Sentenza n. 364/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Arezzo, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, provvedimento emesso ai sensi dell'art. 6 della L. 401/89 come modificata dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210 e dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dalla legge l. 17 ottobre 2014, n. 146.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Arezzo che vietava per cinque anni l'accesso agli impianti e ai luoghi interessati da manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: carenza di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso e sviamento di potere nella valutazione della sua pericolosità attuale e concreta, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell'esito dei procedimenti penali; violazione dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 401/1989 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; incompetenza territoriale del Questore di Arezzo, poiché i fatti erano avvenuti a Roma; difetto di motivazione e travisamento in ordine alla sua partecipazione attiva agli episodi e al collegamento dei fatti con una manifestazione sportiva; violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 per eccessiva compressione del termine concesso per la difesa e per il mancato rispetto del termine di 48 ore relativo alla comunicazione del provvedimento al giudice per la convalida. Il DASPO era fondato su una denuncia per fatti commessi durante una manifestazione contro il Green Pass e su una condanna penale per devastazione e saccheggio e violenza o resistenza a pubblico ufficiale, con riferimento all'assalto alla sede della CGIL.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata sospensione del procedimento, rilevando che l'amministrazione aveva atteso la sentenza penale intervenuta nel corso del procedimento e che l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401/1989 attribuisce rilievo alla circostanza che il destinatario sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti. La valutazione di pericolosità è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della condanna penale, dei numerosi precedenti risultanti dal casellario giudiziale e dei tre precedenti DASPO; tali elementi hanno inoltre giustificato la durata del divieto, indicata in motivazione come triennale, pur se nell'esposizione iniziale il divieto è descritto come quinquennale. Il giudice ha escluso che i reati rilevanti ai fini del DASPO fuori contesto debbano essere commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, poiché la disciplina applicabile consente espressamente la misura anche quando il fatto sia estraneo al contesto sportivo. Ha ritenuto insussistente l'incompetenza del Questore di Arezzo: in assenza di una diversa previsione normativa, la competenza può essere radicata presso il Questore della provincia di residenza o di dimora abituale del destinatario, quale autorità dotata del necessario patrimonio informativo sulla sua pericolosità. Quanto alla censura relativa al termine di 48 ore e alla convalida, ha rilevato che l'amministrazione aveva trasmesso la comunicazione al giudice penale lo stesso giorno della notificazione; gli atti successivi del GIP appartengono alla cognizione del giudice penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti.. o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico.. anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La disposizione consente il DASPO fuori contesto nei confronti di chi sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per i reati indicati, senza necessità che il fatto sia collegato a una manifestazione sportiva.
art. 6, comma 3, l. 401/1989
La censura relativa alla comunicazione del DASPO e alla convalida entro 48 ore non è stata accolta, poiché l'amministrazione aveva comunicato il provvedimento al giudice penale lo stesso giorno della notificazione; gli atti successivi del GIP rientrano nella cognizione del giudice penale.
D.L. 14 giugno 2019, n. 53
Il decreto-legge è richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401/1989, che ha introdotto o disciplinato il DASPO fuori contesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO fuori contesto può essere adottato nei confronti di chi sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per i reati indicati dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401/1989, anche quando tali reati non siano stati commessi in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.
- L'esercizio del potere di DASPO implica una valutazione discrezionale e concreta dell'inaffidabilità e della pericolosità del destinatario, da effettuarsi mediante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza e l'interesse privato all'accesso alle manifestazioni sportive.
- La valutazione di pericolosità alla base del DASPO può fondarsi, nel rispetto della disciplina applicabile, sulla condanna penale, sui precedenti risultanti dal casellario giudiziale e su precedenti analoghe misure di prevenzione, purché tali elementi rendano concreto il rischio di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- In assenza di una specifica diversa previsione normativa, la competenza ad adottare un DASPO fuori contesto può essere radicata presso il Questore della provincia di residenza o di dimora abituale del destinatario, quale autorità che dispone del patrimonio informativo necessario a valutarne la pericolosità.
- La contestazione relativa alla mancata osservanza del termine di 48 ore per la comunicazione del DASPO al giudice penale è infondata quando risulti che l'amministrazione abbia effettuato la comunicazione nello stesso giorno della notificazione; gli atti successivi di convalida appartengono alla cognizione del giudice penale.
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