Ordinanza n. 4205/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno del 24.3.2022, notificato l'11.4.2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2022, notificato l'11 aprile 2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito dell'udienza camerale istruttoria, il Tribunale ha rilevato la necessità di verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e la corrispondenza tra la documentazione richiamata dalle parti e quella effettivamente depositata. Il fascicolo amministrativo depositato dal Ministero non comprendeva il parere contrario della Prefettura richiamato nel provvedimento impugnato né il certificato integrale del casellario giudiziale; inoltre, non risultava depositata la certificazione menzionata nell'allegato 2 al ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha deciso sulla persistenza dell'interesse a ricorrere. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: il Ministero dell'Interno dovrà acquisire e depositare il parere contrario della Prefettura e il certificato integrale del casellario giudiziale richiamato in motivazione; il ricorrente potrà depositare la certificazione indicata nell'allegato 2 al ricorso ed eventuale ulteriore documentazione. Il termine per gli adempimenti è fissato al 9 maggio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 12 maggio 2026. Il rinvio è stato disposto anche in considerazione delle esigenze di smaltimento dell'arretrato, degli impegni connessi al PNRR e dei limiti ai rinvii previsti dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Impone il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione; il Tribunale ha rilevato che il fascicolo depositato era incompleto e ne ha disposto l'integrazione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'attività istruttoria e degli accertamenti disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato per il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato per i limiti ai rinvii della trattazione.
art. 39 d.P.R. 313/2002
Richiamato con riferimento al certificato del casellario giudiziale integrale; il testo dell'ordinanza indica invece, apparentemente, l'anno 2022.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il fascicolo amministrativo depositato dall'amministrazione non contiene documenti richiamati come elementi rilevanti del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporne l'acquisizione ai fini della completa istruzione della causa.
- Nelle udienze camerali istruttorie destinate alla calendarizzazione dei procedimenti arretrati, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione, rinviando la trattazione dopo avere disposto gli adempimenti documentali necessari.
- La verifica della completezza istruttoria può riguardare anche la corrispondenza tra la documentazione richiamata dalle parti e quella effettivamente presente nel fascicolo processuale.
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