Sentenza del 02/11/2017 n. 1544 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazioni tributarie - Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate o di terreni edificabili - Presupposti. (Artt. 5 e 7 L. 448/2001 e successive disposizioni)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'Ufficio è stata ritenuta corretta: l'opzione si considera esercitata con il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva ed è irrevocabile. Il successivo fallimento della società partecipata, impedendo di fatto l'utilizzo della rivalutazione, non elimina né rende inefficace la scelta già effettuata e non consente di neutralizzarne gli effetti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità e gli effetti dell'opzione per l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001 e dall'art. 2 del D.L. n. 282/2002, finalizzata alla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate o terreni edificabili. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'opzione non avrebbe dovuto produrre effetti poiché, dopo il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, era intervenuto il fallimento della società partecipata, rendendo impossibile beneficiare concretamente della rivalutazione delle quote.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 448/2001
Prevede il regime agevolativo per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva.
Art. 7 della legge n. 448/2001
Estende il meccanismo della rideterminazione agevolata ai terreni edificabili e con destinazione agricola.
Art. 2 del D.L. n. 282/2002
Disciplina la possibilità di rideterminare i valori fiscali e stabilisce, secondo l'interpretazione accolta, che l'opzione si perfeziona con il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.
Massime di principio
- Nei regimi fiscali opzionali, il pagamento della prima rata può costituire il momento di perfezionamento dell'opzione, quando ciò risulta dalla disciplina applicabile.
- Una volta perfezionata, l'opzione per la rivalutazione deve essere considerata irrevocabile, salvo che una norma preveda espressamente la possibilità di revoca o rimborso.
- La sopravvenuta impossibilità di conseguire il vantaggio economico perseguito non incide necessariamente sulla validità dell'opzione già esercitata.
- Eventi successivi e indipendenti dalla scelta del contribuente, come il fallimento della società partecipata, non comportano automaticamente il venir meno dell'imposta sostitutiva o il diritto alla restituzione di quanto versato.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra il perfezionamento formale dell'opzione, che può avvenire con il primo pagamento, e la concreta realizzazione del beneficio fiscale, che può dipendere da eventi successivi.
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