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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-554/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018. — EP Agrarhandel GmbH contro Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Sostegno agli agricoltori – Premi per vacca nutrice – Articolo 117, secondo comma – Comunicazione di informazioni – Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE – Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna – Articolo 2, paragrafo 4 – Termine per la notifica del trasferimento – Calcolo – Notifiche tardive – Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi – Presupposto – Presa in considerazione del termine di spedizione. — Causa C-554/16

Giurisprudenza europea62016CJ0554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il significato del termine di 15 giorni previsto per la notifica dei bovini trasferiti al pascolo estivo in montagna. Ha stabilito che, alla luce del testo, del contesto e della finalità della disciplina, conta la spedizione della comunicazione e non la sua ricezione da parte dell’autorità. Per questo motivo ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una norma nazionale che richieda la ricezione entro il termine.

Interpretazione del termine per la notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo: rileva la spedizione e non la ricezione della comunicazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE, come modificata dalla decisione 2010/300/UE, osti a una norma nazionale che, per rispettare il termine di notifica del trasferimento al pascolo estivo, considera decisiva la data di ricezione della comunicazione anziché quella di spedizione; e, in collegamento, quali effetti abbia la notifica tardiva ai fini dell’ammissibilità al premio per vacca nutrice e delle eventuali sanzioni.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE, come modificata, deve essere interpretato nel senso che il termine per la comunicazione del trasferimento al pascolo estivo è un termine di spedizione: è sufficiente che la notifica sia inviata all’autorità competente entro 15 giorni dall’arrivo degli animali al pascolo, senza che sia necessario che essa sia ricevuta entro tale termine. Ne consegue che una disciplina nazionale che faccia dipendere il rispetto del termine dalla data di ricezione è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009
  • Articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento (CE) n. 1760/2000
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000
  • Decisione 2001/672/CE
  • Articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE
  • Decisione 2010/300/UE
  • Regolamento (CE) n. 1121/2009
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009

Interpretazione del termine di notifica del trasferimento al pascolo estivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in una controversia tra EP Agrarhandel GmbH e il Ministro federale austriaco competente in materia agricola. Il problema nasce dal rifiuto del premio per vacca nutrice per alcune vacche e giovenche, a causa della notifica ritenuta tardiva del loro trasferimento al pascolo estivo.

Contesto fattuale e procedimento principale

Nel 2011 EP Agrarhandel aveva ottenuto alcuni premi per bovini, ma l’amministrazione aveva negato il premio per determinati animali. Il Ministro aveva ritenuto che la notifica del trasferimento al pascolo estivo fosse stata ricevuta oltre il termine di 15 giorni previsto dalla disciplina applicabile; secondo tale impostazione, la tardività impediva di considerare gli animali come «animali accertati» e quindi escludeva il premio.

La società ha contestato tale lettura, sostenendo che il termine fosse rispettato con la spedizione della notifica entro il quindicesimo giorno, anche se la ricezione era avvenuta alcuni giorni dopo per effetto dei tempi postali. Ha inoltre dedotto che una perdita integrale del premio per una mera tardività di ricezione sarebbe stata sproporzionata.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato anzitutto il regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare:

  • l’articolo 111, sul premio per vacca nutrice;
  • l’articolo 117, secondo cui, per beneficiare dei pagamenti, gli animali devono essere identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000;
  • l’articolo 23, relativo alle riduzioni o esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

È stato poi ricordato il regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, che impone la comunicazione dei movimenti di bovini entro un termine stabilito dallo Stato membro, e che consente alla Commissione di stabilire regole specifiche per i movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna.

Su tale base si innesta la decisione 2001/672/CE, come modificata dalla decisione 2010/300/UE, il cui articolo 2, paragrafo 4, prevede che le informazioni siano comunicate all’autorità competente al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo.

Questione interpretativa

Il nodo era se questo termine dovesse essere inteso:

  • come termine di ricezione, cioè da rispettare solo se la comunicazione perveniva all’autorità entro 15 giorni; oppure
  • come termine di spedizione, sufficiente quando la notifica fosse stata inviata entro il termine, anche se recapitata dopo.

Il giudice austriaco chiedeva inoltre se la tardiva notifica comportasse automaticamente la perdita del premio e quali eventuali sanzioni si applicassero.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che il testo dell’articolo 2, paragrafo 4, non era univoco. In alcune versioni linguistiche il verbo «comunicare» suggeriva una lettura orientata alla spedizione, mentre la versione portoghese sembrava riferirsi a un termine decorrente dal trasferimento e non dall’arrivo della comunicazione.

In presenza di divergenze linguistiche, la disposizione va interpretata secondo sistema e finalità della normativa. La Corte ha richiamato gli obiettivi del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, cioè trasparenza, tracciabilità, tutela della salute pubblica e stabilità del mercato, ma ha distinto tra:

  • la notifica dei movimenti ordinari di entrata e uscita dall’azienda, che è fondamentale e ha un ruolo immediato nella tracciabilità;
  • la registrazione del trasferimento al pascolo estivo, che non mette in discussione l’appartenenza degli animali all’azienda e non ha il medesimo impatto immediato.

Ha inoltre valorizzato il fatto che la modifica introdotta dalla decisione 2010/300/UE era stata adottata proprio per tener conto delle difficoltà pratiche dei trasferimenti verso i pascoli estivi in montagna e per ridurre oneri amministrativi inutili senza compromettere la tracciabilità. Tale finalità sarebbe frustrata se si imponesse non solo l’invio entro il termine, ma anche la ricezione entro il termine, perché ciò reintrodurrebbe rigidità incompatibili con l’obiettivo di flessibilità perseguito dalla modifica.

Soluzione adottata

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE osta a una normativa nazionale che faccia dipendere il rispetto del termine dalla data di ricezione della notifica. Il termine va inteso come termine di spedizione: è sufficiente che la comunicazione sia inviata all’autorità competente entro 15 giorni dall’arrivo degli animali al pascolo, anche se perviene alcuni giorni dopo.

Effetti sulle altre questioni

Poiché la prima questione ha risolto il punto decisivo, la Corte ha ritenuto assorbite le questioni seconda e terza e non vi ha risposto.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che, per la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo in zone di montagna, il diritto dell’Unione richiede la spedizione tempestiva della comunicazione e non la sua ricezione entro il termine; le autorità nazionali non possono introdurre un criterio più restrittivo che penalizzi il ritardo postale oltre il controllo dell’allevatore.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneidentificazione e registrazione dei bovinipremi zootecnicinotifiche amministrativecondizionalità e sanzioni

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