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Sentenza

Sentenza n. 582/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 112/2025, RESA DAL TRIBUNALE DI VERCELLI, SEZ. LAVORO - CARTA DOCENTE.

Giustizia amministrativa202503247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro, in materia di carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro, lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di quanto statuito dal titolo giudiziale. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava l'avvenuto adempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva adempiuto al giudicato oggetto del ricorso. L'adempimento, tuttavia, era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; per tale ragione il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero resistente, liquidandole in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'avvenuto adempimento dell'Amministrazione durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato, intervenuto nel corso del processo, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, che devono essere regolate tenendo conto della condotta processuale e della soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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