Cassazione Penale, Sentenza n. 8978/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il delitto di truffa; il ricorrente deduceva nullità per violazione del contraddittorio (non essere stato citato per il giudizio d'appello), estinzione del reato per prescrizione, errori nella valutazione delle prove e mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, oltre a censure sulla motivazione e sul trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza impugnata è del 27.4.2022, con motivazione depositata il 9.6.2022, e che, in base al combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era scaduto (la Corte indica la scadenza al 26.10.2022). Il ricorso è stato invece depositato il 19.9.2023, quindi oltre il termine. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 137/2020, art. 23, comma 8
La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020
la disposizione è stata richiamata per spiegare la forma in cui è stata acquisita la requisitoria del Pubblico Ministero (trasmissione scritta)
Codice di procedura penale, art. 544, comma 3
in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a sessanta giorni
art. 544 c. 3 è stato utilizzato insieme ad art. 585 per determinare il termine entro cui proporre ricorso in Cassazione quando la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine riservato
Codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. c) e comma 1-bis
in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a sessanta giorni
art. 585 (lett. c e 1-bis) è stato applicato per fissare la durata del termine per proporre ricorso; la Corte ha ritenuto che, con la motivazione depositata nel termine riservato, il termine ordinario per impugnare si era corso e si era ormai estinto
Codice di procedura penale, art. 616
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
la norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (contributo alla Cassa delle Ammende) per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso in Cassazione deve essere calcolato con attenzione: quando la motivazione della sentenza è depositata nel termine riservato, valgono le regole combinate degli artt. 544 e 585 c.p.p. e il termine per impugnare può risultare più breve; un deposito tardivo del ricorso determina l'inammissibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non entra nel merito delle doglianze (nullità, prescrizione, valutazione delle prove, mancanza del dolo), che restano non esaminate.
- La mancata impugnazione tempestiva espone il ricorrente alla condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di giustificazioni valide per il ritardo di norma esclude l'esonero.
- Questioni relative al contraddittorio in appello (es. mancata citazione) devono essere tempestivamente dedotte: se la censura arriva solo con ricorso tardivo, rischia di restare priva di esame sostanziale.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare con cura le scadenze processuali e la data effettiva di deposito della motivazione; in caso di dubbi calendariali è consigliabile agire tempestivamente o chiedere consulenza difensiva per evitare inammissibilità formali.
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