazione giudiziaria civilediritto internazionale privato

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