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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43861/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Ciarlante ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due condanne: (1) condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con fatti dal 1984 al 1992 (Corte d'appello di Napoli 18/09/2014, irrevocabile 06/11/2015) e (2) condanna per riciclaggio (art. 648-ter c.p.) commesso tra il 1993 e il 1996 in favore del clan Scarci. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza ritenendo assente l'unicità del disegno criminoso, in ragione dell'assenza di omogeneità delle condotte, della distanza temporale e geografica e della mancanza di elementi che dimostrino che, al momento del primo reato, la ricorrente avesse programmato i successivi; il P.G. ha chiesto il rigetto sostenendo che i reati furono frutto di ideazioni autonome e temporalmente separate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessaria l'anticipata ed unitaria ideazione dei diversi reati, dimostrabile tramite indici esteriori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, compartecipazione soggettiva, ecc.). Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto che, benché emergano investimenti immobiliari in Roma sia in favore del clan Alfieri/Galasso (anni '80 - inizio '90) sia successivamente per soggetti legati al clan Scarci (1993-1996), non sussistono elementi per affermare che la programmazione del secondo reato fosse già delineata al momento del primo. Pertanto la continuazione non è riconosciuta e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente di chiedere, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati già giudicati; la Corte ricorda che l'istanza non può essere usata per riformare i fatti già accertati nel giudizio di cognizione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: la Corte sottolinea che, trattandosi di reati associativi, per connetterli in continuazione è necessaria una specifica indagine sulla natura dei diversi sodalizi, la loro operatività e continuità, oltre agli ordinari indici di contiguità e unità di disegno criminoso

  • art. 648-ter cod. pen.

    Delitto di riciclaggio: la Corte valuta questo reato rispetto alla partecipazione mafiosa precedente e conclude che la sua commissione in epoca successiva e in favore di diverso sodalizio non prova necessariamente l'unicità del disegno criminoso

  • art. 81, comma finale (concorrente nel reato)

    Richiamato nella motivazione come riferimento alle ipotesi di concorso e partecipazione; la Corte osserva che la finalità locupletativa o l'uso di competenze acquisite non sostituiscono l'elemento specifico dell'unicità della ideazione iniziale richiesta per la continuazione

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, il reo avesse già nella mente, almeno nelle linee essenziali, la realizzazione dei reati successivi; non basta la mera propensione a delinquere.
  • Gli indici rilevanti sono: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, e la costante compartecipazione degli stessi soggetti; l'assenza anche di alcuni di questi elementi può rendere non configurabile la continuazione.
  • Nel caso di reati associativi occorre un'ulteriore indagine sulla natura e continuità dei diversi sodalizi: appartenenza a più clan distinti e la presenza di fasi temporali separate possono escludere l'unicità del disegno criminoso.
  • In sede esecutiva non è possibile riformare o modificare le date e i fatti espressamente accertati nel giudizio di cognizione passati in giudicato; il giudice esecutivo valuta la sussistenza di indici esteriori senza alterare il giudicato.
  • La semplice riutilizzazione di "know-how" acquisito o la finalità di lucro non sono di per sé sufficienti a dimostrare che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo episodio.

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