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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24148/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Rao impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo per equivalente fino a euro 116.111,00 connesso a una condanna in primo grado (anni 1) per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA della società "Acquistapace Costruzioni Metalliche s.r.l." (anni 2011 e 2012). Il ricorso alla Cassazione sollevava due censure: 1) illegittimità del sequestro per equivalente ratione temporis, poiché i beni sottoposti a sequestro erano entrati nella disponibilità della Rao prima della commissione del reato e dell'entrata in vigore della norma che ha esteso l'operatività della confisca per equivalente; 2) violazione del principio secondo cui, prima di procedere al sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante, è necessario esperire il sequestro diretto sul patrimonio della società, non essendosi il P.M. e la P.G. preliminarmente rivolti ai beni dell'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge n. 244/2007 (che ha esteso l'art. 322 ter cod. proc. pen. ai reati tributari), il sequestro per equivalente può riguardare i beni nella disponibilità del reo al momento dell'esecuzione, indipendentemente dall'epoca di acquisizione e senza bisogno di nesso pertinenziale tra reato e bene; pertanto l'eccezione ratione temporis è irrilevante. Sul secondo motivo ha osservato che dagli atti risultava che la società non era più operativa e che, pertanto, non era possibile aggredirne il patrimonio; trattandosi di accertamento di fatto non contestato, la Cassazione non poteva rimetterlo in discussione. Inoltre la giurisprudenza della Corte ammette il sequestro per equivalente sul rappresentante quando, dallo stato degli atti, risulti l'impossibilità di sequestrare direttamente il patrimonio dell'ente, senza richiedere una formale ed inutile escussione. Conseguentemente il ricorso è respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 determinati in via equitativa.

Norme richiamate

  • legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 143

    Ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 322 ter c.p.p. ai reati tributari; la Corte ha interpretato che consente il sequestro per equivalente sui beni nella disponibilità del reo al momento del sequestro, indipendentemente dall'epoca di acquisizione dei beni e senza nesso di pertinenzialità con il reato

  • art. 322 ter cod. proc. pen.

    Norma sulla confisca e sul sequestro per equivalente; interpretata come autorizzante l'apprensione di somme di denaro o beni che equivalgono al profitto del reato anche se non direttamente pertinenti ad esso

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Articolo relativo ai reati tributari per i quali è stata disposta la confisca per equivalente; il profitto del reato è stato quantificato e costituisce la base per il sequestro preventivo per equivalente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la Rao al pagamento delle spese

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per considerare il ricorso presentato con colpa

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare beni nella disponibilità del reo al momento dell'esecuzione indipendentemente dall'epoca di acquisizione e senza necessità di provare un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, quando il profitto è rappresentato da denaro.
  • Prima di procedere al sequestro per equivalente sul rappresentante di una società è opportuno verificare lo stato patrimoniale dell'ente; tuttavia non sempre è necessaria una formale escussione del patrimonio sociale se dagli atti emergono elementi chiari che attestano l'inesistenza o l'inagibilità dei beni della società.
  • Le censure di carattere temporale (che riguardano l'epoca di acquisizione dei beni) sono poco efficaci quando la norma che disciplina la confisca per equivalente è stata applicata a reati commessi dopo la sua entrata in vigore e la giurisprudenza ammette l'ablazione di somme che equivalgono al profitto senza richiedere nessi diretti di provenienza.
  • In sede di Cassazione la rilevazione di fatti non contestati in primo grado/presso il giudice dell'impugnazione non può essere rimessa in discussione: le contestazioni su valutazioni di fatto richiedono che tali elementi siano stati dedotti e criticati nei precedenti gradi di giudizio.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese ex art. 616 c.p.p. e l'eventuale imposizione di contributi alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile.

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