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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-463/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 giugno 2018. — Ori Martin SA contro Corte di giustizia dell'Unione europea. — Impugnazione – Ricorso per responsabilità – Insufficienza di motivazione di una sentenza pronunciata dalla Corte in sede di impugnazione – Snaturamento dell’oggetto di un capo della domanda risarcitoria. — Causa C-463/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Ori Martin SA contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente infondato un ricorso per risarcimento danni proposto contro la Corte di giustizia. La ricorrente sosteneva che la precedente sentenza della Corte fosse viziata da difetto di motivazione e violazione dell’articolo 47 della Carta. La Corte ritiene però che il Tribunale non abbia snaturato la domanda e che, comunque, l’irregolarità dedotta non fosse provata; il ricorso è quindi integralmente respinto con condanna alle spese.

Impugnazione respinta: in un ricorso per responsabilità contro la Corte, il Tribunale non ha snaturato la domanda e non sussiste un diritto al risarcimento per il preteso difetto di motivazione di una sentenza della Corte in sede di impugnazione.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse snaturato l’oggetto della domanda risarcitoria qualificandola come contestazione del merito della sentenza della Corte, anziché come censura di difetto di motivazione in violazione dell’articolo 47 della Carta, e se, in ogni caso, un simile vizio potesse fondare la responsabilità dell’Unione; inoltre, se il Tribunale avesse errato nel limitare alle sole ipotesi di durata eccessiva del processo le irregolarità idonee a generare risarcimento.

Principio di diritto

La Corte respinge l’impugnazione e afferma che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto né ha snaturato la domanda quando ha ritenuto che il ricorso mirasse, in sostanza, a rimettere in discussione il contenuto della sentenza impugnata; inoltre, il preteso difetto di motivazione della sentenza precedente non era dimostrato, poiché la motivazione può essere implicita e sufficiente se consente di comprendere le ragioni del rigetto delle tesi delle parti. In mancanza di una irregolarità accertata, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi in astratto sulla possibilità di far sorgere responsabilità dell’Unione per vizi di una sentenza della Corte, sicché il secondo motivo era inconferente.

Norme richiamate

  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 59, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 53 dell’accordo SEE

Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale in materia di responsabilità dell’Unione

La Corte, Terza Sezione, decide sull’impugnazione proposta da Ori Martin SA avverso l’ordinanza del Tribunale del 1° giugno 2017 nella causa T-797/16. Il contenzioso riguarda un ricorso per risarcimento danni promosso contro la Corte di giustizia dell’Unione europea, fondato sulla pretesa violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione alla sentenza della Corte del 14 settembre 2016 nella causa C-490/15 P.

Contesto fattuale e processuale

La vicenda trae origine da un procedimento antitrust della Commissione relativo all’"acciaio per precompresso", nell’ambito del quale alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) era stata inflitta un’ammenda e Ori Martin era stata ritenuta responsabile in solido per una parte della sanzione. Dopo il rigetto sostanziale del ricorso e della successiva impugnazione, Ori Martin ha proposto un ricorso per risarcimento danni contro la Corte, sostenendo che la sentenza di impugnazione fosse viziata da difetto di motivazione e lesiva del diritto a un equo processo.

Le censure dedotte in impugnazione

Ori Martin ha articolato due motivi:

  • il Tribunale avrebbe snaturato l’oggetto del ricorso di primo grado, ritenendo che la domanda mirasse a rimettere in discussione il merito della sentenza della Corte, mentre in realtà sarebbe stata diretta a denunciare un difetto di motivazione;
  • il Tribunale avrebbe errato nel limitare, in sostanza, alle sole ipotesi di durata eccessiva del procedimento le irregolarità di una sentenza del giudice dell’Unione idonee a fondare una responsabilità risarcitoria.

Valutazione della Corte sul primo motivo

La Corte richiama il principio secondo cui il giudice dell’Unione deve esaminare i motivi della parte ricorrente senza modificarne oggetto e sostanza. Esaminando il contenuto del ricorso di primo grado, la Corte osserva che Ori Martin lamentava di non aver compreso le ragioni per cui la presunzione di influenza determinante sulla controllata SLM non era stata superata e che la motivazione della sentenza precedente non le consentiva di capire perché fosse stata ritenuta responsabile.

Da ciò la Corte deduce che il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda come tentativo di rimettere in discussione la valutazione di merito della sentenza del 14 settembre 2016. Tuttavia, tale errore non conduce all’annullamento dell’ordinanza, perché la pretesa irregolarità dedotta in primo grado non era dimostrata.

Insussistenza del difetto di motivazione dedotto

La Corte ricorda che l’obbligo di motivazione non impone al giudice dell’Unione di rispondere in modo esaustivo a tutti gli argomenti delle parti; la motivazione può essere implicita, purché consenta agli interessati di comprendere le ragioni del rigetto delle loro tesi. Nel caso di specie, la sentenza del 14 settembre 2016 indicava il quadro giurisprudenziale sulla presunzione di influenza determinante della controllante sulla controllata e chiariva che la Commissione poteva infliggere l’ammenda alla società controllante quando entrambe facciano parte di un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza necessità di provare una partecipazione diretta all’infrazione.

Per la Corte, tale motivazione era sufficiente; quindi, il preteso difetto di motivazione non era provato. Di conseguenza, il dispositivo dell’ordinanza del Tribunale risultava comunque corretto.

Valutazione del secondo motivo

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il Tribunale, per respingere il ricorso, non aveva bisogno di pronunciarsi in astratto sulla possibilità che irregolarità di una sentenza della Corte diano luogo a responsabilità dell’Unione. Poiché l’irregolarità dedotta non era stata dimostrata, le considerazioni del Tribunale sulle ipotesi generali di responsabilità non costituivano il sostegno necessario del dispositivo. Il motivo è pertanto dichiarato inconferente.

Normativa e principi richiamati

Tra le disposizioni citate figurano l’articolo 47 della Carta, l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 59, primo comma, dello Statuto, l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’accordo SEE, nonché le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del Tribunale relative al procedimento d’impugnazione e al rigetto per manifesta infondatezza.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza sul dovere di motivazione e sulla natura limitata dell’impugnazione alle sole questioni di diritto.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Ori Martin SA. In applicazione delle regole sulle spese, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionediritto al processo equoobbligo di motivazioneimpugnazionidiritto della concorrenza

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