Cassazione Penale, Sentenza n. 32266/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Palermo denunciando violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, c.p.: sostenevano che la Corte territoriale non avesse effettivamente verificato e motivato il collegamento tra la disponibilità di armi e il sodalizio e, soprattutto, il periodo di partecipazione relativamente breve di ciascun imputato, rendendo impossibile ritenere la loro conoscenza o anche la loro ignoranza colposa della disponibilità di armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, ritenendo che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse adempiuto alle prescrizioni della sentenza di annullamento ed avesse adeguatamente motivato la riferibilità e la persistenza della disponibilità di armi al sodalizio nell'arco temporale di riferimento degli imputati. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importi liquidati indicati in sentenza: complessivi euro 4.800,00 per Comune di San Cipirello e Comune di San Giuseppe Jato, oltre altri euro 4.000,00 ciascuno per Comune di Monreale e l'Associazione Antonino Caponnetto, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. comma 4
Aggravante per la disponibilità di armi da parte del sodalizio: può essere riconosciuta anche quando il singolo partecipante non ne abbia effettiva consapevolezza ma l'ignori per colpa; la verifica richiede riferibilità al sodalizio e contiguità temporale rispetto alla partecipazione dell'imputato, salvo che il dato sia ricavabile da indicatori concreti e motivati
art. 416-bis cod. pen. comma 6
Aggravante quando gli associati finanziano attività economiche con i proventi dei delitti associativi; va accertata con riferimento allo specifico sodalizio e al periodo della partecipazione
art. 627 cod. proc. pen. comma 3
Richiama l'obbligo per la Corte territoriale, in sede di rinvio, di uniformare la decisione al principio di diritto dettato dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento; i ricorrenti denunciavano il mancato rispetto di tale obbligo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di rigetto o inammissibilità dei ricorsi per cassazione, tra cui la condanna alle spese e l'eventuale somma alla cassa delle ammende
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
Norma sulla circostanza aggravante nel reato di stupefacenti (citata nel quadro motivazionale delle prime decisioni di merito); nella vicenda si era esclusa l'applicazione per alcuni capi
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sanzionatoria del reato di coltivazione di stupefacenti; la controversia in precedenza aveva riguardato l'erronea applicazione della sanzione pecuniaria connessa alla continuazione
Massime di principio
- L'aggravante per disponibilità di armi ai sensi dell'art. 416-bis, comma 4, può essere riconosciuta anche per partecipazioni di breve durata se la disponibilità di armi è desumibile da indicatori concreti e riferibili al medesimo sodalizio nel periodo contiguo alla partecipazione dell'imputato
- Nei casi di 'mafie storiche' la dotazione di armi può costituire fatto notorio rilevante, ma il giudice deve comunque motivare con riferimento a riscontri fattuali (intercettazioni, sequestri, processi definitivi, fatti di sangue) e alla contiguità temporale rispetto alla permanenza dell'imputato nell'organizzazione
- Quando la Cassazione rinvia per esaminare specifici profili, la Corte d'appello deve verificare e motivare puntualmente quei profili; se lo fa con argomentazioni logiche e basate su elementi concreti, la Corte di Cassazione potrà ritenere il successivo ricorso inammissibile
- Il ruolo e la prossimità dell'imputato a figure apicali rafforzano la possibilità di ritenere la sua conoscenza, o l'ignoranza colposa, della disponibilità di armi nel sodalizio
- Per la difesa, è strategico dimostrare la mancata riferibilità temporale o territoriale degli episodi relativi alle armi o l'assenza di indici concreti che colleghino tali armi alla sfera conoscitiva dell'imputato; semplici riferimenti generici o sequestri lontani nel tempo possono non essere sufficienti
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