Sentenza n. 734/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o, in alternativa, di restituzione e rimessione in pristino dei terreni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di porzioni delle particelle catastali 550 e 552 del foglio 41, ha dedotto l’illegittima occupazione e utilizzazione dei terreni comunali come strada pubblica. Con istanza del 26 novembre 2025 ha chiesto al Comune di valutare l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 oppure, in alternativa, la restituzione dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune è rimasto formalmente inerte. Costituendosi in giudizio, ha riconosciuto che parte dei terreni è destinata a strada pubblica, ma ha sostenuto che la situazione sarebbe stata regolarizzata dall’acquisizione, per tempo immemorabile, di una servitù di uso pubblico; ha inoltre chiesto l’accertamento incidentale dell’usucapione della servitù ai sensi dell’art. 8 c.p.a. La ricorrente ha contestato l’esistenza della servitù e ha sostenuto che le deduzioni difensive del Comune non potessero sostituire il provvedimento espresso richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio. Ha ritenuto che l’istanza diretta a ottenere una valutazione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 imponga all’amministrazione un obbligo di provvedere e che l’inerzia configuri silenzio-inadempimento azionabile con il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il dovere di riscontro discende anche dall’obbligo di collaborazione e buona fede dell’amministrazione previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. Le deduzioni formulate dal difensore comunale nel giudizio non equivalgono a un provvedimento espresso, perché non provengono dall’organo competente ad assumere decisioni con efficacia esterna e integrano inammissibilmente, in via postuma, la motivazione dell’amministrazione. Il TAR ha inoltre escluso che il giudizio sul silenzio fosse la sede appropriata per accertare incidentalmente l’usucapione della servitù di uso pubblico, trattandosi di questione di merito riservata al giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Comune di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, adottando un provvedimento formale, positivo o negativo, sull’istanza. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e impongono al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare la conclusione del procedimento.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’istanza volta a sollecitare l’esercizio del potere di acquisizione sanante impone all’amministrazione una valutazione e un riscontro espresso, anche eventualmente negativo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di collaborazione e buona fede rafforza l’obbligo dell’amministrazione di fornire un riscontro espresso all’istanza del privato.
art. 8 c.p.a.
Non consente, nel giudizio accelerato sul silenzio, di devolvere al giudice amministrativo l’accertamento sostanziale dell’usucapione di una servitù spettante al giudice ordinario.
Massime di principio
- L’inerzia dell’amministrazione su un’istanza diretta a ottenere la valutazione dell’acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 configura silenzio-inadempimento, impugnabile con l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Nel giudizio contro il silenzio, le deduzioni difensive dell’amministrazione non sostituiscono il provvedimento espresso richiesto, poiché non provengono dall’organo competente a esercitare il potere con efficacia esterna; esse non possono integrare postumamente la motivazione dell’atto mancante.
- L’amministrazione è tenuta a riscontrare espressamente l’istanza del privato anche quando ritenga di non poterla accogliere, in applicazione del dovere di collaborazione e buona fede sancito dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.
- Il giudizio sul silenzio ha ad oggetto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e non costituisce la sede per l’accertamento di merito dell’usucapione di una servitù di uso pubblico, questione devoluta al giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →