Cassazione Penale, Ordinanza n. 10663/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel confermare la responsabilità e nell'affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo, in particolare del dolo specifico. Con il secondo motivo ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentando che la motivazione fosse carente o illogica. La memoria depositata nell'interesse dell'imputato ha insistito sulla fondatezza del ricorso e ha contestato l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla responsabilità e al dolo specifico, ha osservato che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo e logico richiamando sia la condotta tenuta davanti al curatore, sia l'ampiezza delle scritture contabili oggetto materiale del reato, sia la finalità di celare l'esistenza di poste attive. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che la Corte distrettuale aveva valorizzato elementi rientranti nell'art. 133 c.p., in particolare i plurimi precedenti dell'imputato, anche relativi a reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa, e aveva motivato l'esclusione di una valutazione favorevole della condotta processuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ex art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 133 c.p.
La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi sugli elementi indicati dall'art. 133 c.p., apprezzati nel quadro della discrezionalità del giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole del ricorso, può essere irrogata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
È richiamata a sostegno del principio per cui non è consentito in cassazione sollecitare un diverso apprezzamento di merito dei fatti.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
È richiamata sul tema della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla discrezionalità del giudice di merito.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
È richiamata a conferma della sufficienza di una motivazione congrua e logica nel diniego delle attenuanti generiche.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
È richiamata per affermare che la manifesta inammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto da elementi fattuali convergenti, quali la condotta tenuta dall'imputato nei confronti del curatore, l'ampiezza delle scritture contabili sottratte o alterate e la finalità di occultare poste attive.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e логica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato, anche sinteticamente, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e la motivazione non sia manifestamente illogica.
- La presenza di precedenti penali, soprattutto se riferiti a reati della stessa o di analoga matrice criminosa, può legittimamente essere valorizzata nel giudizio di concessione delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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