Sentenza del 10/02/2017 n. 3580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del giudizio d'appello. Pur avendo posto correttamente le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate, la CTR le aveva liquidate in modo globale e indistinto in soli 250 euro, senza distinguere spese vive, diritti e onorari, senza riconoscere il rimborso forfettario delle spese generali e senza motivare lo scostamento dalla nota spese depositata dal difensore. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, del D.M. Giustizia n. 127 del 2004, nonché degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può liquidare le spese in modo globale e in misura inferiore agli importi richiesti senza indicare adeguatamente le ragioni dell'eliminazione o della riduzione delle singole voci. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizi processuali.
Art. 91 c.p.c.
Stabilisce il principio della soccombenza, in base al quale la parte che perde la causa deve normalmente rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Legge n. 794 del 1942, art. 24
È stato richiamato per affermare il rispetto dei limiti tariffari applicabili alla liquidazione dei diritti e degli onorari professionali, nonché l'obbligo di motivare le riduzioni rispetto alla nota spese.
D.M. Giustizia n. 127 del 2004
Individuava i criteri e gli importi tariffari per la determinazione di diritti, onorari e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; tale obbligo riguarda anche la liquidazione delle spese quando il giudice si discosta dalla nota spese.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Impone una motivazione concisa ma effettiva dei provvedimenti giudiziari, compresa quella relativa alla quantificazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese dettagliata, il giudice deve esaminarla e, se riduce o esclude alcune voci, deve spiegare specificamente le ragioni della decisione.
- Una liquidazione delle spese meramente globale e indistinta può essere illegittima se non consente di verificare il rispetto delle tariffe applicabili e la corrispondenza tra attività svolta e importi riconosciuti.
- La parte che contesta in cassazione la liquidazione delle spese deve indicare le singole voci tariffarie ritenute erroneamente escluse o ridotte; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.
- Il giudice non è necessariamente obbligato a riconoscere integralmente ogni importo indicato nella nota spese, ma deve motivare adeguatamente le riduzioni e rispettare i limiti tariffari applicabili al periodo di riferimento.
- L'accoglimento del ricorso sulla sola liquidazione delle spese comporta normalmente la cassazione della decisione sul punto e il rinvio a un diverso giudice per una nuova quantificazione.
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